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L’Inail ha fornito chiarimenti in ordine alla fruizione delle agevolazioni connesse ai contratti di inserimento per le donne relativi agli anni dal 2009 al 2012.

Archivio, Lavoro, welfare e sicurezza

Contratto di inserimento – Circolare Inail n. 24/2014

27 Giugno 2014
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L’Inail, con l’allegata circolare n. 24/2014, ha dettato le istruzioni operative per la fruizione delle agevolazioni connesse al contratto di inserimento delle donne per gli anni dal 2009 al 2012.

 

In adempimento a quanto previsto dall’art. 54, comma 1, lettera e), del d.lgs. 276/2003 e s.m.i., il decreto interministeriale del 10 aprile 2013 ha individuato le aree geografiche che consentono di applicare le agevolazioni contributive previste per la stipula di contratti di inserimento, con riferimento alle assunzioni delle donne, nel periodo 1° gennaio 2009 – 31 dicembre 2012.

 

A decorrere dal 1° gennaio 2013, il contratto di inserimento è stato abrogato dalla legge n. 92/2012, che però ha fatto salva l’applicazione delle disposizioni in materia – ivi comprese le agevolazioni contributive – per le assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2012.

 

Si rammenta che, a seguito delle innovazioni in materia introdotte dalla legge n. 106/11, a decorrere dal 14 maggio 2011, la fruizione delle agevolazioni contributive connesse all’assunzione con contratto di inserimento di donne lavoratrici, nei limiti definiti dalla Riforma del lavoro, è consentita a condizione che siano soddisfatti i seguenti requisiti:

 

  • mancanza di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, secondo quanto già chiarito dal Ministero del lavoro con la circolare n. 34/2013;
  • residenza e svolgimento delle prestazioni lavorative “in una area geografica il cui tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno di 20 punti percentuali di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi di 10 punti percentuali quello maschile.”

 

Ai fini dell’accesso agli incentivi economici in misura superiore a quella del 25%, è necessario che la lavoratrice, oltre a risiedere, svolga anche l’attività lavorativa nelle seguenti aree individuate dall’art. 1 del citato decreto interministeriale 10 aprile 2013:

 

 

        Anno                                                                                              Regioni
       

        2009                                     Veneto, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna

        2010                                     Veneto, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna

        2011                                     Veneto, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia

 

        2012                                     Veneto, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia

 

La fruizione delle agevolazioni superiori al 25% è, inoltre, subordinata all’integrale rispetto delle condizioni oggettive previste dal Regolamento (CE) 800/2008 in materia di aiuti (intensità lorda dell’aiuto – incremento netto del numero dei dipendenti – durata minima del contratto).

 

Mentre la fruizione degli incentivi economici in misura superiore al 25% è ammessa solamente nelle regioni sopra indicate, sono da considerarsi correttamente applicate le agevolazioni in misura pari al 25% fruite dal datore di lavoro per contratti di inserimento stipulati con donne su tutto il territorio nazionale, fermo restando che, per le assunzioni operate a decorrere dal 14 maggio 2011, è necessario il requisito ulteriore dell’essere prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

 

La misura del 25%, infatti, in linea con l’orientamento ministeriale, non costituisce aiuto di Stato ai sensi della normativa comunitaria e, quindi, si applica su tutto il territorio nazionale.

 

L’Istituto precisa che i datori di lavoro che non hanno usufruito dell’agevolazione o ne hanno usufruito in misura inferiore devono trasmettere via Pec alla Sede competente, entro il 30 giugno 2014, una nuova dichiarazione delle retribuzioni, in sostituzione di quella o di quelle già trasmesse per gli anni 2009 – 2012, con indicazione delle retribuzioni parzialmente o totalmente esenti, nonché del codice specifico riportato nel prospetto di cui all’allegato 2 della circolare.

 

Parimenti, entro la medesima data, devono regolarizzare la propria posizione i datori di lavoro che hanno usufruito dell’agevolazione in misura superiore al 25% non avendone i requisiti.

 

Ricevute le dichiarazioni, l’Inail provvederà a rideterminare il premio con apposito provvedimento notificato agli interessati, nel quale sarà indicato il termine entro cui pagare l’eventuale premio a debito. L’eventuale premio a credito versato dovrà essere rimborsato.
 

16730-Circolare Inail 24_2014.pdfApri
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