Nella riunione delle Conferenze Stato-Regioni e Unificata dell’11 settembre scorso sono state trattate, tra l’altro, le seguenti tematiche:
Conferenza Unificata:
Argomento:
Approfondimenti
Il comma 89 dell’art. 1 della L. 56/2014 stabilisce che “fermo restando quanto disposto dal comma 88, lo Stato e le regioni, secondo le rispettive competenze, attribuiscono le funzioni provinciali diverse da quelle di cui al comma 85, in attuazione dell’art. 118 della Costituzione, nonché al fine di conseguire le seguenti finalità: individuazione dell’ambito territoriale ottimale di esercizio per ciascuna funzione; efficacia nello svolgimento delle funzioni fondamentali da parte dei comuni e delle unioni di comuni; sussistenza di riconosciute esigenze unitarie; adozione di forme di avvalimento e deleghe di esercizio tra gli enti territoriali coinvolti nel processo di riordino, mediante intese o convenzioni. Sono altresì valorizzate forme di esercizio associato di funzioni da parte di più enti locali, nonché le autonomie funzionali. Le funzioni che nell’ambito del processo di riordino sono trasferite dalle province ad altri enti territoriali continuano ad essere da esse esercitate fino alla data dell’effettivo avvio di esercizio da parte dell’ente subentrante; tale data è determinata nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92 per le funzioni di competenza statale ovvero è stabilita dalla regione ai sensi del comma 95 per le funzioni di competenza regionale”.
Il comma 91 dello stesso art. 1 della L. 56/2014 stabilisce che entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, lo Stato e le Regioni individuino in modo puntuale, mediante accordo sancito in sede di Conferenza Unificata, le funzioni di cui al citato comma 89, oggetto del riordino e le relative competenze.
Nel corso della seduta, dopo essere state esaminate e concordate talune modifiche al testo dell’accordo, tenendo conto delle proposte formulate in sede di consultazione delle organizzazioni sindacali, con l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome e degli Enti locali, è stato quindi sancito l’accordo.
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Argomento:
Approfondimenti
Il comma 91 dell’art. 1 della L. 56/2014 stabilisce che “entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, lo Stato e le regioni individuano in modo puntuale, mediante accordo sancito nella Conferenza Unificata, le funzioni di cui al comma 89 oggetto del riordino e le relative competenze”.
Il comma 92 dello stesso art. 1 della L. 56/2014 stabilisce che “entro il medesimo termine di cui al comma 91 e nel rispetto di quanto previsto dal comma 96, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Interno e del Ministro per gli Affari regionali, di concerto con i Ministri per la Semplificazione e la pubblica amministrazione e dell’Economia e delle finanze, sono stabiliti, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, i criteri generali per l’individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all’esercizio delle funzioni che devono essere trasferite, ai sensi dei commi 85 e 97, dalle province agli enti subentranti, garantendo i rapporti di lavoro a tempo indeterminato in corso, nonché quelli a tempo determinato in corso fino alla scadenza per essi prevista. In particolare, sono considerate le risorse finanziarie, già spettanti alle province ai sensi dell’articolo 119 della Costituzione, che devono essere trasferite agli enti subentranti per l’esercizio delle funzioni loro attribuite, dedotte quelle necessarie alle funzioni fondamentali e fatto salvo comunque quanto previsto dal comma 88. Sullo schema di decreto, per quanto attiene alle risorse umane, sono consultate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dispone anche direttamente in ordine alle funzioni amministrative delle province in materie di competenza statale”.
Nel corso della seduta, dopo essere state esaminate e concordate talune modifiche al testo dello schema di decreto in oggetto, con l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome e degli Enti locali, è stata quindi sancita l’intesa.
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Argomento:
Approfondimenti
L’art. 29, comma 1, del D.Lgs 33/2013 ha dispostoche le pubbliche amministrazioni pubblichino i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo entro trenta giorni dalla loro adozione, nonché i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità.
Il comma 1-bis del citato art. 29 ha stabilito che le pubbliche amministrazioni pubblichino e rendano accessibili, anche attraverso il ricorso ad un portale unico, i dati relativi alle entrate e alla spesa di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi in formato tabellare aperto che ne consenta l’esportazione, il trattamento e il riutilizzo, ai sensi dell’art. 7, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare sentita la Conferenza Unificata.
L’art. 33, comma 1 del citato D.Lgs 33/2013 ha disposto che “le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato «indicatore annuale di tempestività dei pagamenti». A decorrere dall’anno 2015, con cadenza trimestrale, le pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore, avente il medesimo oggetto, denominato «indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti». Gli indicatori di cui al presente comma sono elaborati e pubblicati, anche attraverso il ricorso a un portale unico, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza Unificata.
Ai fini dell’esame dello schema di decreto in oggetto, è stata convocata una riunione, a livello tecnico, il 29 luglio 2014 nel corso della quale i rappresentanti delle Regioni e dell’ANCI hanno formulato delle osservazioni ed avanzato talune proposte emendative contenute in distinti documenti riguardanti in particolare le seguenti problematiche:
– per le Regioni:
· la pubblicazione on line dei bilanci preventivo e consuntivo, secondo lo schema individuato all’all. 2, dovrà prevedere l’adeguamento agli schemi Copaff, distinguendo i dati di bilancio delle Regioni tra gestione sanitaria e non sanitaria;
· estensione delle disposizioni dello schema di decreto anche ai documenti contabili relativi alla Gestione Sanitaria Accentrata (GSA), onde evitare la persistente non armonizzazione del settore sanità e la discrasia tra Titolo I° e Titolo II°;
· la rilevazione per settori di intervento;
· l’utilizzo di formati standard;
· le transazioni commerciali (registro unico delle fatture);
· alcune particolarità riguardanti le specifiche disposizioni contabili della Regione Friuli Venezia Giulia e della Provincia autonoma di Trento;
– per l’ANCI:
· gli schemi di bilancio da adottare che non tengono conto della nuova normativa contabile;
· l’esiguità del termine previsto di 30 giorni per la pubblicazione, ritenendo più adeguato quello di 60 giorni, come previsto dal decreto legislativo n. 118/2011;
· il piano dei conti che consideri, ai fini dell’indicatore di tempestività, la ponderazione alla dimensione dei fornitori piuttosto che al loro numero.
I rappresentanti delle Amministrazioni statali interessate hanno preso atto delle osservazioni avanzate dalle Regioni e dall’ANCI, riservandosi una valutazione e, comunque, ritenendo possibili alcuni perfezionamenti formali del testo. Successivamente, l’Ufficio legislativo del Ministro per la Semplificazione e la pubblica amministrazione, in relazione a quanto emerso in sede tecnica, ha trasmesso una nuova formulazione del provvedimento.
Nel corso della Conferenza, l’ANCI e l’UPI hanno espresso parere favorevole in merito al provvedimento, mentre le Regioni hanno espresso parere favorevole condizionato all’accoglimento di proposte emendative, che il Governo ha ritenuto di potere accogliere.