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DDL su revisione della Parte II della Costituzione

Archivio

Sintesi parlamentare n. 27/S della settimana dal 7 luglio all’11 luglio 2014

14 Luglio 2014
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SENATO DELLA REPUBBLICA
_______________________
 
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO
 
 
– DDL su “Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte seconda della Costituzione” (DDL 1429/S)
 
La Commissione Affari costituzionali ha approvato, in prima lettura, in sede referente, il disegno di legge costituzionale in oggetto con modifiche al testo del Governo.
 
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
 
Articolo 1
Il Parlamento si compone della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.
La Camera dei Deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell’operato del Governo.
Il Senato concorre alla funzione legislativa ed esercita la funzione di raccordo tra lo Stato, l’Unione europea e gli altri enti costitutivi della Repubblica. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all’attuazione degli atti normativi dell’Unione europea, valuta l’attività delle pubbliche amministrazioni, verifica l’attuazione delle leggi dello Stato, controlla e valuta le politiche pubbliche.
Emendamento 1.1000 dei Relatori e subemendamento 1.1000/45 a firma di parlamentari
 
Articolo 2 e articolo 33
Il Senato della Repubblica è composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica, in carica per sette anni.
I Consigli regionali e i Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano eleggono, con metodo proporzionale, i senatori fra i propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno, fra i sindaci dei comuni dei rispettivi territori.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due; ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha due.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla loro popolazione
Vengono, altresì, previste apposite norme operative per le modalità elettive e di ripartizione dei seggi, in sede di prima applicazione (art.33 del testo). In particolare, per l’elezione del Senato della Repubblica, nei Consigli regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, ogni consigliere può votare per una sola lista di candidati, formata da Consiglieri e da sindaci dei rispettivi territori. Al fine dell’assegnazione dei seggi a ciascuna lista di candidati si divide il numero dei voti espressi per il numero dei seggi attribuiti e si ottiene il quoziente elettorale. Si divide poi per tale quoziente il numero dei voti espressi in favore di ciascuna lista di candidati. I seggi sono assegnati a ciascuna lista di candidati in numero pari ai quozienti interi ottenuti.
Emendamento 2.1000 (testo 3 corretto) della Relatrice
 
Articolo 8
La funzione legislativa è affidata alla Camera dei Deputati, salvo determinati casi in cui la stessa è esercitata collettivamente. In particolare tale modalità viene prevista, oltre che per le leggi di revisione della costituzione e le altre leggi costituzionali, per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali in materia di referendum popolare, per quelle che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all’UE; per quelle sulla legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni e Citta metropolitane; per quelle sul sistema di elezione e casi di ineleggibilità dei componenti della Giunta e del Consiglio regionale. Ogni disegno di legge approvato viene trasmesso al Senato che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei Deputati, entro i successivi venti giorni, si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato non disponga di procedere all’esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata.
Per i disegni di legge relativi a talune materie, tra cui, ordinamento di Roma capitale; norme generali e comuni sul governo del territorio e sul sistema nazionale e il coordinamento della protezione civile; autonomia finanziaria e risorse di Comuni, Città metropolitane e Regioni; poteri sostitutivi del Governo ad organi delle Regioni, Città metropolitane e Comuni, la Camera dei Deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Per i disegni di legge di bilancio, approvati dalla Camera dei Deputati, il termine per deliberare proposte di modifica da parte del Senato delle Autonomie è, invece, di 15 giorni dalla data di trasmissione.
Emendamento 8.1000
 
Articolo 10
I disegni di legge sono presentati alla Camera dei Deputati tranne quelli per cui la potestà legislativa è esercitata collettivamente, che possono essere presentati sia alla Camera che al Senato. I regolamenti parlamentari stabiliscono procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l’urgenza, nonché i casi e le forme in cui l’esame e l’approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni (sedi deliberante e/o legislativa). Il disegno di legge può essere comunque rimesso all’Aula in qualsiasi momento se il Governo, o un decimo dei componenti della Camera, o un quinto dei componenti della Commissione lo richiedano.
Emendamento 10.1000 (testo 2) dei Relatori
 
Articolo 26
Viene soppressa la potestà legislativa concorrente Stato-Regioni (introdotta dalla L. Cost. 3/2001)
Rientrano, quindi, tra le materie di potestà legislativa esclusiva dello Stato, in particolare:
tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; perequazione delle risorse finanziarie;
norme sul procedimento amministrativo;
giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa
disposizioni generali e comuni per la tutela della salute, la sicurezza alimentare e la tutela e sicurezza del lavoro;
disposizioni generali e comuni sull’istruzione; ordinamento scolastico; istruzione universitaria e programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica;
previdenza sociale, ivi compresa la previdenza complementare e integrativa;
ordinamento, legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali dei Comuni, comprese le loro forme associative, e delle Città metropolitane;
commercio con l’estero;
tutela dei beni culturali e paesaggistici; disposizioni generali e comuni su ambiente e ecosistema, sulle attività culturali e sul turismo; ordinamento sportivo;
ordinamento delle professioni intellettuali; ordinamento della comunicazione;
disposizioni generali e comuni sul governo del territorio e sul sistema nazionale e il coordinamento della protezione civile;
ordinamento delle professioni e della comunicazione;
produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell’energia;
infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e di navigazione d’interesse nazionale e relative norme di sicurezza; porti e aeroporti civili, di interesse nazionale e internazionale.
Vengono, invece, espressamente ricondotte alla competenza esclusiva regionale, tra l’altro: la pianificazione del territorio regionale e mobilità al suo interno, dotazione infrastrutturale, programmazione e organizzazione dei servizi sanitari e sociali, promozione dello sviluppo economico locale e organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese, disciplina, per quanto di interesse regionale, delle attività culturali, della valorizzazione dei beni ambientali, culturali e paesaggistici, di valorizzazione e organizzazione regionale del turismo.
Su proposta del Governo, la legge dello Stato può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell’interesse nazionale.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all’attuazione e all’esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
Emendamento 26.1000 dei Relatori
 
Scheda emendamenti in Commissione
 
Il testo di riforma costituzionale prevede, in particolare: superamento del bicameralismo perfetto; nuova composizione, elettività e funzioni del Senato; funzione legislativa affidata quasi esclusivamente alla Camera dei Deputati; soppressione della competenza concorrente Stato-Regioni con il ritorno alla competenza esclusiva dello Stato della quasi totalità delle materie.
 
il provvedimento passa ora all’esame dell’Aula.
 
 
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