E’ obbligatorio per i RUP indicare sul sistema SIMOG i CUP corrispondenti agli appalti di propria competenza, ciò al fine di consentire l’erogazione dei finanziamenti dello Stato e il monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica da parte del Ministero dell’Economia.
E’ quanto, in sintesi, espresso dal Presidente dell’AVCP, l’8 maggio scorso, nel Comunicato in cui sono state indicate le modalità di inserimento delle informazioni che devono essere obbligatoriamente trasmesse attraverso il sistema SIMOG alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP), costituta in seno al Ministero dell’Economia e delle Finanze (cfr. Legge n.196/2009 e successivo DM MEF – Ragioneria Generale dello Stato del 26/2/2013 e s.m.i., attuativo dell’art. 5 del D.Lgs. n. 229/2011).
In particolare, nel Comunicato, è stato chiarito che il RUP deve indicare sul sistema SIMOG oltre che il codice identificativo di gara (CIG) anche uno o più Codici Unici di Progetto (CUP) cui gli stessi appalti si riferiscono.
Per l’acquisizione e/o di perfezionamento del CIG, il sistema SIMOG verifica che il (ovvero, i) CUP inseriti siano corretti, raffrontandoli con i codici presenti nella banca dati del CIPE.
L’obbligo di inserire il CUP ricorre nelle fattispecie di seguito riportate:
· Appalto di lavori diversi da quelli di manutenzione ordinaria;
· Appalto di servizi finalizzato alla realizzazione di un progetto di investimento pubblico;
· Appalto di forniture finalizzato alla realizzazione di un progetto di investimento pubblico;
· Appalti di servizi o forniture che sebbene non rientrino nelle fattispecie di cui ai punti b) e c), siano cofinanziati da fondi comunitari.
Nel parere l’Autorità prevede anche un regime transitorio, stabilendo che per gli appalti suddetti, qualora non siano stati ancora trasmessi i dati dell’aggiudicazione, è obbligatoria l’indicazione del CUP, anche se è già stato richiesto il CIG.
In tal caso, i dati inseriti devono essere integrati dal RUP, indicando nella compilazione della “Scheda di aggiudicazione” uno o più CUP, cui si riferisce il CIG. Il riscontro positivo del sistema SIMOG sul CUP, consentirà al RUP di visualizzare il soggetto che ne ha richiesto il rilascio e l’oggetto del progetto; il riscontro negativo del sistema non consentirà, invece, di completare la conferma della scheda di aggiudicazione.
Entro il 30 agosto p.v., il RUP dovrà, inoltre, verificare la corretta associazione dei CUP anche per tutti i contratti la cui scheda di aggiudicazione sia stata già trasmessa alla data del 12 maggio 2014, procedendo, laddove necessario, ad una modifica/integrazione dei codici CUP.
Per facilitare l’attività del RUP, a partire dal 14 luglio, il SIMOG consentirà al RUP di visualizzare tutti i CIG di propria competenza, evidenziando l’indicazione degli eventuali CUP già riportati.
Il corretto inserimento delle informazioni relative al CUP ed al CIG esonera le amministrazioni dal trasmettere alla BDAP i dati già inviati all’Osservatorio. In tal caso, le stesse saranno tenute a trasmettere alla BDAP soltanto le informazioni dell’Allegato A del DM MEF del 26/02/2013 non inviate o non presenti nel sistema SIMOG.
La completezza delle informazioni trasmesse con l’associazione CUP-CIG o delle altre informazioni non presenti nel sistema SIMOG, costituiscono presupposto per l’erogazione dei finanziamenti dello Stato.
Pertanto, a partire dal prossimo settembre, le amministrazioni potranno accedere alla BDAP, al fine di:
· prendere visione dei dati delle opere pubbliche di propria pertinenza (identificate con il CUP) già trasmessi al SIMOG;
· verificare la presenza e/o la correttezza delle informazioni presenti in BDAP mutuate dal SIMOG e da altre banche dati alimentanti;
· effettuare le integrazioni o le correzioni necessarie esclusivamente sul SIMOG e sulle altre banche dati alimentanti.
A partire dal 30 settembre, e fino al 31 ottobre, sarà obbligatorio l’invio integrale dei dati alla BDAP per gli appalti di cui la stessa risulti carente.
L’Autorità procederà ai dovuti riscontri sui dati, valutando la sussistenza dei presupposti per l’avvio del procedimento sanzionatorio ai sensi dell’articolo 7, comma 8, del D.lgs. N. 163/2006.
16806-Comunicato del Presidente 8 maggio 2014.pdfApri