CAMERA DEI DEPUTATI
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PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DA UN RAMO DEL PARLAMENTO
– DL n.92 del 26 giugno 2014 recante disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell’articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all’ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all’ordinamento penitenziario, anche minorile (DDL 2496/C)
L’Aula ha licenziato, in prima lettura, in sede referente, il provvedimento in oggetto, con modifiche al testo approvato dalla Commissione Giustizia.
Il decreto che è volto a dare compiuta attuazione alla sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo dell’8 gennaio 2013, predisponendo rimedi idonei a garantire un’adeguata riparazione del danno sofferto da parte di detenuti e internati a causa di situazioni di sovraffollamento carcerario, reca disposizioni in tema di gestione dei programmi di edilizia penitenziaria. In particolare modifica l’art. 4 del D.L. 78/2013, che disponeva la proroga delle funzioni del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie fino al 31 dicembre 2014, fissando il termine per la cessazione dai suoi poteri al 31 luglio 2014.
Il decreto legge, che scade il 26 agosto 2014, passa ora alla seconda lettura del Senato.
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO
– Decreto legge n. 90 del 24 giugno 2014 recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari” (DDL 2486/C)
La Commissione Affari Costituzionale della Camera dei Deputati ha approvato, in prima lettura, in sede referente, il provvedimento in oggetto con modifiche al testo del Governo.
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
Art. 13
Viene disposta a modifica della norma del testo l’abrogazione degli incentivi per la progettazione contemplati dai commi 5 e 6 dell’art. 92 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 163/2006) corrisposti dalle amministrazioni aggiudicatrici al personale dipendente. Tale disposizione amplia quella contenuta nel testo iniziale del presente decreto, che si limitava ad escludere l’erogazione di tali incentivi per il solo personale con qualifica dirigenziale, in ragione dell’onnicomprensività del relativo trattamento economico.
Emendamento 13.1 a firma di Parlamentari
Articolo aggiuntivo
Viene modificato il Dlgs 163/2006 inserendo la disciplina sui Fondi per la progettazione e l’innovazione.
Viene disposto che le pubbliche amministrazioni destinano ad un Fondo per la progettazione e l’innovazione le risorse finanziarie in misura non superiore al 2% degli importi posti a base di gara di un’opera o lavoro). La percentuale effettiva sarà stabilita da un regolamaneto adottato dall’amministrazione.
Le predette risorse non vengono destinate unicamente a remunerare l’attività di progettazione: il 20% del Fondo è destinato all’acquisto, da parte dell’ente, di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a: progetti di innovazione; banche dati per il controllo ed il miglioramento della capacità di spesa; ammodernamento/efficientamento dell’ente e dei servizi ai cittadini.
Le risorse non utilizzate possono essere utilizzate nei 3 anni successivi.
Viene demandato al regolamento adottato dall’amministrazione (lo stesso che deve disciplinare la
percentuale effettiva da destinare al Fondo) la previsione di criteri e modalità per ridurre le risorse
destinate al Fondo in caso di mancato rispetto dei costi e dei tempi previsti nel quadro economico
del progetto esecutivo, depurato del ribasso d’asta. Non sono computate le sospensioni conseguenti ad alcuni degli accadimenti che giustificano l’adozione di varianti al progetto (in proposito la norma richiama le lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell’articolo 132 del Codice).
Emendamento 13.02 e relativo subemendamento 0.13.02.2 del Relatore
Art. 19
Viene modificata la norma del testo sulla soppressione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) e il conseguente trasferimento di compiti e funzioni all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC). In particolare, viene previsto che il Piano per il riordino dell’Autorità deve essere emanato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari entro sessanta giorni dalla presentazione del medesimo piano al Presidente del Consiglio dei ministri.
Emendamento 19.23 (nuova formulazione) a firma di Parlamentari
Viene previsto che nella relazione annuale al Parlamento, di cui alla legge 190/2012, l’Autorità anticorruzione dia conto dell’attività svolta indicando anche le possibili criticità del quadro normativo ed amministrativo che rendono il sistema dell’affidamento dei lavori pubblici vulnerabile a fenomeni di corruzione.
Emendamento 19.30 (nuova formulazione) a firma di Parlamentari
Vengono attribuite nuove funzioni ad ANAC, oltre a quelle ereditate dall’AVCP. In particolare viene previsto che l’Autorità: riceve notizie e segnalazioni, da parte di ogni avvocato dello Stato il quale, nell’esercizio delle funzioni venga a conoscenza di violazioni di disposizioni di legge o regolamento o altre anomalie o irregolarità relative a contratti pubblici di cui al Dlgs 163/2006. Per gli avvocati dello Stato segnalanti resta fermo l’obbligo di denuncia di cui all’art. 331 del c.p.p.
Emendamento 19.1 a firma di Parlamentari
Viene disposto il trasferimento ad ANAC delle funzioni, di cui all’art. 48 del D.lgs. 33/2013 (c.d. Codice della trasparenza nelle p.a.) attualmente riservate al Dipartimento della funzione pubblica, concernenti la definizione di criteri, modelli e schemi standard per l’organizzazione, la codificazione e la rappresentazione dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, nonchè per l’organizzazione della sezione “Amministrazione trasparente” dei siti istituzionali.
Emendamento 19.40 a firma di Parlamentari
Viene attribuito al Presidente dell’ANAC il compito di segnalare le violazioni degli obblighi di comunicazione e di pubblicazione punite con specifiche sanzioni amministrative dall’art. 47 del D.Lgs. 33/2013 all’autorità competente.
Emendamento 19.35 (nuova formulazione) a firma di Parlamentari
Articolo aggiuntivo
Viene modificato l’articolo 33 comma 3-bis del Dlgs 163/2006 (Codice Appalti) – in base al quale i Comuni non capoluogo di provincia procedono all’acquisizione di lavori, beni e servizi nell’ambito delle unioni dei comuni ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province – prevedendo per i Comuni istituiti a seguito di fusione che tale obbligo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione.
Emendamento 19.04 a firma di Parlamentari
Art. 23 – Aggiuntivo
Viene modificato l’articolo 33 comma 3-bis del Dlgs 163/2006 (Codice Appalti) – sulla centralizzazione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, da parte di tutti i comuni non capoluogo di provincia, attraverso modalità di aggregazione – differendo il termine iniziale di applicazione della norma:
al 1° gennaio 2015, quanto all’acquisizione di beni e servizi;
al 1° luglio 2015 quanto all’acquisizione di lavori.
Vengono fatte salve le procedure avviate nelle more dell’entrata in vigore della presente disposizione.
Viene, altresì, disposta la non applicazione della predetta disciplina (comma 3-bis dell’articolo 33 del Dlgs 163/2006) all’acquisizione di lavori, servizi e forniture da parte dei seguenti enti: enti pubblici impegnati nella ricostruzione delle località dell’Abruzzo danneggiate dal sisma dell’aprile 2009 (D.L. 39/2009 convertito dalla legge 77/2009); enti pubblici impegnati nella ricostruzione delle località dell’Emilia-Romagna danneggiate dal sisma del maggio 2012 (D.L. 74/2012 convertito dalla legge 122/2012); comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, limitatamente agli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore ai 40.000 euro.
Emendamento 23. 07 (nuova formulazione) a firma di Parlamentari
Art. 24
Viene modificata la norma sull’Agenda per la semplificazione amministrativa, prevedendo mediante accordi e intese l’individuazione di forme di consultazione dei cittadini, delle imprese e delle loro associazioni.
Emendamento 24.12 a firma di Parlamentari
Viene prevista l’illustrazione, da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione alla Commissione parlamentare per la semplificazione, dei contenuti dell’Agenda, entro 45 giorni dalla sua approvazione in Consiglio dei Ministri. Il Ministro riferisce sul relativo stato di attuazione entro il 30 aprile di ciascuno anno.
Emendamento 24.5 a firma di Parlamentari
Con riferimento alla disposizione del testo che prevede l’adozione con decreto ministeriale – da parte delle amministrazioni statali che non vi abbiano già provveduto – di moduli unificati e standardizzati su tutto il territorio nazionale per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni da parte di cittadini e imprese, viene specificato che gli stessi potranno essere utilizzati da cittadini e imprese decorsi 30 giorni dalla pubblicazione.
Lo stesse termine viene inserito con riferimento ai moduli unificati e standardizzati relativi all’edilizia e all’avvio di attività produttive.
Emendamento 24.6, identico a 24.3, 24.20, 24.21, 24.22, 24.23, 24.24, 24.25, 24.26 e 24.27 a firma di Parlamentari
Viene prevista la pubblicazione della predetta modulistica sul portale www.impresainungiorno.gov.it ed è resa disponibile per la compilazione delle pratiche telematiche da parte delle imprese entro e non oltre 60 giorni dalla sua approvazione.
Emendamento 24.30, identico a 24.31, 24.32, 24.33, 24.34, 24.36, 24.39, 24.7, 24.4 (nuove formulazioni) a firma di Parlamentari
Viene introdotto l’obbligo per ciascuna amministrazione pubblica di dotarsi, entro 180 giorni dalla data di conversione del decreto, di un piano di informatizzazione delle procedure di presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni che permettano la compilazione on line con procedure guidate dovrà avvenire tramite autenticazione con il Sistema pubblico dell’identità digitale – SPID, strumento previsto dall’art. 64 del D.Lgs. 82/2005, Codice dell’amministrazione digitale.
Il piano deve prevedere la completa informatizzazione entro 18 mesi.
Emendamento 24.29 a firma di Parlamentari
Articolo aggiuntivo
Viene modificato l’ambito soggettivo di applicazione del D.lgs. 33/2013 (c.d. Codice della trasparenza nelle p.a.) sugli obblighi di trasparenza e pubblicità a carico delle pubbliche amministrazioni, individuando tra i destinatari:
-le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2, D.lgs. 165/2001 ivi comprese le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione;
-agli enti pubblici non territoriali istituiti, finanziati e vigilati da p.a.;
-agli enti di diritto privato in controllo pubblico, limitatamente all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale e dell’UE;
-alle società partecipate dalle p.a., in caso di partecipazione non maggioritaria, limitatamente all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale e dell’UE, alle quali si applicano solo le disposizioni in materia di trasparenza di cui all’art. 1, co. 15-33, della legge 190/2012 (c.d. “anticorruzione”).
Emendamento 24.012 (nuova formulazione) a firma di Parlamentari
Articolo 28
Viene modificata la norma del testo che dimezzava il diritto annuale delle camere di commercio, con la riduzione dello stesso secondo un criterio di gradualità (il 35% nel 2015, il 40% nel 2016 e del 50% a decorrere dal 2017). Viene, altresì, previsto che i diritti di segreteria e i proventi derivanti dalla gestione di attività e dalla prestazione di servizi e quelli di natura patrimoniale siano fissati sulla base di costi standard definiti dal MiSE, sentiti la Società per gli studi di settore (SOSE) e Unioncamere, secondo criteri di efficienza da conseguire anche attraverso l’accorpamento degli enti e degli organismi del sistema camerale e lo svolgimento in forma associata delle funzioni.
Emendamento 28.11 identico a 28.7, 28.4, 28.21, 28.28, 28.29, 28.33, 28.36 (nuova formulazione) a firma di Parlamentari
Articolo 29
Viene integrata la norma del testo sull’iscrizione nelle “white list” per le imprese operanti nei settori a rischio di infiltrazioni mafiose, precisando che la comunicazione e l’informazione antimafia liberatoria è da acquisire indipendentemente dalle soglie previste dal codice antimafia.
Emendamento 29.4 identico a 29.5 a firma di Parlamentari
Viene previsto, in sede di prima applicazione, che la stazione appaltante che abbia aggiudicato e stipulato il contratto o autorizzato il subappalto esclusivamente sulla base della domanda di iscrizione, è obbligata a informare la Prefettura competente di essere in attesa del provvedimento definitivo.
Emendamento 29.15 (nuova formulazione) a firma di Parlamentari
Articolo 30
Viene modificata la norma del testo che consente al Presidente dell’ANAC di avvalersi di una apposita unità operativa speciale, al fine di garantire la correttezza e la trasparenza delle procedure connesse alla realizzazione delle opere dell’EXPO 2015, chiarendo che tale unità operativa opera fino alla completa esecuzione dei contratti di appalto di lavori, servizi e forniture per la realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento, e comunque non oltre il 31 dicembre 2016.
Emendamento 30.5 (nuova formulazione) a firma di Parlamentari
Articolo 32
Viene modificata la norma del testo che nell’ambito dell’attività di prevenzione della corruzione, detta una serie di misure per la gestione di imprese aggiudicatarie di appalti pubblici indagate per delitti contro la PA, in relazione ad attività per le quali si registrino rilevanti anomalie o comunque situazioni sintomatiche di condotte illecite, estendo, in particolare, l’applicazione della norma anche al concessionario di lavori pubblici e al contraente generale.
Emendamento 32.30 del Governo e relativo subemendamento 0.32.39.100
Articolo 37
Viene sostituita la norma del testo sulla trasmissione ad ANAC delle varianti in corso d’opera, prevedendo per gli appalti di valore pari o superiore alla soglia comunitaria l’obbligo di trasmissione all’ANAC – entro 30 giorni dall’approvazione da parte della stazione appaltante – delle varianti in corso d’opera, di cui al comma 1 lett. b), e) e d) dell’art. 132 del dlgs 163/2006, eccedenti il 10% dell’importo originario del contratto, unitamente al progetto esecutivo, all’atto di validazione e ad apposita relazione del responsabile del procedimento.
Per gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, viene disposta la comunicazione delle varianti in corso d’opera contemplate dall’art. 132 del dlgs 163/2006 all’Osservatorio tramite le sezioni regionali.
Emendamento 37.1 e 37.2 a firma di Parlamentari
Articolo 40
Viene modificata la norma del testo che novellando l’art. 120 del Codice del processo amministrativo (D.Lgs. 104/2010) subordinava l’efficacia delle misure cautelari alla prestazione di una cauzione prevedendo che:
-vi sia facoltà e non più l’obbligo di subordinare l’efficacia della misura cautelare;
-tale ipotesi riguardi anche il caso in cui dalla decisione non derivino effetti irreversibili;
-la cauzione sia commisurata al valore dell’appalto e comunque non superiore allo 0,5 per cento di tale valore.
Emendamento 40.24 del Relatore
Viene ampliato da 30 gg a 45 giorni il termine per la pronuncia delle sentenze semplificate di TAR e Consiglio di Stato che definiscono il giudizio .Viene, altresì, ampliato da 20 a 30 giorni il termine per il deposito delle sentenze dei TAR e del Consiglio di Stato.
Emendamento 40.7 firma di parlamentari
Al fine di consentire lo spedito svolgimento del giudizio viene previsto che: le parti debbono contenere le dimensioni del ricorso e degli altri atti difensivi nei termini stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio di Stato. Con il medesimo decreto sono stabiliti i casi per i quali, per specifiche ragioni, può essere consentito superare i relativi limiti. Il giudice è tenuto a esaminare tutte le questioni trattate nelle pagine rientranti nei suddetti limiti e il mancato esame delle suddette questioni costituisce motivo di appello avverso la sentenza di primo grado e di revocazione della sentenza di appello.
Emendamento 40.25 del Relatore
Articolo 41
Viene modificata la norma del testo sul contrasto all’abuso del processo, in base al quale il giudice, anche d’ufficio, può condannare, in presenza di motivi manifestamente infondati, la parte soccombente al pagamento in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, prevedendo comunque che tale somma non può essere superiore al doppio delle spese liquidate.
Emendamento 41.14 e 41.15 del Relatore e relativo subemendamento 0.41.15.1 a firma di Parlamentari.
Il provvedimento prevede misure urgenti per l’efficienza della pubblica amministrazione e per il sostegno dell’occupazione; interventi urgenti di semplificazione; misure urgenti per l’incentivazione della trasparenza e correttezza delle procedure nei lavori pubblici; nonché misure per lo snellimento del processo amministrativo e l’attuazione del processo civile telematico.
Il decreto legge, che scade il 23 agosto p.v.m passa ora all’esame dell’Aula.