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Pubblicata la circolare ministeriale in tema di detassazione 2014 che conferma gli orientamenti già espressi per l'anno 2013. La continuità nell'applicazione delle misure e la conferma in base al nuovo accoro territoriale, possono considerarsi indice di proseguire nell'impegno ad un'efficientazione aziendale.

Archivio, Lavoro, welfare e sicurezza

Circolare Ministero Lavoro – Detassazione

4 Giugno 2014
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E’ stata pubblicata nei giorni scorsi la circolare del Ministero del Lavoro in tema di detassazione.

 

Facendo seguito alle comunicazioni Ance dell’8 e del 22 maggio scorso e alla pubblicazione del DPCM del 19/02/2014, si segnala che la circolare ministeriale conferma la sostanziale identità di contenuti del detto DPCM con quello emanato per l’anno 2013 e al quale lo stesso dicastero fa espresso riferimento.

 

Attraverso tale rimando sono stati anche confermati alcuni orientamenti interpretativi già espressi dal Ministero nella circolare n. 15 del 2013, che qui di seguito sinteticamente vengono illustrati.

 

Contratti collettivi di lavoro e retribuzione di produttività

  1. L’erogazione delle somme detassabili deve avvenire in esecuzione di contratti collettivi sottoscritti al livello aziendale e territoriale stipulati dalle associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda.
  2. Le voci retributive oggetto di detassazione sono quelle erogate in esecuzione di contratti con espresso riferimento ad indicatori quantitativi di produttività, redditività, qualità, efficienza, innovazione.
  3. Tali voci possono variare sulla base di indicatori quantitativi che vanno a remunerare un apporto lavorativo finalizzato al miglioramento della produttività e, comunque, della efficientazione aziendale.
  4. Tali voci possono essere collegate, a mero titolo esemplificativo, alla lavorazione di periodi di riposo, a prestazioni lavorative aggiuntive, a premi di rendimento, all’andamento del fatturato, alla maggiore soddisfazione della clientela, ai minori costi di produzione.
  5. Per il miglioramento della produttività gli accordi possono prevedere modifiche della distribuzione degli orari di lavoro o modifiche della gestione dei turni o giornate aggiuntive o orari a scorrimento su giornate non lavorative o modalità attuative dei regimi di flessibilità previsti dai contratti collettivi nazionali. Modifiche, queste ultime, che potranno comportare l’applicazione delle agevolazioni sulle corrispondenti quote orarie o eventuali maggiorazioni, cumulabili con quelle riconosciute sui premi di produttività.
  6. Come già definito lo scorso anno, il DPCM del 2013 aveva dato ulteriori definizioni della retribuzione di produttività, quale erogazione in via alternativa, dovuta in esecuzione di contratti che prevedano l’attivazione di almeno una misura in almeno 3 delle aree di intervento qui di seguito elencate:
  • ridefinizione dei sistemi orari
  • introduzione di una distribuzione flessibile delle ferie
  • adozioni di nuove tecnologie
  • interventi in materia di fungibilità delle mansioni.

 7. Pertanto, in tale seconda ipotesi, l’applicabilità dell’agevolazione dipende dal dare esecuzione a contratti collettivi che prevedano, congiuntamente, l’introduzione di almeno una misura in almeno 3 delle precedenti aree tematiche. Si è ribadito, inoltre, che l’adozione delle misure sopra citate non devono rappresentare una novità in relazione al CCNL ma rispetto alle aziende stesse che le applicano.

****

 

Importante precisazione del Ministero consiste nel sottolineare che la novità o la diversità delle misure va confrontata con le realtà esistenti prima del 2013. La nozione di produttività applicabile al 2014 è, infatti, la stessa del 2013.

 

Da ciò ne deriva che, anche qualora l’accordo territoriale del 2013 sia scaduto ma non disdettato, avrà effetto anche sulle voci che si sono continuate ad erogare nei primi mesi del 2014, sino alla sottoscrizione del nuovo accordo “a condizione che ci sia stata continuità nell’applicazione delle misure di efficientazione”. Ciò che rileva, pertanto, è la “continuazione” nell’applicazione delle misure che, unitamente al nuovo accordo per il 2014 sono, secondo il dicastero, indice di un prosieguo nell’efficientazione aziendale.

Tale volontà, pertanto, potrà essere “ratificata” dalla sottoscrizione, nel 2014, di un accordo “conforme” a quello del 2013.

 

E’ stata ribadita, poi, la necessità di effettuare il deposito degli accordi, completi di autodichiarazione di conformità alle disposizioni del Decreto, specificando però che, laddove tali adempimenti siano stati già effettuati nel 2013 e le aziende si limitino ad applicare, senza modifica alcuna, l’accordo già depositato, non occorrerà adempiere ad alcuna formalità.

 

Prudenzialmente si consiglia di fare richiamo nella stesura dei nuovi accordi per il 2014 a quelli stipulati nel 2013, dichiarando la conformità degli stessi a quelli precedenti e procedendo comunque al deposito presso la Dtl. 
 

16427-Circolare Ministero del Lavoro Detassazione.pdfApri
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