È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2014 il decreto interministeriale 14 febbraio 2014 che disciplina gli sgravi contributivi sulla quota di retribuzione di secondo livello (accordi territoriali o aziendali), in attuazione dei commi 67 e 68 dell’art. 1 della legge n. 247/07.
Con riferimento alle erogazioni riconosciute nell’anno 2013 e con effetto dal 1° gennaio 2014 lo sgravio contributivo in parola è concesso nella misura del 2,25% della retribuzione contrattuale annua percepita dal lavoratore, tenuto conto della ripartizione del limite massimo complessivo di 607 milioni di euro, che prevede che il 62,5% di detta somma debba essere destinato alla contrattazione aziendale e il 37,5% alla contrattazione territoriale.
Tra i requisiti per accedere all’agevolazione, il decreto ricorda che i contratti aziendali e territoriali, o di secondo livello, devono essere sottoscritti dai datori di lavoro e depositati, nel caso in cui ancora non lo fossero, a cura degli stessi datori di lavoro o dalle associazioni di riferimento presso la Direzione Territoriale del Lavoro entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto in parola, ossia il 28 giugno 2014.
Nel caso di contratti territoriali, qualora non risulti possibile la rilevazione di indicatori a livello aziendale, sono ammessi i criteri di erogazione legati agli andamenti delle imprese del settore sul territorio.
Con riferimento alla procedura per accedere al beneficio contributivo, i datori di lavoro, anche per il tramite dei consulenti del lavoro di cui all’art. 1 della legge n. 12/79, devono inoltrare, a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto in oggetto, apposita domanda all’Inps, utilizzando il canale telematico e seguendo le indicazioni di prossima emanazione fornite dall’Istituto previdenziale, che sarà cura dell’Ance rendere note tempestivamente.
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Ad ogni modo, la domanda di ammissione allo sgravio dovrà contenere:
a) i dati identificativi dell’azienda;
b) la data di sottoscrizione del contratto aziendale, territoriale, ovvero di secondo livello;
c) la data di avvenuto deposito del contratto di cui alla lettera b) presso la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;
d) l’indicazione dell’Ente previdenziale al quale sono versati i contributi pensionistici;
e) ogni altra indicazione che potrà essere richiesta dall’Istituto di Previdenza.
Ai fini della determinazione del limite massimo individuale, la retribuzione contrattuale di riferimento è quella utilizzata per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale, che non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo, comprensiva delle erogazioni di cui al decreto in oggetto.
L’ammissione al beneficio contributivo avverrà a decorrere dal 60° giorno successivo a quello fissato dall’Inps quale termine unico per la trasmissione delle istanze. A tal fine, verrà assegnato a ciascuna domanda un numero di protocollazione informatico. Per completezza, si fornisce, in allegato, la circolare Inps n. 78/14 che, per ciò che concerne l’indicazione del termine unico per la presentazione delle istanze fa esplicito rinvio ad una successiva nota dell’Istituto, che sarà tempestivamente comunicata dall’Ance.
16584-Decreto interministeriale 14 febbraio 2014.pdfApri
16584-Circolare Inps n. 78 del 17-06-2014.pdfApri