Il Consiglio dei Ministri ha, altresì, esaminato alcune leggi regionali nell’ambito delle quali ha deliberato, l’impugnativa delle seguenti:
– Legge Regione Valle d’Aosta n. 5 del 30/06/2014 “Modificazioni alle leggi regionali 27 maggio 1994, n. 18 (Deleghe ai Comuni della Valle d’Aosta di funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio), 6 aprile 1998, n. 11 (Normative urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d’Aosta), e 8 settembre 1999, n. 27 (Disciplina dell’organizzazione del servizio idrico integrato). Proroga straordinaria dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori dei titoli abilitativi edilizi”, in quanto contiene disposizioni in contrasto con l’art. 117, comma 2, lett. e) e lett. s) della Costituzione;
– Legge Regione Basilicata n. 17 del 11/07/2014 “ Misure urgenti concernenti il patto di stabilità interno”, in quanto contiene disposizioni in contrasto con gli articoli 117, comma 3, e 119 della Costituzione in materia di coordinamento della finanza pubblica;
– la non impugnativa, tra l’altro, delle seguenti:
– Legge Regione Liguria n. 14 del 10/07/2014 “Procedimento per il rilascio dei titoli abilitativi per interventi su immobili oggetto di programmi di alienazione e di valorizzazione. modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 37 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2012)) e alla legge regionale 22 agosto 1984, n. 39 (Disciplina dei Piani territoriali di coordinamento)”;
– Legge Regione Emilia Romagna n. 14 del 18/07/2014 “ Promozione degli investimenti in Emilia-Romagna.