L’Aula della Camera ha licenziato, in via definitiva, in terza lettura, il disegno di legge recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2013 – bis” (DDL 1864-B/C – Presidente Relatore l’On. Michele Bordo del Gruppo PD), nel testo trasmesso dal Senato. Il provvedimento contiene norme per la chiusura di casi di infrazione e di preinfrazione della normativa comunitaria e fa seguito alla legge europea 2013 approvata ad agosto (L.97/2013).
Tra le norme del testo, si evidenziano, in particolare:
Appalti pubblici
Relativamente agli affidatari degli incarichi di progettazione, a modifica di quanto disposto dall’art.90, comma 9 D.Lgs 163/2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), che vieta ai soggetti affidatari di incarichi di progettazione di partecipare alle procedure di affidamento degli appalti o delle concessioni delle opere dagli stessi progettate, viene consentita la partecipazione ai suddetti soggetti laddove essi dimostrino che l’espletamento dell’incarico di progettazione non ha determinato una posizione di vantaggio rispetto agli altri concorrenti (la norma risponde ai rilievi mossi dalla Commissione UE nel caso EUpilot 4680/13/MARKT, sulla contrarietà della disposizione del Codice appalti al diritto europeo, laddove comporta un’esclusione automatica dei soggetti affidatari degli incarichi di progettazione);
con una norma di modifica dell’art.49, del D.Lgs 163/2006, viene previsto che è ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie, fermo restando, per i lavori, il divieto di utilizzo frazionato per il concorrente dei singoli requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi che hanno consentito il rilascio dell’attestazione in quella categoria (sentenza pregiudiziale Corte di Giustizia europea del 10 ottobre 2013 nella causa C.94/12).
Sicurezza sul lavoro
con una modifica al D.Lgs 81/2009 (Testo unico sulla salute e sicurezza dei lavoratori) viene previsto che, sin dai giorni immediatamente successivi alla costituzione di nuova impresa, nonché al verificarsi di condizioni che richiedano la rielaborazione della valutazione dei rischi, il datore di lavoro debba dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, che i singoli obblighi di riferimento in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono stati adempiuti e che quindi il datore di lavoro medesimo abbia provveduto alla valutazione dei rischi. Questo in coerenza con le disposizioni della Dir.89/391 che non prevedendo alcuna forma particolare per la documentazione di riferimento, limitandosi a prevedere che questa debba essere in possesso del datore di lavoro e che possa essere conosciuta dai lavoratori. Il datore di lavoro deve altresì darne immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza che deve poter accedere alla documentazione.
Restano ferme, comunque, le disposizioni di cui agli artt. 28, comma 3-bis e 29, comma 3, del D.Lgs 81/2009, che consentono al datore di lavoro di redigere un organico documento di valutazione dei rischi in un momento differito rispetto a quello dell’adempimento degli obblighi in materia di valutazione dei rischi e, nello specifico, entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività, in caso di costituzione di nuova impresa, ed entro trenta giorni dalle rispettive causali, nel caso in cui si verifichino delle condizioni che rendono necessario l’aggiornamento della valutazione dei rischi (procedura d’infrazione 2010/4227).
Delega al Governo in materia di inquinamento acustico
vengono dettate norme di delega al Governo in materia di inquinamento acustico, per l’armonizzazione della normativa nazionale con le direttive 2002/49/CE, 2000/14/CE, 2006/123/CE e il regolamento (CE) 765/2008.
A tal fine, viene prevista l’adozione, entro diciotto mesi dall’entrata in vigore della legge, di uno o più decreti legislativi per il riordino della normativa vigente in materia di tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico prodotto dalle sorgenti sonore fisse e mobili (art.2, comma 1, lett. c) e d) della L.447/95). Tra i numerosi criteri di delega, viene disposta la semplificazione delle procedure autorizzative in materia di requisiti acustici passivi degli edifici (procedura d’infrazione 2013/2022).
Lotta ai ritardi di pagamento
Vengono previste disposizioni sul D.Lgs 192/2012, che ha recepito la Dir. 2011/7/UE sulla lotta contro i ritardi di pagamento, relative, in particolare a due profili di chiarezza delle norme interne di recepimento, contestati dalla Commissioni UE: la possibilità di deroga al termine legale di adempimento dell’obbligazione pecuniaria (trenta giorni) “quando ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche” (art.4,comma 4, D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs 192 sopra citato), e l’applicabilità del regime della Dir.2011/7/UE al settore dei lavori pubblici, già pienamente riconosciuta a livello di circolari interpretative del Ministero.
Vengono, altresì, disposte, norme sulle prassi inique con cui si dispone che le prassi relative al termine di pagamento, al saggio degli interessi moratori o al risarcimento per i costi di recupero, quando risultano gravemente inique per il creditore, danno diritto al risarcimento del danno. L’accertamento di una prassi gravemente iniqua spetta il giudice accerta e si considera gravemente iniqua la prassi che esclude l’applicazione di interessi di mora e non è ammessa prova contraria. Si presume, altresì, che sia gravemente iniqua la prassi che esclude il risarcimento per i costi di recupero (caso EU/PILOT 5216/13/ENTR);
Disciplina dei licenziamenti collettivi
Viene introdotto un articolo di modifica della L.223/1991 (procedura d’infrazione 2007/4652), con cui si prevede, tra l’altro, l’inserimento nella base di computo per l’applicazione della disciplina prevista dalla L.223 (più di 15 dipendenti) anche i dirigenti (sentenza Corte di giustizia UE del 13 febbraio 2014, C-596/12);
Monitoraggio sull’osservanza delle regole di bilancio
Al fine di dare piena attuazione, per le parti non direttamente applicabili, alla Dir. 2011/85/UE e al Regolamento (UE) n. 473/2013, con particolare riferimento all’attività di monitoraggio sull’osservanza delle regole di bilancio, viene previsto che la Corte dei conti, nell’ambito delle sue funzioni di controllo, verifica la rispondenza alla normativa contabile dei dati di bilancio delle pubbliche amministrazioni ed a tal fine definisce le metodologie e le linee guida cui devono attenersi gli organismi di controllo interno e gli organi di revisione contabile delle pubbliche amministrazioni.
La Corte può, altresì, chiedere alle amministrazioni pubbliche, l’accesso alle banche dati da esse costituite o alimentate, nonché, per valutare i riflessi sui conti delle pubbliche amministrazioni, richiedere dati economici e patrimoniali agli enti e agli organismi dalle stesse partecipati a qualsiasi titolo.