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Il provvedimento prevede, in particolare, l’introduzione della dichiarazione dei redditi precompilata, semplificazioni per le procedure relative ai rimborsi iva, eliminazione della comunicazione all’Agenzia delle entrate per lavori di riqualificazione energetica, allineamento Iva-registro nozione prima casa.

Archivio, Governo e Parlamento

Schema di D.Lgs in materia di semplificazioni fiscali: all’esame del Parlamento

10 Luglio 2014
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È stato assegnato alle Commissioni Finanze del Senato e della Camera dei Deputati – per l’espressione del parere al Governo da rendersi entro il 1° agosto p.v. – lo Schema di decreto legislativo recante “Disposizioni in materia di semplificazioni fiscali” (Atto n. 99 – Relatori Sen. Gianluca Rossi del Gruppo PD e On. Ernesto Carbone del Gruppo PD), approvato nella seduta del Consiglio dei Ministri del 20 giugno u.s., in attuazione dell’articolo 7 della delega di cui alla legge n. 23 dell’11 marzo 2014.
 
Il testo introduce, tra l’altro, una serie di interventi volti a semplificare e snellire alcuni adempimenti relativi alle persone fisiche, alle società e ai rimborsi fiscali, nonché ad eliminare alcuni adempimenti ritenuti superflui.
 
Tra le principali misure:
 
Dichiarazione dei redditi precompilata (art. 1)
Viene prevista l’introduzione, in via sperimentale, della dichiarazione dei redditi precompilata per i titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati – di cui agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d) e g), con l’esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) e l), del testo unico delle Imposte sui redditi (D.P.R. n. 917/1986).
La dichiarazione precompilata relativa al periodo d’imposta precedente, che potrà essere accettata o modificata dal contribuente, sarà resa disponibile in via telematica dall’Agenzia delle entrate, a partire dal 2015, entro il 15 aprile di ogni anno.
 
Responsabilità in materia di assistenza fiscale resa dai CAF e dai professionisti (art. 6)
Modificando l’art. 39, del D.Lgs 241/1997, viene disposto, tra l’altro, che il CAF o il professionista, qualora rilasci un visto di conformità o un’asseverazione infedele, sia tenuto al pagamento all’ente impositore di una somma pari all’importo dell’imposta, della sanzione e degli interessi, che sarebbe stato richiesto al contribuente ai sensi dell’art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973. Nel caso in cui, entro il 10 novembre dell’anno in cui è stata commessa la violazione, il CAF o il professionista presenti una dichiarazione rettificativa, ovvero trasmetta la comunicazione dei dati relativi alla rettifica, la somma dovuta si riduce all’importo della sola sanzione.
 
Comunicazione all’Agenzia delle entrate per lavori di riqualificazione energetica (art. 13)
Viene abrogato il comma 6, dell’art. 29, del D.L. 185/2008, convertito dalla L. 2/2009, che prevede l’obbligo della comunicazione all’Agenzia delle entrate, per i lavori che proseguono per più periodi di imposta ammessi alla detrazione IRPEF delle spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici, di cui all’art. 1, commi 344-347, della L. 296/2006.
 
Semplificazioni per i rimborsi Iva (art. 14)
Con la riformulazione dell’art. 38-bis del Codice Iva (D.P.R. n. 633/1972), vengono apportate alcune modifiche nelle procedure per l’esecuzione dei rimborsi Iva risultante a credito in sede di dichiarazione annuale. Tra le principali novità previste:
– la possibilità di ottenere il rimborso in relazione a periodi inferiori all’anno, anche in talune ipotesi in cui il contribuente effettui prevalentemente operazioni non soggette all’imposta, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato;
– l’eseguibilità dei rimborsi di ammontare superiore a 15.000 euro previa presentazione della relativa dichiarazione o istanza di rimborso, recante il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa – di cui all’art. 10, comma 7, primo e secondo periodo, del D.L. 78/2009, convertito dalla L. 102/2009 – e a cui sia allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che attesti la sussistenza di determinate condizioni soggettive del contribuente;
– l’obbligo della prestazione di garanzia a favore dello Stato per importi superiori a 15.000 euro, nei casi in cui i soggetti passivi: esercitino attività d’impresa da meno di due anni, ad eccezione delle imprese start-up innovative; abbiano ricevuto avvisi di accertamento o di rettifica da cui risultino, nei due anni antecedenti, scarti rilevanti tra gli importi dichiarati e quelli accertati; omettano di trasmettere tutti i documenti richiesti all’atto della presentazione della dichiarazione o istanza di rimborso; richiedano il rimborso dell’eccedenza detraibile risultante all’atto della cessazione dell’attività.
 
Rimborso dei crediti d’imposta e degli interessi in conto fiscale (art. 15)
Modificando la lettera a), comma 33, dell’art. 78 della L. 413/1991, viene disposto che, a partire dal 1° gennaio 2015, i rimborsi in conto fiscale, relativi ai crediti d’imposta, siano erogati dal concessionario del servizio della riscossione entro sessanta giorni sulla base di apposita richiesta, sottoscritta dal contribuente ed attestante il diritto al rimborso, ovvero entro venti giorni dalla ricezione di apposita comunicazione dell’ufficio competente. Contestualmente all’erogazione del rimborso, sono altresì liquidati ed erogati i relativi interessi in conto fiscale.
 
Ammortamento finanziario dei beni gratuitamente devolvibili (art. 26)
Viene, in particolare, eliminata la disposizione contenuta nell’art. 104, comma 4, del testo unico delle Imposte sui redditi, D.P.R. n. 917/1986, che subordina l’autorizzazione per la deduzione delle quote di ammortamento finanziario riferita alle concessioni per la costruzione e l’esercizio di opere pubbliche, all’emanazione del decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, volto a determinarne l’ammontare in relazione alle quote previste nel piano economico-finanziario.
 
Crediti nei confronti della P.A. (art. 28)
Viene abrogato l’art. 9, comma 2-bis, del D.L. 35/2013, convertito dalla L. 64/2013, che prevede l’obbligo per il soggetto d’imposta di allegare alla dichiarazione dei redditi annuale l’elenco dei crediti certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti della P.A. alla data di chiusura del periodo d’imposta, per cessioni di beni e prestazioni di servizi.
 
Rettifica Iva per crediti non riscossi (art. 31)
Viene stabilita la possibilità di dedurre le perdite su crediti in caso di variazioni dell’imponibile, di cui all’art. 26, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972, oltre che nelle ipotesi già previste,anche a seguito di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di piani attestati, ai sensi dell’art. 182-bis e dell’art. 67, lettera d), del R.D. 267/1942, pubblicati nel registro delle imprese.
 
Regime fiscale dei beni sequestrati o confiscati (art. 32)
Viene modificato l’articolo 51, comma 3-bis, del Codice delle leggi antimafia (D.Lgs. 159/2011), disponendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca di beni immobili e fino alla loro assegnazione o destinazione, sia sospeso il versamento di imposte, tasse e tributi, dovuti in ragione della titolarità del diritto di proprietà o del possesso degli stessi. Inoltre, gli atti e i contratti che abbiano ad oggetto gli immobili di cui sopra sono esenti dall’imposta di registro, dalle imposte ipotecarie e catastali e dall’imposta di bollo.
E’ previsto, altresì, che i redditi prodotti dai beni immobili oggetto di sequestro situati nel territorio dello Stato, nonché dai beni immobili situati all’estero, anche se locati, qualora siano di natura fondiaria, non rilevino ai fini della determinazione delle imposte sui redditi.
 
Definizione di prima casa ai fini dell’allineamento Iva-registro (art. 33)
Viene disposto che le case di abitazione per le quali è possibile usufruire delle agevolazioni “prima casa”, pertanto, da ricomprendere nell’elenco dei beni e servizi soggetti ad aliquota Iva agevolata del 4 per cento, di cui alla Tabella A, Parte II, allegata al D.P.R. n. 633/1972, anziché essere quelle definite come “non di lusso” in base ai criteri stabiliti nel decreto del Ministro dei Lavori pubblici 2 agosto 1969, siano quelle non rientranti nelle categorie catastali A1, A8 e A9.
Tale chiarimento allinea la nozione “prima casa” rilevante ai fini delle agevolazioni Iva a quella prevista in materia di imposta di registro.
 
Rilevazione delle violazioni in materia di attestazione della prestazione energetica (art. 34)
Modificando l’art. 6, comma 3, del D.L. 192/2005, viene riformata la procedura per l’accertamento e la contestazione delle violazioni riferite agli atti di compravendita o trasferimento di immobili, nonché ai nuovi contratti di locazione soggetti a registrazione, per i quali è previsto l’obbligo di allegare l’attestato di prestazione energetica (APE).
Viene previsto, in particolare, che l’Agenzia delle entrate, sulla base di apposite intese con il Ministero dello Sviluppo economico, individui le informazioni rilevanti ai fini del procedimento sanzionatorio di cui alla L. 689/1981, tra quelle disponibili nel sistema informativo dei contratti, e le trasmetta telematicamente allo stesso Ministero, il quale può avvalersi della Guardia di Finanza ai fini dell’accertamento e la contestazione della violazione.
 
Dopo l’espressione dei pareri parlamentari, il provvedimento tornerà al Consiglio dei Ministri per la definitiva approvazione.
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