Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 20 giugno u.s., n. 21, ha esaminato, tra l’altro, in via preliminare:
– un decreto legislativo contenente disposizioni in materia di semplificazioni fiscali, in attuazione dell’articolo 7 della delega di cui alla legge n. 23 dell’11 marzo 2014.
Il provvedimento passa ora al vaglio delle Commissioni parlamentari competenti per il prescritto parere, poi tornerà all’esame del Consiglio dei Ministri per l’approvazione definitiva.
Il decreto legislativo contiene, tra l’altro:
SEMPLIFICAZIONI PER LE PERSONE FISICHE
Dichiarazione dei redditi precompilata per 30 milioni di contribuenti
Si introduce in via sperimentale, a partire dall’anno 2015, con riferimento ai redditi prodotti nel 2014, la dichiarazione dei redditi “precompilata” da parte dell’Agenzia delle Entrate.
In alternativa alla dichiarazione precompilata, i contribuenti possono comunque continuare a presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie, compilando il modello 730 o il modello Unico Persone fisiche.
Una volta ottenuta la dichiarazione precompilata, il contribuente ha due possibilità:
- accettarla, così rendendo definitivi gli eventuali crediti, che non verranno sottoposti a controlli preventivi anche se superiori a 4.000 euro, ma vengono direttamente rimborsati;
- integrarla, mediante dati non conosciuti all’Agenzia delle entrate (oneri detraibili diversi da quelli comunicati da banche, assicurazioni ecc…), consegnati ai centri di assistenza fiscale o a professionisti abilitati all’assistenza fiscale, che provvedono all’integrazione della dichiarazione ed all’apposizione del visto di conformità. La responsabilità, in caso di visto di conformità infedele, salva la dichiarazione di rettifica possibile entro il 10 novembre successivo, è a carico del prestatore di assistenza fiscale.
- Permane il controllo sulla sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto a detrazioni e sugli oneri certificati ma non trattenuti dai sostituti.
Spese di vitto e alloggio dei professionisti
Le prestazioni alberghiere e di somministrazioni di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista che ne usufruisce.
Dichiarazione di successione: esoneri e documenti da allegare
Si amplia la platea di contribuenti esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione di successione. Non è più necessario presentare la dichiarazione quando l’eredità, devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta ha un valore non superiore a 100 mila euro e non comprende immobili o diritti reali immobiliari. A legislazione vigente la soglia che fa scattare l’obbligo di denuncia è di 25.822 euro (50 milioni delle vecchie lire). Cade l’obbligo di allegazione di documenti in originale: il contribuente potrà allegare alla dichiarazione di successione copie non autenticate di documenti, accompagnate da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Scompare anche l’obbligo di presentare la dichiarazione integrativa in caso di rimborso fiscale erogato dopo la dichiarazione di successione.
Riqualificazione energetica degli edifici: meno adempimenti
Stop alla comunicazione all’Agenzia delle Entrate per i lavori ammessi alla detrazione che proseguono per più periodi di imposta.
SEMPLIFICAZIONI PER I RIMBORSI
Rimborsi Iva
Si semplifica la procedura per l’esecuzione dei rimborsi IVA.
Azzerati gli adempimenti per i rimborsi fino a 15.000 euro (ora la soglia è di 5.000 euro) e non vengono posti limiti all’ammontare dei rimborsi in favore dei contribuenti “non a rischio” per i quali non è più necessaria la prestazione della garanzia a favore dello Stato. In questi casi è sufficiente che la dichiarazione o l’istanza da cui emerge il credito IVA richiesto a rimborso rechi il visto di conformità e che siano allegate dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.
Rimborso dei crediti d’imposta e degli interessi in conto fiscale
La norma prevede l’erogazione dei rimborsi da parte dell’agente della riscossione senza che il contribuente debba presentare apposita richiesta degli interessi eventualmente maturati.
Compensazione dei rimborsi da assistenza e compensi dei sostituti d’imposta
Con le modifiche normative si prevede che tutte le suddette operazioni siano semplificate mediante l’utilizzo della delega di versamento F24.
SEMPLIFICAZIONI PER LE SOCIETÀ
Razionalizzazione comunicazioni dell’esercizio di opzione
Per usufruire di regimi opzionali come la tassazione per trasparenza, il consolidato nazionale, la tonnagetax, non sarà più necessaria l’apposita manifestazione di volontà da esprimere preventivamente, ma sarà sufficiente la comunicazione direttamente in sede di dichiarazione dei redditi o IRAP.
SEMPLIFICAZIONI RIGUARDANTI LA FISCALITÀ INTERNAZIONALE
Semplificazione delle dichiarazioni delle società o enti che non hanno la sede legale o amministrativa nel territorio dello Stato
Comunicazione delle operazioni intercorse con Paesi black list
I dati relativi ai rapporti intercorsi con Paesi black list sono forniti con cadenza solo annuale, innalzando a 10.000 € il limite di esonero entro il quale non vi è l’obbligo di comunicazione dell’operazione.
Richiesta di autorizzazione per effettuare operazioni intracomunitarie
Con la nuova normativa si abilita il contribuente ad effettuare le operazioni intracomunitarie in concomitanza con la attribuzione della partita IVA.
SEMPLIFICAZIONI E COORDINAMENTI NORMATIVI
Detrazione forfetaria per prestazioni di sponsorizzazione
Si introduce la percentuale unica di detrazione nella misura del 50 per cento sia per le prestazioni di pubblicità che di sponsorizzazione per associazioni senza scopo di lucro, quelle sportive dilettantistiche, le pro-loco.
Spese di rappresentanza
Si introduce la possibilità di detrarre l’IVA sulle spese di rappresentanza sostenute per l’acquisto di beni di costo unitario non superiore a 50 euro.
Allineamento definizione prima casa Iva – Registro
La disposizione allinea la nozione di “prima casa” rilevante ai fini dell’applicazione della disciplina agevolativa in materia di IVA a quella prevista in materia di imposta di registro, prevedendo che l’aliquota Iva agevolata del 4 per cento trovi applicazione in relazione ad abitazione classificate o classificabili nelle categorie catastali diverse da quelle A1, A8, e A9, anziché in base ai criteri finora utilizzati fissati dal decreto del ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969;
– un decreto legislativo concernente Composizione, attribuzioni e funzionamento delle commissioni censuarie a norma dell’articolo 2 della legge di delega fiscale
Il provvedimento è propedeutico alla riforma del Catasto prevista dalla delega. Le commissioni censuarie vedono definite le proprie competenze per convalidare il sistema che dovrà essere applicato a livello territoriale per la revisione della disciplina del sistema estimativo del Catasto.
Il provvedimento ripartisce le commissioni censuarie in commissioni censuarie locali e commissione censuaria centrale con sede a Roma, definisce le sezioni (terreni, catasto urbano, catasto dei fabbricati), definisce le modalità di composizione delle commissioni sia locali che centrale (quest’ultima con 25 componenti più il presidente), stabilisce incompatibilità e la durata degli incarichi in 5 anni.
Ha, inoltre, approvato uno Schema di Regolamento per chiudere la procedura di infrazione sulla corretta applicazione relativa agli ascensori che al fine di recepire pienamente e correttamente gli indirizzi espressi dalla Commissione europea in materia di attuazione della normativa in materia di ascensori, corregge alcune disposizioni che ne avevano dato un’attuazione parziale; la principale fra queste è l’estensione anche agli ascensori in servizio pubblico della disciplina recata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1999 in materia di ascensori e montacarichi, il cui ambito di applicazione era stato limitato agli impianti ad uso privato.
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Il Consiglio dei Ministri ha, altresì,approvato le deleghe di funzioni di Vice ministro ai sottosegretari on. LAPO PISTELLI (Affari Esteri), sen. FILIPPO BUBBICO (Interno), on. ENRICO COSTA (Giustizia), LUIGI CASERO e ENRICO MORANDO (Economia e Finanze), CARLO CALENDA e CLAUDIO DE VINCENTI (Sviluppo economico), sen. ANDREA OLIVERO (Politiche agricole alimentari e forestali) e sen. RICCARDO NENCINI (Infrastrutture e trasporti)
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Il Consiglio dei Ministri ha, altresì, esaminato alcune leggi regionali nell’ambito delle quali ha deliberato, la non impugnativa, tra l’altro, delle seguenti leggi:
Legge Regione Puglia n. 19 del 18/04/2014 “Integrazioni all’articolo 29 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 45. Estensione delle agevolazioni di canoni gravanti su terre già appartenenti al demanio civico, inclusi nelle perimetrazioni di aree naturali protette, anche ai terreni inclusi nei siti della Rete natura 2000 (siti di importanza comunitaria – SIC – e zone di protezione speciale – ZPS).
Legge Regione Umbria n. 8 del 17/04/2014 “Disposizioni per la sicurezza stradale.”
Legge Regione Marche n. 5 del 14/04/2014 “Modifiche alla legge regionale 11 novembre 2013, n. 35 “Norme in materia di Unioni montane e di esercizio associato delle funzioni dei comuni montani”.