Il Consiglio dei Ministri, nelle sedute del 6 ottobre u.s., nn. 31 e 32, ha approvato, in via definitiva, il decreto legislativo contenente ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n. 136 del 2010.
Il nuovo correttivo che modifica il Codice Antimafia nella parte concernente i controlli amministrativi sugli appalti e su concessioni, erogazioni e finanziamenti pubblici, tiene alto il livello di vigilanza su tale settore e ne rafforza l’incisività, consentendo di emettere una documentazione interdittiva in tutti i casi in cui siano interessate imprese che oggi eludono gli accertamenti antimafia più rigorosi, operando sotto soglia.
Il provvedimento semplifica alcuni passaggi della procedura, eliminando oneri amministrativi superflui, come ad esempio gli accertamenti a carico dei figli minori e semplificando alcuni termini procedimentali per il rilascio della documentazione antimafia, specie nei casi di urgenza.
Viene, inoltre, semplificata la norma sulla competenza territoriale. Con l’approvazione del decreto legislativo sarà esclusivamente competente al rilascio della documentazione antimafia il prefetto del luogo ove ha sede l’operatore economico, a tutto vantaggio della completezza, dell’efficacia e dell’approfondimento dei riscontri informativi.
L’intervento normativo approvato oggi dal Consiglio dei Ministri troverà il suo completamento con la prossima pubblicazione del regolamento sul funzionamento della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, che ha recentemente concluso il suo iter formativo.
Il Consiglio dei Ministri ha, altresì, deliberato l’impugnativa della seguente legge regionale:
Legge Regione Campania n. 16 del 07/08/2014 “Interventi di rilancio e sviluppo dell’economia regionale nonché di carattere ordinamentale e organizzativo (collegato alla legge di stabilità regionale 2014)” in quanto alcune disposizioni, istituendo nuove professioni turistiche, contrastano con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di professioni, in violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione. Altre disposizioni in materia di condono edilizio, di sevizio idrico integrato e di concessioni termominerali contrastano con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di governo del territorio, in violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione, invadendo altresì le competenze esclusive statali in materia di tutela dell’ambiente e di tutela della concorrenza di cui all’art. 117, secondo comma, lett. s) ed e) della Costituzione.