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DDL delega al Governo per la riforma del codice della strada (DDL 731/C)–DL 119/14 sul contrasto alla violenza nelle manifestazioni sportive (DDL 2616/C)-DDL su riforma delle tasse automobilistiche (DDL 2397/C)-DDL in materia di green economy (DDL 2093/C)-DDL legge europea 2013-bis (DDL 1864-B/C)-DDL in materia di evasione fiscale (DDL 2247/C).

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Sintesi parlamentare n. 39/C della settimana dal 6 ottobre al 10 ottobre 2014

14 Ottobre 2014
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CAMERA DEI DEPUTATI
_______________________
 
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DA UN RAMO DEL PARLAMENTO
 
– DDL su “Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285” (DDL 731/C).
 
L’Aula ha licenziato, in prima lettura, il provvedimento in oggetto, con modifiche al testo della Commissione Trasporti.
 
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
 
Art.2, comma 1
Riguardo al compito attribuito al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di predisporre linee di indirizzo destinate agli enti proprietari delle strade sulla progettazione e costruzione di infrastrutture stradali e arredi urbani che migliorino la sicurezza degli utenti, viene specificato che le linee sono rivolte anche agli enti gestori delle strade.
2.251 emendamento a firma di parlamentari
 
Art.2, comma 1
Viene prevista quale destinazione prioritaria dei proventi delle sanzioni amministrative l’alimentazione, nell’ambito delle finalità di spesa già previste a legislazione vigente di un Fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell’Interno e uno nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture, finalizzati, rispettivamente, all’intensificazione dei controlli su strada e al finanziamento del Piano nazionale per la sicurezza stradale.
2.401 emendamento a firma di parlamentari
 
Scheda emendamenti in Aula
 
Per l’iter parlamentare precedente si veda la Sintesi n. 37/2014.
 
Il disegno di legge conferisce delega al Governo per la modifica del Codice della strada (D.Lgs 285/1992), da esercitarsi entro dodici mesi dall’entrata in vigore del provvedimento, con l’emanazione di uno o più decreti legislativi.
Tra i principi e i criteri direttivi della delega sono previsti, tra gli altri, i seguenti:
– riorganizzazione delle disposizioni del codice della strada secondo criteri di coerenza e di armonizzazione con le norme di settore nazionali, dell’Unione europea o derivanti da accordi internazionali, nonché con le norme relative alle competenze delle regioni e degli enti locali, con particolare riferimento ai poteri dello Stato nei confronti degli enti proprietari e gestori delle strade;
– conferimento ad atti normativi secondari della competenza per l’attuazione della normativa europea armonizzata, salva diversa previsione della legge di delegazione europea;
– revisione e rafforzamento delle misure finalizzate allo sviluppo della mobilità sostenibile e al miglioramento della sicurezza stradale in ambito urbano, con particolare riferimento all’utenza vulnerabile prevedendo in particolare:
· misure idonee a limitare, attraverso prescrizioni comportamentali e relative sanzioni nonché attraverso regole di progettazione stradale, comportamenti pericolosi verso terzi, in particolare nelle aree urbane e ovunque vi siano condizioni di promiscuità delle diverse tipologie di utenza, anche attraverso la riduzione dei limiti di velocità;
· disposizioni in tema di pianificazione della viabilità e disciplina della circolazione tali da incentivare la mobilità ciclistica e pedonale, con particolare riguardo alla sicurezza;
– aggiornamento e ammodernamento delle disposizioni concernenti la progettazione dello spazio stradale e della segnaletica, in particolare prevedendo:
· il riassetto della disciplina concernente la classificazione, la costruzione e la tutela delle strade, delle fasce di rispetto, degli accessi e delle diramazioni, nonché la pubblicità e ogni forma di occupazione del suolo stradale, finalizzato in particolare al miglioramento delle condizioni di sicurezza da offrire agli utenti della strada;
· l’attribuzione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del compito di predisporre, nel rispetto delle norme di progettazione stradale, linee di indirizzo destinate agli enti proprietari delle strade, concernenti la progettazione e la costruzione di infrastrutture stradali e arredi urbani che migliorino la sicurezza degli utilizzatori di veicoli a due ruote, dei pedoni e, in generale, dell’utenza vulnerabile;
– riordino della normativa concernente gli strumenti di pianificazione della mobilità, della circolazione e della sicurezza stradale, anche al fine di rendere più efficiente la mobilità, con la previsione di un unico strumento di programmazione per ciascun ente territoriale competente, per il proprio livello di governo, e con l’introduzione di adeguate modalità di raccordo e coordinamento tra strumenti di pianificazione relativi a livelli territoriali diversi, nonché con la previsione di meccanismi sanzionatori per gli enti inadempienti, anche attraverso l’esclusione dai finanziamenti eventualmente previsti dai piani sovraordinati;
– revisione della disciplina sanzionatoria, anche modificando l’entità delle sanzioni.
 
Il provvedimento autorizza, altresì, il Governo ad adottare regolamenti di delegificazione, ai sensi dell’art. 17, comma 2, della L 400/1988 per la disciplina prevista dal Codice della strada di alcune materie, tra cui: caratteristiche dei veicoli eccezionali; la disciplina della massa limite e della sagoma limite dei veicoli adibiti all’autotrasporto e dei carichi sporgenti; classificazione, destinazione, caratteristiche costruttive, di equipaggiamento e di identificazione dei veicoli e dei rimorchi.
 
Il provvedimento passa ora alla lettura del Senato.
 
 
– Decreto-legge n. 119 del 22 agosto 2014 recante “Disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell’interno” (DDL 2616/C).
 
L’Aula ha licenziato, in prima lettura, il provvedimento in oggetto, con la votazione di fiducia sul testo approvato dalle Commissioni riunite Affari costituzionali e Giustizia.
 
Per l’iter parlamentare precedente si veda la Sintesi n. 38/2014.
 
Il provvedimento, che prevede un insieme di misure finalizzate, in particolare, a tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica nell’ambito di competizioni sportive nonché a gestire i flussi dei richiedenti lo status di protezione internazionale, introduce altresì una norma volta ad estendere la procedura per il rilascio dei titoli abilitativi, prevista per la messa in sicurezza degli stadi con capienza superiore a 7.500 spettatori (art.1 quater, comma 5 bis, del DL 28/2003 convertito dalla L. 88/2003), agli interventi di adeguamento necessari per la riqualificazione degli impianti, la segmentazione dei settori e l’abbattimento delle barriere.
 
Il decreto legge, in scadenza il 21 ottobre 2014, passa ora alla seconda lettura del Senato.
 
 
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO
 
– DDL su “Riforma della disciplina delle tasse automobilistiche e altre disposizioni concernenti l’imposizione tributaria sui veicoli” (DDL 2397/C).
 
La Commissione Finanze ha approvato, in prima lettura, in sede referente, il provvedimento in oggetto, con modifiche al testo iniziale.
 
Il provvedimento contiene disposizioni che rivedono la quota della deducibilità dei costi sostenuti per i veicoli aziendali, elevandola al 40 per cento.
 
Il provvedimento passa ora all’esame dell’Aula
 
 
– DDL su “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali” (DDL 2093/C).
 
La Commissione Ambiente della Camera dei Deputati ha approvato, in prima lettura, in sede referente, il provvedimento in oggetto con numerose modifiche al testo del Governo.
 
Il testo reca, in particolare, disposizioni volte ad agevolare il ricorso agli appalti verdi. Al riguardo, viene novellato l’art. 75 del Codice Appalti (Dlgs 163/2006) sulla garanzia a corredo dell’offerta, disponendo per i contratti relativi a lavori, servizi o forniture che l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30% per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del Reg. (CE) 1221/2009, o del 20% per gli operatori in possesso di certificazione ambientale, ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.
Viene modificato l’art. 83, aggiungendo tra i criteri di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa:
– il possesso di un marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) in relazione ai beni o servizi oggetto del contratto, in misura pari o superiore al 30 per cento del valore delle forniture o prestazioni del contratto stesso;
– i consumi di energia e risorse naturali, le emissioni inquinanti e i costi complessivi, inclusi quelli esterni e di mitigazione degli impatti dei cambiamenti climatici, riferiti all’intero ciclo di vita dell’opera, bene o servizio con l’obiettivo strategico di un uso più efficiente delle risorse e di un’economia circolare che promuova ambiente e occupazione. In caso di previsione di tale ultimo criterio, il bando deve indicare i dati che devono essere forniti dagli offerenti e il metodo che l’amministrazione aggiudicatrice utilizza per valutare i costi del ciclo di vita inclusa la fase di smaltimento e di recupero.
Viene, altresì, disposto che per l’assegnazione di contributi, agevolazioni e finanziamenti in materia ambientale, in particolare nell’ambito della programmazione dei fondi comunitari 2014-2020, ai fini della formulazione delle graduatorie costituisce elemento di preferenza la registrazione EMAS delle organizzazioni pubbliche e private e la richiesta di contributi per l’ottenimento della certificazione Ecolabel di prodotti e servizi.
Viene modificato l’art. 7 del Codice Appalti, aggiungendo tra i compiti dell’Osservatorio dei contratti pubblici il monitoraggio dell’applicazione dei “Criteri Ambientali Minimi”, di cui ai decreti attuativi del decreto del Ministro dell’Ambiente 11 aprile 2008, e del raggiungimento degli obiettivi prefissati dal Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione (PAN GPP).
Viene, altresì, modificato l’art. 64, comma 4-bis, del Codice Appalti prevedendo che i bandi-tipo contengano indicazioni per l’integrazione dei Criteri Ambientali Minimi di cui ai predetti decreti attuativi.
Viene prevista la possibilità di stipulare accordi di programma per incentivare l’acquisto di prodotti derivanti da materiali riciclati post consumo tra il Ministero dello Sviluppo, di concerto con il Ministero dell’Ambiente, e i seguenti soggetti: imprese che producono beni derivanti da materiali post consumo con priorità per i beni provenienti da raccolta differenziata dei rifiuti; enti pubblici; soggetti pubblici o privati; associazioni di categoria comprese le associazioni di aziende che si occupano di riuso, preparazione e riciclaggio; associazioni di volontariato; soggetti incaricati di svolgere le attività connesse all’applicazione del principio di responsabilità estesa al produttore.
Gli accordi avranno ad oggetto, in particolare, l’erogazione di incentivi in favore di: attività imprenditoriali di produzione di beni derivanti da materiali riciclati, con priorità per quelli provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti; attività imprenditoriali di commercializzazione di aggregati riciclati marcati CE e definiti secondo le norme UNI/EN 13242:2013 e UNI/EN 1260:2013.
Con altra disposizione viene demandato ad un apposito decreto interministeriale, da emanarsi entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione, l’individuazione delle percentuali minime di materiale post consumo che devono essere presenti nei manufatti per beneficiare dei predetti incentivi. Al riguardo viene chiarito che la presenza di percentuali di riciclato può essere dimostrata tramite certificazioni di enti riconosciuti.
Vengono, inoltre, introdotte apposite disposizioni premianti per l’utilizzo di materiali post consumo negli interventi di mitigazione dell’inquinamento acustico e nell’efficientamento energetico, costruzione o ristrutturazione degli edifici scolastici. Al riguardo, viene in particolare previsto che le amministrazioni pubbliche, nelle more dell’adozione da parte delle Regioni di specifiche norme tecniche per la progettazione esecutiva degli interventi negli edifici scolastici, al fine di consentirne la piena fruibilità dal punto di vista acustico, prevedano nelle gare d’appalto per l’efficientamento energetico delle scuole e comunque per la loro ristrutturazione o costruzione, l’impiego di materiali e soluzioni progettuali idonei al raggiungimento dei valori indicati per i descrittori acustici dalla norma UNI 11367 riportati in un apposito allegato. Nei bandi di gara sono previsti criteri di valutazione delle offerte ai sensi dell’art. 83, comma 1, lettera e), del Dlgs 163/2006, con punteggi premianti per i prodotti contenenti materiali post consumo nelle percentuali fissate con apposito decreto. Tali misure, nelle more del riordino ed aggiornamento della normativa in materia di inquinamento acustico ai sensi dell’art. 3 della L 447/1995, devono essere applicate dalle PA nelle gare d’appalto per l’efficientamento energetico, la ristrutturazione o costruzione delle scuole a tutti i livelli e degli ospedali.
Anche nelle gare d’appalto per la realizzazione di pavimentazioni stradali e barriere acustiche, le PA e gli enti gestori delle infrastrutture devono prevedere criteri di valutazione delle offerte, ai sensi dell’art. 83 comma 1 lettera e) del Dlgs 163/2006, con punteggi premianti per i prodotti contenenti materiali post consumo nelle percentuali fissate con apposito decreto.
Viene attribuita al Ministro dell’Ambiente con uno o più decreti, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni, la definizione tra l’altro: dei descrittori acustici e dei relativi valori di riferimento da tenere in considerazione nei bandi di gara; delle percentuali minime di residui di produzione e di materiali post-consumo che devono essere presenti nei manufatti per i quali possono essere assegnati i punteggi premianti, in considerazione sia della materia risparmiata sia del risparmio energetico ottenuto riutilizzando i materiali, tenendo conto dell’intero ciclo di vita dei prodotti; dei materiali post-consumo che non possono essere utilizzati senza operazioni di pre-trattamento finalizzate ad escludere effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana.
Il provvedimento prevede, altresì, alcune norme volte a disciplinare la corretta gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici.
Modificando l’art. 54, comma 1, del D.Lgs 152/2006 in materia di difesa del suolo, viene disposto, tra l’altro, che entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento siano soppresse le Autorità di bacino di cui alla L 183/1989. Viene, altresì, previsto che gli enti competenti provvedano alla predisposizione del Piano di gestione dei sedimenti a livello di bacino idrografico e del conseguente Programma generale di manutenzione delle aste fluviali, contenente le azioni e gli interventi di sistemazione idraulica e morfologica dei corsi d’acqua.
Sono previste disposizioni per il finanziamento degli interventi di rimozione o demolizione di immobili abusivi realizzati in aree a rischio idrogeologico elevato o molto elevato. 
Viene, altresì, previsto che il Ministro dell’Ambiente presenti al Parlamento una relazione sull’attuazione di tali interventi indicando i finanziamenti utilizzati e gli interventi realizzati.
Viene modificato l’art. 31, del DPR 380/2011 sugli interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, disponendo che l’autorità competente constata l’inottemperanza all’ingiunzione a demolire, irroga una sanzione pecuniaria da 2.000 a 20.000 euro. Viene, altresì, stabilita sanzione nella misura massima, nel caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici, di cui al comma 2 dell’art. 27, ivi comprese le aree a rischio idrogeologico elevato o molto elevato. I proventi delle sanzioni sono di competenza comunale e vengono destinati esclusivamente alla demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive e alla acquisizione e attrezzatura di aree a verde pubblico.
Viene prevista la promozione, da parte della Presidenza del Consiglio, della Strategia nazionale delle “Green Communities” volta ad individuare il valore dei territori rurali e di montagna che intendano sfruttare in modo equilibrato le risorse naturali di cui dispongono (acqua, boschi e paesaggio in primo luogo) e aprire un nuovo rapporto sussidiario e di scambio con le comunità urbane e metropolitane, in modo da poter impostare, nella fase della green economy, un piano di sviluppo sostenibile in alcuni specifici campi tra cui: costruzione e gestione “sostenibile” del patrimonio edilizio e delle infrastrutture di una montagna moderna; efficienza energetica e integrazione “intelligente” degli impianti e delle reti; sviluppo sostenibile delle attività produttive (zero waste production).
Viene istituito il “Comitato per il capitale naturale” con la funzione di promuovere, da parte degli enti locali, l’adozione di sistemi di contabilità ambientale e la predisposizione di appositi bilanci ambientali, finalizzati al monitoraggio e rendicontazione dell’attuazione, efficacia ed efficienza delle politiche e delle azioni messe in campo dall’ente, nonché dello stato dell’ambiente e del capitale naturale. In particolare, il Comitato definisce uno schema di riferimento sulla base delle numerose sperimentazioni in tal senso fatte dagli enti locali sulla base di cofinanziamenti europei.
 
Vengono, inoltre, soppresse alcune norme del testo concernenti, tra l’altro:
– semplificazioni in materia di organizzazione e gestione degli Enti parco (art. 1);
– disposizioni relative al funzionamento della Commissione scientifica CITES (art. 2);
– misure di semplificazione organizzativa per i procedimenti di VIA, VAS e AIA statali (art. 5);
– casi di esclusione dalla VAS per i piani di gestione del rischio (art. 6);
– impianti termici civili (art. 8).
Sono state, altresì, soppresse nel titolo del provvedimento le parole “collegato alla legge di stabilità 2014”.
 
Il provvedimento passa ora all’esame dell’Aula.
 
 
– DDL su “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2013-bis” (DDL 1864-B/ C).
 
La Commissione Politiche dell’Unione europea ha approvato, in terza lettura, in sede referente, il provvedimento in oggetto nel testo licenziato dal Senato.
 
Per l’iter parlamentare precedente si vedano le Sintesi nn. 12/2014, 23/2014, 31/2014 e 36/2014.
 
Il testo prevede norme per la chiusura di casi di infrazione e preinfrazione della normativa comunitaria e fa seguito alla legge europea 2013 (L. 97/2013). Vengono previste, tra l’altro, norme in materia di: lavori pubblici sugli affidatari di incarichi di progettazione e sull’avvalimento di più imprese ausiliarie; inquinamento acustico sulla delega al Governo, da esercitarsi entro diciotto mesi, per l’armonizzazione della normativa nazionale con le direttive 2002/49/CE, 2000/14/CE, 2006/123/CE e il Regolamento (CE) 765/2008, nonché per la semplificazione delle procedure autorizzative in materia di requisiti acustici passivi degli edifici (procedura d’infrazione 2013/2022); sicurezza sul lavoro sulla valutazione dei rischi nelle imprese neocostituite; ritardati pagamenti, con disposizioni integrative al D.Lgs 192/2012 (sui ritardi di pagamento),che ha recepito la Dir. 2011/7/UE sulla lotta contro i ritardi di pagamento, relative, tra l’altro, all’applicabilità del regime della stessa direttiva al settore dei lavori pubblici (già pienamente riconosciuta a livello di circolari interpretative del Ministero).
 
Il provvedimento passa ora all’esame dell’Aula.
 
 
– DDL su “Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all’estero nonché per il potenziamento della lotta all’evasione fiscale” (DDL 2247/C).
 
La Commissione Finanze ha approvato, in prima lettura, in sede referente, il provvedimento in oggetto con alcune modifiche al testo iniziale.
 
Il testo prevede, in particolare, la possibilità di avvalersidi una procedura di collaborazione volontaria per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute all’estero, al fine di sanare le violazioni degli obblighi dichiarativi stabiliti dalla disciplina sul monitoraggio fiscale, di cui al DL 167/1990, convertito dalla L. 227/1990.
Viene disposto, altresì, che le entrate derivanti dall’attuazione del provvedimento siano destinate alle seguenti finalità: al pagamento dei debiti commerciali scaduti in conto capitale; all’esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno delle risorse assegnate a titolo di cofinanziamento nazionale ai programmi europei e di quelle derivanti dal riparto del Fondo per lo sviluppo e la coesione;agli investimenti pubblici; al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui alla L. 147/2012.
 
Il provvedimento passa ora all’esame dell’Aula.
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