La Commissione Giustizia della Camera dei Deputati e le Commissioni Affari Costituzionali e Giustizia del Senato hanno reso al Governo un parere favorevole, rispettivamente con condizioni e osservazioni, sullo Schema di decreto legislativo concernente “Ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia” (Atto n. 103), Relatore alla Camera, On. Davide Mattiello del Gruppo PD – Relatori al Senato, il Sen. Salvatore Torrisi del Gruppo NCD e il Sen. Giuseppe Luigi Salvatore Cucca del Gruppo PD).
La Camera, in particolare, nelle premesse del parere – anche alla luce delle note trasmesse dal Procuratore nazionale antimafia e dal presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione – ha osservato, tra l’altro, che:
– per il rilascio della comunicazione antimafia, il Prefetto – così come previsto per l’interdittiva antimafia – possa, in caso di complessità dell’accertamento, usufruire di un ulteriore termine per ultimare le verifiche;
– in caso di autocertificazione – al fine di non vanificare l’efficacia delle verifiche antimafia – i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni siano corrisposti sotto condizione risolutiva, con la previsione di un’apposita garanzia (ad esempio, una fidejussione) da parte del beneficiario. In tal modo, si intende scongiurare, in caso di revoca del diritto, un danno patrimoniale per le pubbliche amministrazioni;
– il codice antimafia possa essere coordinato con l’art. 32, comma 10 del decreto legge 90/2014, convertito dalla legge 114/2014, secondo cui qualora, sia stata emessa dal Prefetto un’informazione antimafia interdittiva e sussista l’urgente necessità di assicurare il completamento dell’esecuzione del contratto, questo possa disporre la rinnovazione degli organi sociali o la straordinaria e temporanea gestione dell’impresa appaltatrice limitatamente alla completa esecuzione del contratto di appalto o della concessione. A tal fine, sarebbe opportuno prevedere all’articolo 3 dello schema di decreto – volto ad introdurre il comma 2-bis all’articolo 92 del Codice Antimafia – che il Prefetto verifichi, all’atto dell’emissione dell’informazione antimafia interdittiva, la sussistenza dei presupposti per l’adozione delle misure di cui al predetto articolo 32 e, conseguentemente, ne informi non solo l’impresa, la società o l’associazione interessata ma anche il Presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione.
Alla luce di tali osservazioni la Commissione ha espresso, in particolare, le seguenti condizioni che le recepiscono:
– all’articolo 2, comma 1, lett. b) n.1) del provvedimento “sia previsto che quando le verifiche disposte siano di particolare complessità il termine di trenta giorni possa essere prorogato di ulteriori trenta giorni”;
– all’articolo 4, comma 1, lettera b), capoverso “ART. 99-bis”, comma 1, sull’autocertificazione sia previsto che “i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni siano corrisposti sotto condizione risolutiva, prevedendo che il beneficiario di tali provvidenze prima di ottenerle offra una garanzia di natura patrimoniale”;
– all’articolo 3, comma 1, lettera b), n. 2, capoverso “2-bis”, si previsto che “il prefetto sia tenuto a verificare, all’atto dell’emissione dell’informazione antimafia interdittiva, la sussistenza dei presupposti per l’adozione delle misure di cui al citato articolo 32 del decreto legge n. 90 del 2014 e, di conseguenza, informare non solo l’impresa, la società o l’associazione interessata ma anche il Presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione”.
Il Senato, nel suo parere, ha espresso a sua volta le seguenti osservazioni:
– “con riferimento all’articolo 1, recante modifiche all’articolo 85 del D.Lgs 159/2011, si rileva l’opportunità che l’estensione dell’informazione antimafia anche ai familiari conviventi di maggiore età dei soggetti di cui ai commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater, non sia limitata soltanto a coloro i quali risiedono nel territorio dello Stato”;
– “per quanto riguarda il medesimo articolo 1, comma 1, lettera b), che inserisce un ulteriore comma nell’articolo 86 del Codice delle leggi antimafia, si ritiene opportuno specificare gli altri procedimenti nei quali la documentazione antimafia è utilizzabile e produce effetti. Non appare infatti sufficiente il solo generico riferimento al presupposto che i procedimenti ulteriori riguardino i medesimi soggetti per i quali è stata acquisita la documentazione”.
Lo Schema tornerà ora all’esame del Consiglio dei Ministri per la definitiva approvazione.
In allegato il testo dei pareri resi dalla Camera dei Deputati e dal Senato
17766-Parere del Senato.pdfApri
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