Il 31 Maggio 2014 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legge 31 Maggio 2014, n. 83, contenente “Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo”.
Il decreto, del quale sta per iniziare l’iter di conversione in legge in Parlamento, contiene alcune disposizioni di particolare interesse in materia di lavori pubblici.
Segnatamente, l’art. 2 del provvedimento in commento prevede “Misure urgenti per la semplificazione delle procedure di gara e altri interventi urgenti per la realizzazione del Grande Progetto Pompei”.
Tale articolo consente, per l’ affidamento dei contratti in attuazione di tale progetto, al fine di accelerare la realizzazione degli interventi previsti, l’applicazione di un elenco di disposizioni derogatorie, riguardanti sia i poteri e le funzioni del Direttore generale di progetto e del R.U.P. sia, più direttamente, le procedure di gara.
In particolare, è previsto che :
a) per quanto riguarda il Direttore generale di progetto:
– può avvalersi dei poteri previsti dall’art. 20, co IV, secondo periodo, del D.lgs. 185/2008 ( cioè, provvede in deroga ad ogni disposizioni vigente, nel rispetto comunque della normativa comunitaria sull’affidamento dei contratti pubblici);
– può revocare in qualunque momento il responsabile unico del procedimento al fine di garantire l’accelerazione degli interventi;
– In deroga all’art. 48, comma II, del D.lgs. 163/2006, procede all’aggiudicazione dell’appalto anche ove l’aggiudicatario non abbia provveduto a fornire, nei termini di legge, la prova del possesso dei requisiti dichiarati, purché la stessa venga comunque fornita nel successivo termine, a tal fine assegnatogli dal medesimo Direttore, pena la risoluzione di diritto del contratto.
b) Per quanto riguarda il Responsabile Unico del Procedimento:
– può sempre svolgere, per più interventi, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche la funzione di progettista o di direttore dei lavori;
– è sostituita la verifica dei progetti da una attestazione del RUP di rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all’art. 93, commi 1 e 2, del predetto Codice.
c) Per quanto riguarda le procedure di gara:
– è elevata a 3,5 milioni di euro la soglia per il ricorso alla procedura negoziata di cui all’art. 204 del D.lgs. 163/2006;
– è sempre consentita l’esecuzione di urgenza di cui al comma 12 dell’art. 11 del D.lgs. 163/2006, anche durante il termine dilatatorio e quello di sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione del contratto di cui ai commi 10 e 10-ter del medesimo articolo;
– in deroga all’art. 205 del Codice dei Contratti Pubblici, sono elevate al trenta per cento le percentuali degli interventi in variazione del progetto di cui ai commi 2, 3 e 4 del medesimo articolo.
16469-DECRETO N. 83.pdfApri