E’ all’attenzione della Commissione Affari costituzionali del Senato il disegno di legge del Governo recante “Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” (DDL 1577/S, Relatore il Sen. Giorgio Pagliari del Gruppo PD).
Il provvedimento prevede una serie di disposizioni di delega al Governo, nonché di disposizioni di diretta attuazione volte a razionalizzare e semplificare l’organizzazione della pubblica amministrazione.
Tra le disposizioni di delega:
Accelerazione e semplificazione nell’erogazione dei servizi ai cittadini e alle imprese
Delega da esercitasi entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, nel rispetto di alcuni principi e criteri direttivi, attinenti tra l’altro:
– superamento dell’uso della carta nel normale funzionamento delle amministrazioni, assicurando la trasmissione di dati e documenti in forma telematica;
– utilizzo delle tecnologie dell’informazione con riferimento alle forme di partecipazione degli interessati al processo decisionale e applicazione del sistema pubblico dell’identità digitale (art. 64 del D.Lgs 82/2005);
– aggiornamento continuo delle modalità di erogazione dei servizi e di svolgimento dei processi decisionali, sulla base delle tecnologie disponibili e del grado di soddisfazione degli utenti;
– eliminazione delle sovrapposizioni di competenze, riduzione dei tempi e delle fasi procedurali;
– unicità dei punti di contatto con i cittadini e le imprese, con particolare riferimento agli sportelli unici delle attività produttive e agli sportelli unici dell’edilizia, nonché alle previsioni dell’art. 6 della L. 180/2011;
– introduzione di un’unica modalità di archiviazione, per il rilascio di un documento unico contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi;
– elaborazione, aggiornamento e pubblicazione nei siti istituzionali di manuali delle procedure, che descrivano le modalità di svolgimento di ciascun procedimento e individuino gli oneri a carico dei privati.
Conferenza di servizi
Delega da esercitasi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, nel rispetto di alcuni principi e criteri direttivi, attinenti tra l’altro:
– ridefinizione e riduzione dei casi in cui la convocazione della conferenza di servizi è obbligatoria;
– ridefinizione dei tipi di conferenza e introduzione di modelli di istruttoria pubblica;
– riduzione dei termini per la convocazione, l’acquisizione degli atti di assenso e l’adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento;
– semplificazione dei lavori della conferenza, anche prevedendone la convocazione e lo svolgimento con strumenti informatici e la possibilità di acquisire ed esaminare gli interessi coinvolti in modalità telematica asincrona;
– differenziazione delle modalità di svolgimento dei lavori della conferenza, secondo il principio di proporzionalità, prevedendo per i soli procedimenti complessi la convocazione di riunioni in presenza;
– ridefinizione dei meccanismi decisionali e precisazione dei poteri dell’amministrazione procedente, in particolare nei casi di mancata espressione degli atti di assenso o dissenso da parte delle amministrazioni competenti;
– definizione, nel rispetto dei principi di ragionevolezza, economicità e leale collaborazione, di meccanismi per la composizione degli interessi pubblici, nei casi di partecipazione al procedimento delle amministrazioni preposte alla tutela dell’ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità;
– coordinamento delle disposizioni di carattere generale di cui agli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della L. 241/1990 con la normativa di settore sullo svolgimento della conferenza di servizi, nonché con le disposizioni in materia di silenzio assenso tra amministrazioni statali, di cui all’art. 17-bis di nuova introduzione (vedi dopo).
Anticorruzione, pubblicità e trasparenza
Delega da esercitasi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, nel rispetto di alcuni principi e criteri direttivi, attinenti tra l’altro:
– precisazione dell’ambito di applicazione degli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza delle amministrazioni pubbliche;
– riduzione e concentrazione degli oneri gravanti in capo alle amministrazioni pubbliche.
Riorganizzazione dell’amministrazione dello Stato
Delega da esercitasi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, nel rispetto di alcuni principi e criteri direttivi, attinenti tra l’altro:
– riduzione degli uffici e del personale destinati ad attività strumentali e correlativo rafforzamento degli uffici che erogano prestazioni ai cittadini e alle imprese;
– razionalizzazione delle funzioni di polizia, in particolare, nel campo della tutela dell’ambiente e del territorio e nel settore agroalimentare;
– rafforzamento del ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri nel coordinamento e nella promozione dell’attività dei Ministri, nonché nell’analisi e nella definizione delle politiche pubbliche;
– razionalizzazione della rete organizzativa e revisione delle competenze e delle funzioni delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo e trasformazione delle stesse in Uffici territoriali dello Stato.
Funzioni e finanziamento delle camere di commercio
Delega da esercitasi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, nel rispetto di alcuni principi e criteri direttivi, attinenti tra l’altro:
– eliminazione del diritto annuale a carico delle imprese;
– ridefinizione e riduzione del numero delle circoscrizioni territoriali;
– riduzione dei compiti e delle funzioni, con trasferimento delle competenze relative al registro delle imprese al Ministero dello Sviluppo economico.
Servizi pubblici locali
Delega da esercitasi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, nel rispetto di alcuni principi e criteri direttivi, attinenti tra l’altro:
– elaborazione di un testo unico delle disposizioni in materia;
– individuazione dei criteri per la definizione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, nonché degli ambiti territoriali ottimali e degli enti di governo responsabili dell’organizzazione di tali servizi;
– individuazione delle modalità di organizzazione e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica in coerenza con la disciplina dell’Unione europea in materia di concorrenza;
– individuazione delle modalità di gestione del servizio pubblico e tipologie di affidamenti;
– individuazione delle modalità e degli strumenti per assicurare la trasparenza delle procedure di affidamento;
– coordinamento con la normativa dell’Unione europea e nazionale in materia di appalti e concessioni e di regolazione dei servizi pubblici;
– individuazione dei meccanismi di premialità per gli enti locali che ricorrono alle procedure ad evidenza pubblica e favoriscono l’aggregazione degli ambiti gestionali secondo criteri di economicità ed efficienza.
Segnalazione certificata di inizio attività
Sono, altresì, conferite al Governo deleghe legislative, da esercitasi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, perla precisa individuazione dei procedimenti oggetto di SCIA e di silenzio assenso, sulla base dei principi e criteri direttivi desumibili dagli artt. 19 e 20 della Legge 241/1990 e dei principi del diritto dell’Unione Europea.
Procedura per l’esercizio delle deleghe
Sono previste specifiche disposizioni procedurali sull’esercizio delle deleghe, con cui si prevede, tra l’altro, che gli schemi di decreti legislativi siano adottati su proposta del Ministro delegato per la Semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri interessati, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato, e successivamente trasmessi alle Camere per l’espressione dei pareri delle Commissioni competenti. Inoltre, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive.
Tra le misure di diretta applicazione:
Definizioni di Pubblica Amministrazione
Il provvedimento reca, altresì, le diverse nozioni di “amministrazioni pubbliche” con riferimento non solo alla presente legge ma a tutte le disposizioni normative che vi facciano riferimento. Vengono, così, definite le amministrazioni: statali, nazionali, territoriali, pubbliche, di istruzione e cultura, nonché i soggetti di rilievo pubblico e gli organismi privati di interesse pubblico. Con DPR, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, verrà redatto un elenco per ciascuna categoria di amministrazione, da aggiornare annualmente.
Silenzio assenso
Viene novellata la L 241/90, introducendo il silenzio assenso tra amministrazioni statali (art. 17-bis) nell’acquisizione di concerti, assensi e nulla osta sia con riferimento agli atti normativi che a quelli amministrativi. Apposita disciplina viene prevista per le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini.
Autotutela amministrativa
Apportando alcune modifiche agli articoli 19, 21-quinquies e 21-nonies della L 241/1990, viene delimitata la possibilità per l’amministrazione competente di intervenire in via di autotutela. In particolare, viene limitata la possibilità di revoca dei provvedimenti per mutamento della situazione di fatto, ai soli casi di mutamento non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento o di nuova valutazione dell’interesse originario, con l’esclusione in tale caso dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici.
Tra le altre norme, il provvedimento prevede, in particolare, ulteriori deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa in materia di: dirigenza pubblica, lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e connessi profili di organizzazione amministrativa, partecipazioni azionarie delle amministrazioni pubbliche.