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Varato dal Governo il D.L. 91/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 giugno 2014, che prevede, tra l’altro, in materia di dissesto idrogeologico, il subentro dei Presidenti delle Regioni nelle funzioni dei precedenti commissari straordinari

Archivio, Opere pubbliche

Scuole e Dissesto idrogeologico: le novità del D.L. 91/2014 in materia di opere pubbliche

2 Luglio 2014
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Sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno è stato pubblicato il Dl 91/2014 recante “Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea”.
 
Per quanto concerne i lavori pubblici, il decreto, agli articoli 9 e 10, disciplina rispettivamente gli “Interventi urgenti per l’efficientamento energetico  degli  edifici scolastici e universitari pubblici” nonché  “Misure straordinarie  per  accelerare l’utilizzo delle risorse e l’esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale e per lo svolgimento delle indagini sui terreni della Regione Campania destinati all’agricoltura”.
 
Nel primo caso sono concessi finanziamenti agevolati per l’efficienza energetica di scuole e Università. L’accesso a tali finanziamenti avviene sulla  base  di  diagnosi   energetica,  comprensiva di certificazione, ai sensi della normativa vigente.
 
Con particolare riferimento al rischio idrogeologico, il decreto stabilisce che i Presidenti delle Regioni subentrino nelle funzioni dei commissari straordinari delegati all’espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli specifici interventi, individuati negli accordi sottoscritti tra il Ministero dell’ambiente e le Regioni.
 
Nell’esercizio di tali funzioni, il decreto attribuisce ai Presidenti di Regione i poteri di sostituzione e deroga di cui all’art. 17 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazione, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26. Quest’ultimo articolo, rinviando a sua volta ai poteri di sostituzione e di deroga di cui all’articolo 20, comma 4, del decreto-legge n. 185 del 2008, consente al Presidente della Regione di agire in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto comunque della normativa comunitaria sull’affidamento di contratti pubblici.
 
Inoltre, per la progettazione, le procedure di affidamento dei lavori, la direzione e il collaudo dei lavori, nonché ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo, il Presidente della regione può avvalersi, oltre che delle proprie strutture, anche degli uffici dei comuni, dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche, nonché della società ANAS S.p.A., dei consorzi di bonifica e delle autorità di distretto.
 
Il provvedimento prevede altresì che l’autorizzazione rilasciata dal Presidente della regione sostituisce tutti i visti, i pareri, le autorizzazioni, i nulla osta e ogni altro provvedimento necessario per l’esecuzione dell’intervento. Sono, tuttavia, fatti salvi i pareri e gli atti di competenza del Ministero dei beni e attività culturali, per i quali è previsto il meccanismo del silenzio assenso decorso il termine di trenta giorni dalla richiesta.
 
In ultimo, l’art. 12 del provvedimento in esame, al fine di consentire la celere realizzazione degli interventi per la riqualificazione e messa in sicurezza degli edifici pubblici, compreso gli interventi di efficientamento energetico, ha attribuito, fino al 31 dicembre 2015, ai soggetti pubblici già titolari di interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse dell’Unione Europea, nell’ambito del Quadro Comunitario di Sostegno (QCS), i poteri derogatori previsti dal DPCM 22 gennaio 2014, ai sensi dell’art. 18, comma 8-ter, del D.L: 69/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 98/2013 .
 
In particolare, per i suddetti interventi, tali soggetti sono autorizzati a derogare, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento e dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, tra l’altro, le seguenti disposizioni normative in materia di appalti pubblici (D.lgs. 163/2006) :
–       termine dilatorio di sospensione della stipula del contratto (art. 11, comma 10) e “dies a quo” di esecuzione del contratto stipulato (art. 11, comma 12);
–       controllo preliminare sul possesso dei requisiti dei concorrenti (art. 48 comma 1 e 1bis);
–       termini “minimi” per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte (art. 70), nei limiti di una riduzione a non meno della metà, anche relativamente ai bandi c.d. “sotto soglia” (art. 122, comma 6);
–       pubblicazione dei bandi ed avvisi relativi a contratti di importo inferiore ai cinquecentomila euro (art. 122, comma 5, secondo periodo);
–       categorie generali dei lavori eseguibili in economia (art. 125, comma 6).
 
Viene prevista anche la derogabilità di tutte le disposizioni del D.P.R. 207/2010 strettamente connesse agli articoli succitati del Codice degli Appalti Pubblici.
 
Infine, viene prevista la derogabilità dell’art. 10 bis della L. 241/1990, che prevede l’obbligo della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, e dell’art. 10 del D.P.R. 380/2001, che individua gli interventi subordinati al rilascio del permesso di costruire.

16831-DL 91_2014.pdfApri
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