In relazione all’iter del disegno di legge di conversione del decreto legge 90/2014 recante “misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari” (DDL 2486/C) all’attenzione, in prima lettura, in sede referente, della Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati, l’Associazione ha evidenziato, oltre quanto già rilevato nel corso dell’audizione (si veda, al riguardo, la notizia di “Interventi” dell’11 luglio u.s.), le seguenti ulteriori proposte:
-Centrali di committenza
E’ stata rilevata la necessità di prorogare, al 31 dicembre 2014, il termine – da ultimo differito al 30 giugno 2014 dal Decreto c.d. “Milleproroghe” – che impone ai Comuni di ricorrere alle centrali di committenza per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture, di cui al comma 3-bis dell’art. 33 del Codice dei contratti pubblici. L’attuazione di tale disposizione sta comportando notevoli difficoltà dovute all’esigenza di individuare in modo preciso le fasi della procedura di acquisto che devono essere affidate alla contrale di committenza e le responsabilità che restano in capo ai singoli Comuni, nonché difficoltà dovute ad aspetti organizzativi e di risorse. Il rischio derivante da questa situazione è la paralisi dell’attività contrattuale dei Comuni con un’ulteriore restrizione del numero di gare da bandire.
-Commissione giudicatrice
È stata evidenziata l’opportunità di apportare alcuni correttivi alle gare da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, a garanzia della massima imparzialità delle commissioni giudicatrici ed, al fine, di evitare possibili forme di condizionamento della gara a favore di taluni concorrenti
In particolare, è stata rilevata la necessità di: prevedere che la scelta di due componenti della Commissione, uno dei quali con funzioni di Presidente, debba sempre avvenire all’esterno dell’amministrazione appaltante, tramite sorteggio tra soggetti iscritti ad un apposito albo nazionale, articolato per macro-aree di lavorazioni ed importi, e gestito da un soggetto terzo, rappresentato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione; istituire un tariffario che moduli i compensi spettanti alla Commissione sulla base dell’importo e della complessità della gara, nonché di introdurre il principio secondo il quale le sedute della Commissione devono svolgersi in modo continuativo, fino al completamento delle operazioni di aggiudicazione.
-Banca dati nazionale dei contratti pubblici
È stata sottolineata la necessità di differire l’entrata in vigore della norma, attualmente prevista al 1° luglio 2014 dall’art. 9 comma 15-ter del DL 150/1013 convertito dalla L 15/2014, secondo cui la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle gare d’appalto è acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati nazionale istituita presso l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici.
Tale rinvio consentirebbe, tra l’altro, all’ANAC – cui il provvedimento ha trasferito i compiti della soppressa Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici – di poter completare adeguatamente la fase di trasferimento degli uffici e delle funzioni connesse alle gestione del sistema AVCPASS, evitando naturali ritardi e/o malfunzionamenti del sistema, dovuti a tale nuova organizzazione. Infatti, essendo tale sistema istituito per l’immissione on line dei dati necessari al controllo dei requisiti, ci sarebbe il forte rischio di un blocco delle gare in via di pubblicazione.
-Esclusione automatica delle offerte anomale
È stata auspicata la modifica dell’art. 122 del D.Lgs. n. 163/2006 (Codice Appalti) al fine di rendere l’utilizzo del meccanismo dell’esclusione automatica delle offerte anomale obbligatorio, in via definitiva, fino all’importo di 2,5 milioni di euro. Ciò come misura di semplificazione delle procedure di affidamento di appalti di importo limitato e come rimedio al fenomeno dei ribassi eccessivamente elevati che possono minare la qualità delle opere realizzate.
La proposta di modifica sostanzialmente consiste nell’individuare tra tre possibili metodi, dopo la presentazione delle offerte, la modalità di determinazione della soglia di anomalia.
-Garanzia globale di esecuzione
È stata evidenziata la necessità di prorogare, dal 30 giugno 2014 al 31 dicembre 2015, la norma transitoria di cui all’art. 357, comma 5, del DPR 207/2010 (Regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici) in materia di garanzia globale di esecuzione.
Tale istituto previsto, dall’art. 113 del Codice dei contratti pubblici, come garanzia obbligatoria per gli appalti di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori di ammontare superiore a 75 milioni di euro e per gli affidamenti di lavori a contraente generale nonché, su richiesta dell’amministrazione aggiudicatrice, per gli appalti di sola esecuzione di lavori di ammontare superiore a 100 milioni di euro, costituisce per le imprese un onere finanziariamente rilevante soprattutto nell’attuale situazione di crisi economica, particolarmente sentita dalle imprese di costruzione che operano nel settore dei lavori pubblici a causa dell’assenza di gare d’appalto e della mancanza di liquidità dovuta ai ritardati pagamenti da parte delle amministrazioni.
Inoltre, risultano ancora pochissimi i soggetti economici in grado di prestare tale garanzia, con conseguente notevole restrizione del mercato.
-Pubblicazione on-line dei documenti di gara
E’ stata rilevata l’importanza di introdurre una misura di semplificazione delle procedure di gara, riguardante le modalità di consultazione della documentazione a corredo del bando, da parte delle imprese concorrenti. Attualmente, infatti, la normativa del codice dei contratti pubblici lascia alla libera scelta delle amministrazioni la possibilità di consentire ai concorrenti l’accesso libero, diretto e completo, con modalità elettronica, alla documentazione, anche progettuale, relativa alla gara. Tale modalità non dovrebbe essere facoltativa ma obbligatoria per le amministrazioni appaltanti. Queste, infatti, spesso impongono ai concorrenti di visionare la documentazione di gara presso l’amministrazione stessa, richiedendo inoltre contributi economici di rilevante entità per l’acquisizione della medesima.
La consultazione on line, liberamente accessibile ai concorrenti rappresenterebbe, invece, una forma di notevole alleggerimento procedurale, sia sotto il profilo dell’abbreviazione dei tempi per la predisposizione delle offerte, sia sotto il profilo degli oneri economici gravanti sulle imprese.
Al riguardo, è stato, inoltre, evidenziato che anche le nuove direttive comunitarie, di prossima emanazione, si muovono in questa direzione e che la pubblicazione on line della documentazione di gara risulta in armonia con le modalità di pubblicità introdotte dal decreto legislativo n. 33/2013, attuativo di una delega contenuta nella Legge anticorruzione n. 190/2012 che ha imposto alle amministrazioni di pubblicare sui propri siti istituzionali, in un’apposita sezione denominata “amministrazione trasparente”, le informazioni relative al procedimento di realizzazione dell’opera pubblica, in tutte le sue fasi, a partire dalla deliberazione di avvio fino al collaudo.
-Tolleranza nella revisione triennale dell’attestato SOA
È stata rilevata la necessità di prorogare di sei mesi (fino al 31 dicembre 2014) l’incremento della tolleranza nella revisione triennale dell’attestazione SOA – introdotta dall’art. 1, c. 3, del DL 73/2012 convertito dalla L. 119/2012, e poi prorogata con il Dl 179/2012 e con il DL c.d. “Milleproroghe” – stante la perdurante situazione di crisi che ha determinato una significativa contrazione dei fatturati delle imprese impegnate nel settore delle costruzioni.
In questo modo, le imprese interessate, in attesa di una futura ripresa economica non perderebbero la possibilità di partecipare alle gare d’appalto per gli stessi importi di qualificazione e le stesse categorie in cui sono attestate.
Le proposte dell’ANCE sono state sostanzialmente condivise e saranno oggetto di valutazione nel corso dell’iter formativo del provvedimento.