L’autorizzazione paesaggistica vale dal giorno in cui acquista efficacia il titolo abilitativo: è questa una delle semplificazioni confermate nella Legge del 29 luglio 2014, n. 106 (in vigore dal 31 luglio 2014) di conversione del Decreto Legge 83/2014 (cd. Decreto Cultura).
In particolare, l’art. 12, comma 1, lett. a) del Decreto Legge 83/2014, come convertito, integra l’art. 146, comma 4, del Dlgs 42/2004 prevedendo che il termine di efficacia dell’autorizzazione paesaggistica (5 anni) decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per eseguire l’intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest’ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all’interessato.
La creazione di un legame fra la decorrenza dell’efficacia dell’autorizzazione paesaggistica e quella del relativo titolo edilizio rappresenta un’importante semplificazione in considerazione del fatto che fino all’entrata in vigore di tale modifica la validità dell’autorizzazione paesaggistica iniziava a decorrere quando ancora l’interessato non aveva conseguito il permesso /Scia/DIA.
Ciò determinava un evidente “scollegamento procedurale” con il rischio per il soggetto interessato di dover richiedere alla scadenza del termine di 5 anni una nuova autorizzazione per l’esecuzione dei lavori con conseguente sospensione degli stessi se in corso di realizzazione.
Rispetto a quanto previsto nella versione originaria del Decreto Legge è stata, invece, soppressa la norma con la quale si prevedeva che, in caso di mancato rilascio del parere da parte del soprintendente entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione, l’amministrazione competente poteva provvedere sulla domanda di autorizzazione paesaggistica con conseguente soppressione della possibilità di dover convocare la conferenza di servizi.
La norma era stata più volte auspicata dall’ANCE in quanto, in una logica di semplificazione e accelerazione procedurale, permetteva di ottenere il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in tempi più certi e ridotti.
Una disposizione dal contenuto analogo era stata prevista anche dal Decreto Legge 69/2013 ma successivamente soppressa in sede di conversione con la Legge 98/2013.
Si ricorda che in tema di autorizzazione paesaggistica le modifiche apportate dal Dl 83/2014, come convertito in Legge 106/2014, intervengono dopo ben ulteriori 3 interventi normativi intervenuti sul tema a distanza di non meno di un anno.
La normativa sull’autorizzazione paesaggistica era stata, infatti, già oggetto di modifica:
– a giugno 2013 con il decreto legge 69/2013 (cd. Decreto Del Fare) con la previsione di una proroga dell’efficacia di dodici mesi rispetto al termine di validità iniziale dell’autorizzazione paesaggistica;
– ad agosto 2013 con la legge di conversione 98/2013 che, accogliendo la proposta Ance, ha modificato la disposizione introdotta dal decreto legge 69/2013 prevedendo che qualora i lavori siano iniziati nei cinque anni dal rilascio, l’autorizzazione si considera efficace per tutta la durata degli stessi;
– ad ottobre 2013 con la legge 112/2013 (cd. Decreto Pompei) che, da un lato, ha modificato l’articolo 146, comma 4, ripristinando la previsione originaria del decreto legge 69/2013 con una proroga dell’efficacia solo per un ulteriore periodo di un anno e, dall’altro, ha inserito un nuovo comma nell’articolo 30 del decreto legge 69/2013 prevedendo una proroga di tre anni per le autorizzazioni paesaggistiche in corso di efficacia alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto fare stesso (21 agosto 2013);
Tra le norme che la legge 106/2014 ha confermato si segnala quella con cui si prevede l’adozione entro il 30 novembre 2014 di un regolamento volto a dettare disposizioni modificative e integrative al DPR 139/10 relativo al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per interventi di lieve entità.
Grazie a tale delega sarà possibile intervenire sul DPR 139/10 rimasto finora quasi del tutto inapplicato semplificando le procedure autorizzative e ampliando le tipologie di intervento di lieve entità.
Tra le novità, invece, inserite nella legge di conversione si segnala il nuovo comma 1 bis del DL 83/2014 che ha introdotto un particolare procedimento di riesame nell’ambito dei procedimenti autorizzatori in materia di beni culturali e paesaggio.
In particolare si prevede che i pareri, i nulla osta o gli altri atti di assenso, comunque denominati, espressi dagli organi periferici del Mibact, possono essere riesaminati, d’ufficio o su segnalazione di altre amministrazioni coinvolte nel procedimento, da parte di apposite Commissioni di garanzia per la tutela del patrimonio culturale, composte esclusivamente da personale appartenente ai ruoli dello stesso Mibact.
A tali Commissioni di garanzia è affidato il ruolo di riesaminare la decisione entro il termine perentorio di 10 giorni scaduto il quale l’atto si intende confermato.
Finalità della norma è quella di monitorare a livello centrale le attività svolte a livello periferico (in particolare delle Sovrintendenze) molto spesso oggetto di conteziosi giurisdizionali con evidenti ripercussioni sia sotto il profilo della certezza del diritto sia della riduzione di eventuali ricorsi amministrativi.
Tale procedura si può applicare anche in caso di dissenso espresso in sede di conferenza di servizi ai sensi dell’art. 14-quater, comma 1, della Legge 241/90.
La norma non specifica come si procederà nel caso in cui la Commissione di garanzia formuli rilievi sull’atto adottato dall’organo periferico ed, in particolare, se a seguito di tali rilievi, si possa direttamente adottare un atto sostitutivo oppure, vi debba provvedere l’organo periferico.
Nelle more dell’approvazione del nuovo regolamento per la costituzione delle commissioni di garanzia, la legge di conversione prevede, inoltre, che il potere di riesame è attribuito ai comitati regionali di coordinamento di cui all’art. 19 del DPR 233/2007.
Infine si segnala che sono state introdotte ulteriori norme :
– la pubblicazione sul sito del Mibact – nonché, se esistente, su quello dell’organo che ha adottato l’atto – di tutti gli atti aventi rilevanza esterna e dei provvedimenti adottati dagli organi centrali e periferici del Ministero, secondo quanto già previsto dal Dlgs 33/2013;
– la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche. Al riguardo un decreto del Mibact, da emanarsi entro 3 mesi, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, definirà l’aggiornamento degli standard minimi e l’uniformità sul territorio nazionale dei servizi e delle dotazioni, compresa la definizione normativa dei condhotel (che secondo quanto si legge nella scheda di lettura della Camera dei Deputati sono una tipologia di hotel a proprietà frazionata, dove i singoli proprietari hanno un contratto di management con il gestore) e degli alberghi diffusi (ovvero alberghi formati da più edifici vicini fra loro – solitamente case già esistenti – con gestione unitaria e in grado di fornire servizi di standard alberghiero) (articolo 10, comma 5).
In merito ai condhotel si evidenzia che nel Decreto Legge 91/2014 attualmente ancora in esame per la relativa conversione in legge alla Camera (C/2568) è stato inserito un nuovo articolo 18bis che fornisce una definizione di condhotel demandando ad un’intesa tra Stato, Regioni e enti locali la disciplina delle relative condizioni di esercizio.
In allegato il testo del Decreto Legge 83/2014 coordinato con le modifiche e integrazioni apportate dalla Legge 106/2014.