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Il Ministero del lavoro ha fornito le istruzioni operative in merito alla richiesta della riduzione contributiva per i contratti di solidarietà difensivi di cui alla L. n. 863/84

Archivio, Lavoro, welfare e sicurezza

Istruzioni per la concessione degli sgravi contributivi previsti per i contratti di solidarietà

2 Ottobre 2014
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Il Ministero del Lavoro, con l’allegata circolare n. 23 del 26 settembre 2014, ha fornito le istruzioni attuative del Decreto Interministeriale n. 83312/14, anch’esso allegato, per la concessione delle riduzioni contributive riconosciute in favore dei datori di lavoro che hanno stipulato, a decorrere dal 21 marzo scorso, o hanno in corso, alla medesima data, contratti di solidarietà ex artt. 1 e 2 del D.L n. 726/84, così come modificato dalla L. n. 863/84.
 
Per beneficiare di tali riduzioni contributive, le aziende, in particolare, devono aver “individuato strumenti volti a realizzare un miglioramento della produttività di entità analoga allo sgravio contributivo spettante sulla base dell’Accordo o di un piano di investimenti finalizzato a superare le inefficienze gestionali o del processo produttivo”.
 
Lo sgravio verrà riconosciuto:
  •  per periodi non anteriori al 21 marzo 2014, data di entrata in vigore del D.L. n. 34/12, convertito con modifiche dalla L. n. 78/14 e per l’intera durata del contratto di solidarietà, nel limite massimo di 24 mesi;
  • nella misura del 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro per i lavoratori interessati da una riduzione di orario di lavoro in misura superiore al 20%;
  • nei limiti di spesa, per il 2014, pari ad euro 15 milioni.
Proprio in riferimento alla disponibilità delle risorse economiche destinate a finanziare la riduzione, il dicastero chiarisce che, all’approssimarsi del raggiungimento del limite di spesa annuo, le domande di accesso al beneficio saranno accolte con riserva. Ad ogni modo, il raggiungimento del tetto massimo di spesa sarà comunicato sul portale informatico del Ministero www.lavoro.gov.it, alla pagina dedicata ai contratti di solidarietà.
 
Per ciò che concerne le modalità operative, il Ministero ricorda che le istanze di sgravio dovranno far riferimento al periodo previsto dall’Accordo, che comunque non dovrà essere superiore a 12 mesi e dovranno essere inviate, tramite posta certificata, contestualmente alla Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e degli incentivi all’occupazione ed all’Inps rispettivamente agli indirizzi:
dgammortizzatorisociali@mailcert.lavoro.gov.it;
SgraviContrattiSolidarieta@postacert.inps.gov.it
 
La e-mail dovrà indicare come oggetto: “Domanda di sgravio contributivo CDS per l’azienda XXX” e dovrà contenere i seguenti file, debitamente compilati, tutti firmati con firma digitale, disponibili all’indirizzo: 
http://www.lavoro.gov.it/AreaLavoro/AmmortizzatoriSociali/ContrattiSolidarieta/Pages/20140926_contrattisolidarieta_modulistica.aspx,:
  • “Modello-Domanda-Decontribuzione-CDS”;
  • copia del contratto di solidarietà;
  •  “Modello-elenco-lavoratori-decontribuzione-CDS”;
  • una relazione illustrativa relativa agli “strumenti volti a realizzare un miglioramento della produttività di entità analoga allo sgravio contributivo spettante sulla base dell’accordo ovvero di un piano di investimenti finalizzato a superare le inefficienze gestionali o del processo produttivo”;
  •  eventuali ulteriori allegati.
 Le istanze di ammissione, istruite secondo l’ordine cronologico di inoltro, dovranno essere presentate entro 30 giorni dalla stipula del contratto di solidarietà o, per quelli già in corso, entra 30 giorni dalla pubblicazione della circolare in oggetto, ossia entro il 26 ottobre 2014.
 
La Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali, nei limiti delle disponibilità finanziarie, emetterà un provvedimento di concessione dell’agevolazione comunicandolo all’Inps. Tale provvedimento sarà comunque soggetto a revoca nel caso in cui, a seguito degli accertamenti ispettivi, dovessero essere disattesi i presupposti di cui all’art. 1 del Decreto Interministeriale n. 83312/14.
 
A tal riguardo, il Ministero chiarisce che le verifiche da parte delle Direzioni Territoriali del Lavoro saranno effettuate in un periodo successivo ai primi nove mesi dalla decorrenza della domanda per contratto di solidarietà.  
 
 
 

17752-Decreto.pdfApri

17752-Circolare Ministero del lavoro n.23-2014.pdfApri
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