Nella sentenza della sezione V, 23/06/2014, n. 3130, il Consiglio di Stato, chiarendo una questione dibattuta in tema di redazione dei piani urbanistici generali, ha stabilito che la gara per l’affidamento dell’incarico non può essere riservata alle sole Università, escludendo i liberi professionisti che operano nel settore dell’urbanistica (ingegneri ed architetti).
Il Consiglio di Stato, sulla base delle indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia Europea, ha evidenziato che contrasta con il diritto dell’Unione Europea in materia di appalti pubblici la stipulazione, senza previa gara, di un contratto mediante il quale due enti pubblici (ad esempio Comune ed Università) istituiscono fra loro una cooperazione non finalizzata all’adempimento di un servizio pubblico comune. In questi casi si è in presenza di un contratto di servizio a carattere oneroso e l’Università assume la qualità di operatore economico privato.
In particolare il contratto per l’elaborazione del piano urbanistico è inquadrabile nello schema generale dell’art. 1321 del Codice civile non solo perché ha carattere oneroso, ma altresì perché ha ad oggetto servizi tipici delle professioni di ingegnere ed architetto e cioè ricerca, consulenza e sviluppo nel campo dell’urbanistica ricompresi nell’allegato II A della Direttiva Europea 2004/18 sugli appalti pubblici.
Non sussiste invece un obbligo di gara, quando due amministrazioni pubbliche devono svolgere, pur nella diversità del fine pubblico perseguito da ciascuna, attività di interesse comune, nel qual caso potranno stipulare accordi ai sensi dell’art. 15 della Legge 241/1990.
Nel caso di specie il Consiglio di Stato, ritenendo illegittimo l’operato del Comune che aveva pubblicato un avviso di selezione riservato ai soli istituti universitari, pubblici e privati, ha disposto l’annullamento degli atti relativi alla gara e all’aggiudicazione del servizio.
In allegato la sentenza del Consiglio di Stato 3130/2014