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Tra le novità:modificate le norme per l'affidamento dei contratti connessi al progetto Pompei e sull'autorizzazione paesaggistica;previste Commissioni di garanzia per il riesame di pareri, nulla osta o altri atti di assenso rilasciati dagli organi periferici del Mibact; esteso il credito d’imposta per la ristrutturazione delle strutture alberghiere

Archivio, Governo e Parlamento

DL 83/2014 sulla tutela del patrimonio culturale: primo via libera dalla Camera dei Deputati

10 Luglio 2014
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L’Aula della Camera dei Deputati ha licenziato, in prima lettura, il disegno di legge di conversione del DL 83/2014 recante “Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo” (DDL 2426/C, Relatori l’On. Maria Coscia e l’On. Emma Petitti, entrambe del Gruppo parlamentare PD), con modifiche al testo approvato dalle Commissioni Cultura e Attività Produttive.
 
Tra le principali novità si segnalano le seguenti:
 
Art-bonus (art. 1):
-Il credito d’imposta, previsto dal testo, in favore delle persone fisiche e giuridiche che effettuano erogazioni liberali in denaro per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, viene altresì riconosciuto anche qualora le erogazioni siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto dei predetti interventi.
-Vengono precisate le misure per garantire la pubblicità e la trasparenza delle erogazioni liberali ricevute prevedendo, in particolare, la creazione di un apposito portale, gestito dal Ministero dei beni e delle attività culturali, in cui ai soggetti destinatari delle erogazioni liberali sono associate tutte le informazioni relative allo stato di conservazione del bene, agli interventi di ristrutturazione o riqualificazione in atto, alle risorse pubbliche assegnate per l’anno in corso, all’ente responsabile del bene, nonché le informazioni relative alla fruizione.
 
Progetto Pompei (art.2):
La norma ha subito, nel corso dell’esame, numerose modifiche alcune delle quali vanno nel senso auspicato dall’ANCE (si veda al riguardo la notizia di “Interventi” del 25 giugno u.s.).
-Con riferimento alle disposizioni sull’affidamento dei contratti pubblici, anche in deroga al Codice Appalti (d.lgs. 163/2006), per gli interventi di realizzazione del Grande Progetto Pompei, viene specificato che vengono fatti salvi gli effetti del protocollo di legalità stipulato con la competente Prefettura-Ufficio territoriale del Governo.
Con riferimento ai poteri del Direttore generale di progetto – a fronte della previsione del decreto legge che consente di avvalersi dei poteri attribuiti ai commissari straordinari delle opere pubbliche di operare in deroga alla normativa vigente – è stato introdotto un elenco di obblighi di cui lo stesso deve assicurare l’adempimento.
In particolare, viene disposto che il Direttore assicura che siano in ogni caso osservate, nell’affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture, le seguenti disposizioni: pubblicazione dell’avviso di pre-informazione sui lavori, servizi e forniture che la stazione appaltate intende assegnare; formazione nei successivi 30 giorni dell’elenco delle imprese interessate in possesso dei requisiti di qualificazione necessari; formulazione degli inviti a presentare le offerte sulla base del predetto elenco; esclusione dall’elenco delle aziende che non hanno risposto all’invito; l’aggiudicazione dei contratti con possibilità di utilizzare in luogo del massimo ribasso, il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa o della media; possibilità di rivolgere a ciascuna impresa inviti successivi al primo solo dopo che sono state invitate tutte le altre imprese iscritte nell’elenco.
–Con riferimento alla deroga prevista all’art. 48, comma II, del D.lgs. 163/2006, che consente al Direttore generale di progetto di procedere all’aggiudicazione dell’appalto anche ove l’aggiudicatario non abbia provveduto a fornire, nei termini di legge, la prova del possesso dei requisiti dichiarati purché la stessa venga comunque fornita nel successivo termine assegnatogli, viene fissata la durata di tale ultimo termine che deve essere non superiore a 15 giorni. Resta fermo che ove l’aggiudicatario non ottemperi il contratto è risolto di diritto.
-Viene, altresì, ridotta da 3,5 a 1,5 milioni di euro la soglia per il ricorso alla procedura negoziata, di cui all’art. 204 del Codice Appalti, nei lavori relativi al Progetto Pompei, nonché disposto – per assicurare la massima trasparenza della procedura – la pubblicazione nei web istituzionali della relativa Soprintendenza e del Grande progetto Pompei delle lettere di invito, dell’elenco, del dettaglio delle offerte e degli esiti della gara.
-Viene, inoltre, elevata dal 2% al 5% la misura della garanzia a corredo dell’offerta di cui all’art. 75 del Codice Appalti.
-Sono state, invece, soppresse le disposizioni che prevedono l’incremento delle percentuali per le varianti in corso d’opera per i lavori previsti e affidano al responsabile del procedimento anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori.
-Viene, altresì, previsto che il Direttore generale di progetto adotti un piano di gestione dei rischi e di prevenzione della corruzione – in coerenza con le previsioni della L. 190/2012 – individuando un responsabile dell’attuazione e della vigilanza dello stesso piano, anche scelto fra i membri della segreteria tecnica di progettazione di cui il decreto legge prevede la costituzione presso la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia.
 
Piano strategico grandi progetti beni culturali e altre misure per il patrimonio culturale (art. 7):
-Con riferimento alla norma del testo che prevede l’adozione, entro il 31 dicembre di ogni anno con decreto del Ministero dei beni culturali, del Piano strategico “Grandi Progetti Beni culturali” – volto ad individuare beni o siti di eccezionale interesse culturale e di rilevanza nazionale per i quali sia necessario realizzare interventi organici di tutela, riqualificazione, valorizzazione e promozione culturale, anche a fini turistici – viene previsto il coinvolgimento della Conferenza unificata oltre che del Consiglio superiore per i beni culturali.
–Viene, altresì, prevista la presentazione annuale, entro il 31 marzo di ogni anno, di una relazione alle Camere concernente gli interventi già realizzati e lo stato di avanzamento di quelli avviati nell’anno precedente e non ancora conclusi.
–Viene prevista, al fine di favorire progetti di valorizzazione del patrimonio culturale italiano, l’adozione del “Programma Italia 2019”, volto a valorizzare il patrimonio progettuale dei dossier di candidatura delle città italiane a “Capitale europea della cultura 2019”, che deve essere adottato con DPCM, su proposta del Ministero dei beni culturali e d’intesa con la Conferenza unificata, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.
-Viene, altresì, previsto che annualmente il Consiglio dei Ministri conferisca ad una città italiana il titolo di “Capitale italiana della cultura”, sulla base di una procedura di selezione definita con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, d’intesa con la Conferenza unificata. I progetti presentati dalla città designata “Capitale italiana della cultura” hanno natura strategica di rilievo nazionale ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. 88/2011 e sono finanziati a valere sulla quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione nel limite di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018 e 2020. A tal fine, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo propone al CIPE i progetti da finanziare.
Viene, inoltre, disposto che gli investimenti connessi alla realizzazione dei progetti presentati dalla città designata “Capitale italiana della cultura” sono esclusi dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità.
 -Viene modificato il comma 24 dell’art. 13 del Dl 145/2013, convertito dalla L 9/2014, sul finanziamento dei progetti presentati da Comuni con una popolazione compresa tra i 5.000 e i 150.000 abitanti, per la valorizzazione di aree di tutto il territorio nazionale, di beni culturali e ambientali, nonché dei servizi per l’attrattività turistica, differendo al 31 marzo 2015 (dal 30 giugno 2014), il termine per la presentazione dei relativi progetti. Viene, altresì, modificato il comma 25 del predetto articolo 13, disponendo che entro il 31 dicembre 2014 (anziché entro il 23 marzo 2014) saranno disciplinati, con decreto interministeriale, i criteri per l’utilizzo delle risorse e le modalità di attuazione dei relativi interventi, anche attraverso apposita convenzione con l’ANCI.
 
Riqualificazione strutture ricettive (art. 10):
-Viene modificato l’ambito di applicazione della norma del testo, sul credito d’imposta del 30%, prevedendo la concessione dell’agevolazione in favore delle imprese alberghiere (e non più in generale delle strutture ricettive). Quanto all’oggetto dell’agevolazione, il credito d’imposta viene esteso anche alle spese per interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo (articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del DPR380/2001), oltre che – come previsto originariamente – per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche ed interventi di ristrutturazione edilizia in senso stretto (articolo 3, comma 1, lettera d) del DPR 380/2001).
-Con riferimento al decreto attuativo che dovrà stabilire le disposizioni applicative delle predette misure, viene inserito tra i ministri “emananti”, oltre al Ministero dei beni culturali e il Ministero dell’Economia, anche il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, mentre il parere della Conferenza Stato-Regioni viene sostituito da quello della Conferenza Unificata.
-Viene, inoltre, disposto ai fini della concessione del credito d’imposta che lo stesso è riconosciuto anche tenendo conto dei principi della “progettazione universale” (di cui alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità adottata a New York il 13 dicembre 2006 e resa esecutiva con legge 18/2009) e di efficientamento energetico.
-Viene, altresì, previsto che una quota pari al 10 per cento del limite massimo complessivo è destinato, per ciascun anno, alla concessione del credito di imposta in favore delle imprese alberghiere per spese relative ad ulteriori interventi, compresi quelli per l’acquisto di mobili e componenti di arredo destinati agli immobili oggetto di ristrutturazione edilizia e abbattimento delle barriere architettoniche, a condizione che il beneficiario non ceda a terzi o destini i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all’esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo.
-Per le finalità connesse all’agevolazione riconosciuta alle imprese alberghiere e per promuovere i principi della “progettazione universale” e di efficientamento energetico, viene demandato ad un decreto del Ministero dei beni culturali, da emanarsi entro 3 mesi, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, l’aggiornamento degli standard minimi e l’uniformità sul territorio nazionale dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche, ivi compresi i condhotel e gli alberghi diffusi, tenendo conto delle specifiche esigenze connesse alla capacità ricettiva e di fruizione dei contesti territoriali.
 
Disposizioni per la mobilità turistica (art. 11):
-Viene modificata la norma del testo sulla possibilità di concedere ad uso gratuito, immobili pubblici non utilizzati a fini istituzionali, per la realizzazione di percorsi pedonali, ciclabili, equestri, moto turistici, fluviali e ferroviari, case cantoniere, caselli e stazioni ferroviarie. Al riguardo, viene, tra l’altro, estesa la possibilità di usufruire delle concessioni, ad imprese o altre forme associative, costituite in prevalenza da soggetti fino a 40 anni (invece che 35 anni) e viene specificato che l’assegnazione delle concessioni avviene mediante procedura ad evidenza pubblica nella quale sia riconosciuta adeguata rilevanza agli elementi di sostenibilità ambientale, efficienza energetica e valutazione dell’opportunità turistica. Viene, inoltre, elevato il termine di durata della concessione da 7 a nove anni, rinnovabili per altri nove anni, tenendo in considerazione le spese di investimento sostenute (comma 3).
 
Autorizzazione paesaggistica (Art. 12):
-Viene soppressa la disposizione del testo che novellando l’art. 146 del Dlgs 42/2004 (Codice dei beni culturali) in materia di autorizzazione paesaggistica, sopprimeva le disposizioni che consentivano, in caso di mancata espressione del parere da parte del soprintendente, entro 45 giorni dalla ricezione degli atti, di indire una conferenza di servizi – che doveva pronunciarsi entro 15 giorni – e prevedeva che, decorsi inutilmente 60 giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente, senza che questi avesse reso il prescritto parere, l’amministrazione competente provvedeva comunque sulla domanda di autorizzazione.
–Viene previsto, per garantire l’imparzialità e il buon andamento dei procedimenti autorizzatori in materia di beni culturali e paesaggistici, che i pareri, i nulla osta o gli altri atti di assenso, comunque denominati, espressi dagli organi periferici del Ministero dei beni culturali, possono essere riesaminati, d’ufficio o su segnalazione di altre amministrazioni coinvolte nel procedimento, da parte di apposite Commissioni di garanzia per la tutela del patrimonio culturale, composte esclusivamente da personale appartenente ai ruoli del medesimo Ministero. Le Commissioni, da costituire a livello regionale o interregionale, saranno disciplinate con il nuovo regolamento di organizzazione del Ministero dei beni culturali (di cui all’art. 14, co. 3, del decreto legge). Il termine perentorio per il riesame della decisione è fissato in 10 giorni dalla ricezione dell’atto, decorsi i quali l’atto si intende confermato.
L’applicazione della predetta procedura viene prevista anche nell’ipotesi di dissenso espresso in sede di Conferenza dei servizi. Viene, inoltre, disposto che nelle more dell’approvazione del predetto nuovo regolamento, con cui verranno definite funzioni e composizione delle Commissioni, il potere di riesame è attribuito ai comitati regionali di coordinamento di cui all’art. 19 del DPR 233/2007.
-Viene, altresì, prevista per assicurare la trasparenza e la pubblicità dei procedimenti di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale la pubblicazione sul sito del Mibact e su quello, ove esistente, dell’organo che ha adottato l’atto, di tutti gli atti aventi rilevanza esterna e dei provvedimenti adottati dagli organi centrali e periferici del Ministero nell’esercizio delle funzioni di tutela e valorizzazione di cui al Codice dei beni culturali.
 
 
 
Il decreto legge, che scade il 30 luglio 2014, passa ora alla seconda lettura del Senato.
 
Per i contenuti del decreto legge come emanato dal Governo si veda precedente del 9 giugno u.s.
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