CAMERA DEI DEPUTATI
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PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DA UN RAMO DEL PARLAMENTO
– DDL su “Modifica all’articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e altre disposizioni in materia di disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali” (DDL 750/C).
L’Aula ha licenziato, in prima lettura, il provvedimento in oggetto sul nuovo testo approvato dalla Commissione Affari Costituzionali a seguito del rinvio deliberato dall’Assemblea.
Il disegno di legge apporta alcune limitazioni alla liberalizzazione degli orari degli esercizi commerciali di cui all’articolo 3 del 223/2006, convertito dalla legge 248/2006.
Prevista, in particolare, l’istituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, del Fondo per il sostegno delle micro imprese attive nel settore del commercio al dettaglio, per il finanziamento:
– di contributi per le spese sostenute per l’ampliamento dell’attività, per la dotazione di strumentazioni nuove e di sistemi di sicurezza innovativi, nonché per l’accrescimento dell’efficienza energetica;
– di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili, di proprietà sia pubblica sia privata, e di contributi per l’acquisizione di servizi.
Il provvedimento passa ora alla seconda lettura del Senato.
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO
– DDL su “Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285” (DDL 731/C).
La Commissione Trasporti ha approvato, in prima lettura, in sede referente, il provvedimento in oggetto con modifiche al testo unificato adottato come testo base.
Il disegno di legge conferisce la delega al Governo per la modifica del Codice della strada (Dlgs. 285/1992), da esercitarsi entro dodici mesi dall’entrata in vigore del provvedimento, con l’emanazione di uno o più decreti legislativi.
Tra i principi e i criteri direttivi della delega sono previsti, tra gli altri, i seguenti:
-riorganizzazione delle disposizioni del codice della strada secondo criteri di coerenza e di armonizzazione con le norme di settore nazionali, dell’Unione europea o derivanti da accordi internazionali, nonché con le norme relative alle competenze delle regioni e degli enti locali, con particolare riferimento ai poteri dello Stato nei confronti degli enti proprietari e gestori delle strade;
– conferimento ad atti normativi secondari della competenza per l’attuazione della normativa europea armonizzata, salva diversa previsione della legge di delegazione europea;
– revisione e rafforzamento delle misure finalizzate allo sviluppo della mobilità sostenibile e al miglioramento della sicurezza stradale in ambito urbano, con particolare riferimento all’utenza vulnerabile prevedendo in particolare:
· misure idonee a limitare, attraverso prescrizioni comportamentali e relative sanzioni nonché attraverso regole di progettazione stradale, comportamenti pericolosi verso terzi, in particolare nelle aree urbane e ovunque vi siano condizioni di promiscuità delle diverse tipologie di utenza, anche attraverso la riduzione dei limiti di velocità;
· disposizioni in tema di pianificazione della viabilità e disciplina della circolazione tali da incentivare la mobilità ciclistica e pedonale, con particolare riguardo alla sicurezza;
– aggiornamento e ammodernamento delle disposizioni concernenti la progettazione dello spazio stradale e della segnaletica, in particolare prevedendo:
· il riassetto della disciplina concernente la classificazione, la costruzione e la tutela delle strade, delle fasce di rispetto, degli accessi e delle diramazioni, nonché la pubblicità e ogni forma di occupazione del suolo stradale, finalizzato in particolare al miglioramento delle condizioni di sicurezza da offrire agli utenti della strada;
· l’attribuzione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del compito di predisporre, nel rispetto delle norme di progettazione stradale, linee di indirizzo destinate agli enti proprietari delle strade, concernenti la progettazione e la costruzione di infrastrutture stradali e arredi urbani che migliorino la sicurezza degli utilizzatori di veicoli a due ruote, dei pedoni e, in generale, dell’utenza vulnerabile;
– riordino della normativa concernente gli strumenti di pianificazione della mobilità, della circolazione e della sicurezza stradale, anche al fine di rendere più efficiente la mobilità, con la previsione di un unico strumento di programmazione per ciascun ente territoriale competente, per il proprio livello di governo, e con l’introduzione di adeguate modalità di raccordo e coordinamento tra strumenti di pianificazione relativi a livelli territoriali diversi, nonché con la previsione di meccanismi sanzionatori per gli enti inadempienti, anche attraverso l’esclusione dai finanziamenti eventualmente previsti dai piani sovraordinati;
– revisione della disciplina sanzionatoria, anche modificando l’entità delle sanzioni, secondo princìpi di ragionevolezza, proporzionalità, effettività e non discriminazione, prevedendo in particolare:
· la revisione delle modalità di utilizzo dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, disponendo che una quota non inferiore al 15 per cento delle relative entrate sia destinata ad alimentare uno specifico Fondo, da istituire nello stato di previsione del Ministero dell’interno, le cui risorse saranno finalizzate all’intensificazione dei controlli su strada, e una quota non inferiore al 20 per cento delle medesime entrate sia destinata ad alimentare uno specifico Fondo, da istituire nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, finalizzato a finanziare il Piano nazionale della sicurezza stradale e i relativi programmi attuativi.
Sugli schemi di decreto legislativo viene previsto un primo parere delle Commissioni parlamentari, nonché la “ritrasmissione” del testo alle Camere – per il parere definitivo – in caso di osservazioni ed eventuali modifiche del Governo alla luce del parere espresso.
Inoltre, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive.
Il provvedimento autorizza, altresì, il Governo ad adottare regolamenti di delegificazione, ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 400/1988 per la disciplina prevista dal Codice della strada di alcune materie, tra cui: caratteristiche dei veicoli eccezionali; la disciplina della massa limite e della sagoma limite dei veicoli adibiti all’autotrasporto e dei carichi sporgenti; classificazione, destinazione, caratteristiche costruttive, di equipaggiamento e di identificazione dei veicoli e dei rimorchi.
Il provvedimento passa ora all’esame dell’Aula.