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DDL di delegazione europea 2013 (DDL 1519/S) – DDL Legge europea 2013 bis (DDL 1533/S) – DDL su Delega lavoro (DDL 1428/S).

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Sintesi parlamentare n. 36/S della settimana dal 15 settembre al 19 settembre 2014

23 Settembre 2014
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SENATO DELLA REPUBBLICA
_______________________
 
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DEFINITIVAMENTE
 
– DDL Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre (DDL 1519/S).
 
L’Aula ha licenziato, in seconda lettura, il provvedimento in oggetto nel testo approvato dalla Commissione Politiche dell’Unione Europea identico a quello trasmesso dalla Camera dei Deputati.
 
Per l’iter parlamentare precedente si vedano le Sintesi nn. 12/2014, 23/2014 e 30/2014.
 
Il testo prevede, in particolare, la delega al Governo per l’attuazione di direttive europee, tra cui: 2013/14/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, che modifica la direttiva 2003/41/CE, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali, la direttiva 2009/65/CE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), e la direttiva 2011/61/UE, sui gestori di fondi di investimento alternativi, per quanto riguarda l’eccessivo affidamento ai rating del credito (termine di recepimento: 21 dicembre 2014); 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (termine di recepimento: 20 luglio 2015); 2013/42/UE del Consiglio, del 22 luglio 2013, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, per quanto riguarda un meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di IVA (senza termine di recepimento).
 
 
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DA UN RAMO DEL PARLAMENTO
 
– DDL su “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2013-bis” (DDL 1533/S).
 
L’Aula ha licenziato, in seconda lettura, il provvedimento in oggetto nel testo approvato dalla Commissione Politiche dell’UE.
 
Per l’iter parlamentare precedente si vedano le Sintesi nn. 12/2014, 23/2014 e 31/2014.
 
Il testo prevede norme per la chiusura di casi di infrazione e preinfrazione della normativa comunitaria e fa seguito alla legge europea 2013 (L. 97/2013). Vengono previste, tra l’altro, norme in materia di: lavori pubblici sugli affidatari di incarichi di progettazione e sull’avvalimento di più imprese ausiliarie; di inquinamento acustico sulla delega al Governo, da esercitarsi entro diciotto mesi, per l’armonizzazione della normativa nazionale con le direttive 2002/49/CE, 2000/14/CE, 2006/123/CE e il regolamento (CE) 765/2008, nonché per la semplificazione delle procedure autorizzative in materia di requisiti acustici passivi degli edifici (procedura d’infrazione 2013/2022); di sicurezza sul lavoro sulla valutazione dei rischi nelle imprese neocostituite; di ritardati pagamenti, con disposizioni integrative al D.Lgs 192/2012 (sui ritardi di pagamento),che ha recepito la Dir. 2011/7/UE sulla lotta contro i ritardi di pagamento, relative, tra l’altro, all’applicabilità del regime della stessa direttiva al settore dei lavori pubblici (già pienamente riconosciuta a livello di circolari interpretative del Ministero).
 
Il provvedimento torna ora alla terza lettura della Camera dei Deputati.
 
 
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO
 
– DDL su “Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro” (DDL 1428/S).
 
La Commissione Lavoro ha approvato, in prima lettura, in sede referente, il provvedimento in oggetto, con modifiche al testo del Governo.
 
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
 
Art. 1, comma 2
Tra i criteri della delega in materia di ammortizzatori sociali e nello specifico tra gli strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro viene prevista la revisione dell’ambito di applicazione e delle regole di funzionamento dei contratti di solidarietà, con particolare riferimento all’art.2 del DL 726/84 convertito dalla L. 863/84, nonché alla messa a regime dei contratti di solidarietà di cui all’art.5, del DL 148/93, convertito dalla L.236/93.
Emendamento 1.1000 del Governo
 
Art. 1, comma 2
Sempre con riguardo ai criteri di delega relativi strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro, viene previsto, riguardo alla necessità di regolare l’accesso alla cassa integrazione guadagni solo dopo esaurimento delle possibilità contrattuali di riduzione dell’orario di lavoro, viene prevista l’eventuale destinazione di una parte delle risorse attribuite alla cassa integrazione a favore dei contratti di solidarietà.
Con ulteriori modifiche vengono, altresì, previste: la revisione dei limiti di durata da rapportare al numero massimo di ore ordinarie lavorabili nel periodo di intervento della CIGO e della CIGS e individuazione dei meccanismi di incentivazione della rotazione e la fissazione di un termine certo per l’avvio dei fondi di solidarietà di cui alla L.92/2012.
Emendamento 1.31 (testo 2), 1.38 (testo 2) e 1.57 (testo2), a firma di parlamentari
 
Art. 2, comma 2
Tra i criteri della delega in materia di servizi per il lavoro e politiche attive vengono introdotti, in particolare:
– la razionalizzazione e revisione delle procedure e degli adempimenti in materia di inserimento mirato delle persone con disabilità di cui alla legge 23 marzo 1999, n. 68 e degli altri soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio, al fine di favorirne l’inserimento e l’integrazione nel mercato del lavoro;
– la previsione di principi di politica attiva del lavoro che prevedano la promozione di un collegamento tra misure di sostegno al reddito della persona inoccupata o disoccupata e misure volte al suo inserimento nel tessuto produttivo, anche attraverso la conclusione di accordi per la ricollocazione che vedano come parte le agenzie per il lavoro o altri operatori accreditati, con obbligo di presa in carico, e la previsione di adeguati strumenti e forme di remunerazione, proporzionate alla difficoltà di collocamento, a fronte dell’effettivo inserimento almeno per un congruo periodo, a carico di fondi regionali a ciò destinati, senza nuovi oneri;
– semplificazione amministrativa in materia di lavoro e politica attiva, con l’impiego delle tecnologie informatiche, secondo le regole tecniche in materia di interoperabilità e scambio dei dati definite dal D.Lgs 82/200 (Codice amministrazione digitale);
– integrazione del sistema informativo per la gestione del mercato del lavoro con la raccolta sistematica dei dati disponibili nel collocamento mirato nonché di dati relativi alle buone pratiche di inclusione lavorativa delle persone con disabilità e agli ausili ed adattamenti utilizzati sui luoghi di lavoro.
Con riguardo alla valorizzazione del sistema informativo suddetto, viene, altresì, prevista l’introduzione del fascicolo elettronico unico contenente le informazioni relative ai percorsi educativi e formativi, ai periodi lavorativi, alla fruizione di provvidenze pubbliche e ai versamenti contributivi.
Emendamento 2.45 (testo 2), 2.51 (testo 3), 2.83 (testo 3), 2.81 e 2.78 (testo2), a firma di parlamentari
 
Art. 2, comma 2
Ancora con riguardo ai criteri della delega sui servizi per il lavoro e politiche attive viene prevista la valorizzazione della bilateralità attraverso il riordino della disciplina vigente in materia nel rispetto dei principi di sussidiarietà, flessibilità e prossimità anche al fine di definire un sistema di monitoraggio e controllo sui risultati dei servizi di welfare erogati.
Identici emendamenti 2.53, 2.54 e 2.55 a firma di parlamentari
 
Art. 3, comma 2
Tra i criteri della delega in materia di semplificazione delle procedure e degli adempimenti vengono introdotti, in particolare:
– modalità semplificate per garantire data certa nonché l’autenticità della manifestazione di volontà del lavoratore in relazione alle dimissioni o alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, anche tenuto conto della necessità di assicurare la certezza della cessazione del rapporto nel caso di comportamento concludente in tal senso del lavoratore;
– introduzione del divieto per le pubbliche amministrazioni di richiedere dati dei quali esse sono in possesso;
– promozione del principio di legalità e priorità delle politiche volte a prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso in tutte le sue forme ai sensi delle Risoluzioni del Parlamento europeo del 9 ottobre 2008 sul rafforzamento della lotta al lavoro sommerso (2008/2035(INI)) e del 14 gennaio 2014 sulle ispezioni sul lavoro efficaci come strategia per migliorare le condizioni di lavoro in Europa (2013/2112(INI).
Emendamento 3.30 (testo 2) e 3.24 (testo 2) a firma di parlamentari
 
Art. 3, comma 1
Sempre con riguardo alla delega sulla semplificazione delle procedure e degli adempimenti viene previsto quale scopo dei decreti delegati la razionalizzazione e semplificazione oltre che delle procedure di costituzione e gestione dei rapporti di lavoro, di quelle riguardanti l’igiene e sicurezza su lavoro.
Emendamento 3.1 a firma di parlamentari
 
Art. 4
Viene riscritto l’articolo sulla delega in materia di riordino delle forma contrattuali a cui viene aggiunto il riferimento all’attività ispettiva.
Nella nuova formulazione tra i criteri di delega vengono previsti, in particolare, i seguenti:
-previsione, per le nuove  assunzioni, del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all’anzianità di servizio;
– revisione della disciplina delle mansioni, contemperando l’interesse dell’impresa all’utile impiego del personale in caso di processi di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale con l’interesse del lavoratore alla tutela del posto di lavoro, della professionalità e delle condizioni di vita, prevedendo limiti alla modifica dell’inquadramento;
– revisione della disciplina dei controlli a distanza, tenendo conto dell’evoluzione tecnologica e contemperando le esigenze produttive ed organizzative dell’impresa con la tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore;
– introduzione, anche in via sperimentale, del compenso orario minimo, applicabile ai rapporti aventi ad oggetto una prestazione di lavoro subordinato, nonché nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, nei settori non regolati da contratti collettivi, previa consultazione delle parti sociali;
– razionalizzazione e semplificazione dell’attività ispettiva, attraverso misure di coordinamento ovvero attraverso l’istituzione, di una Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, tramite l’integrazione in un’unica struttura dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell’INPS e dell’INAIL, prevedendo strumenti e forme di coordinamento con i servizi ispettivi delle ASL e delle ARPA.
Emendamento 4.1000 del Governo
 
Art. 5, comma 2
Tra i criteri della delega in materia di maternità e conciliazione dei tempi di vita e di lavoro viene introdotto l’eventuale riconoscimento, compatibilmente con il diritto ai riposi settimanali ed alle ferie annuali retribuite, della possibilità di cessione fra lavoratori dipendenti dello stesso datore di lavoro di tutti o parte dei giorni di riposo aggiuntivi spettanti in base al contratto collettivo nazionale in favore del lavoratore genitore di figlio minore che necessita di presenza fisica e cure costanti per le particolari condizioni di salute.
Viene, altresì, precisato riguardo al criterio della ricognizione delle disposizioni della tutela della maternità e paternità per garantire maggiore flessibilità nella fruizione dei congedi, la necessità di tener conto della funzionalità organizzativa all’interno delle imprese.
Riguardo al criterio relativo all’integrazione dell’offerta di servizi per l’infanzia forniti dalle aziende, viene previsto che gli stessi possano essere svolti anche dai fondi o dagli enti bilaterali.
Emendamento 5.41 (testo 2), 5.57(testo 2) e 5.44, a firma di parlamentari
 
Art. 6
In merito alle disposizioni che regolano l’adozione dei decreti delegati , viene precisato che, secondo quanto disposto dall’art.17, comma 2, della L.196/2009, qualora uno o più decreti attuativi determinino nuovi oneri che non trovino compensazione al loro interno, gli stessi dovranno essere emanati solo successivamente o contestualmente all’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le risorse occorrenti.
Emendamento 6.200 del Relatore
 
Scheda emendamenti in Commissione
 
Il testo contiene norme di delega al Governo per: il riordino della disciplina degli ammortizzatori sociali; la riforma dei servizi per il lavoro e delle politiche attive; il completamento del processo di semplificazione delle procedure e degli adempimenti in materia di lavoro; il riordino delle forme contrattuali attualmente vigenti in materia di lavoro; il rafforzamento delle misure di sostegno alla maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
 
Il provvedimento passa ora all’esame dell’Aula.
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