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Definite dalla Conferenza permanente Stato-Regioni le Linee guida per l’attivazione di tirocini a favore di stranieri residenti nel paese di origine o, comunque, fuori dall'Unione europea.

Archivio, Lavoro, welfare e sicurezza

Tirocini formativi con stranieri residenti all’estero – Linee guida

23 Ottobre 2014
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La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ha definito, con Accordo del 5 agosto 2014, le Linee guida per l’attivazione di tirocini per persone straniere residenti nel paese di origine o, comunque, fuori dall’Unione europea.

 

Entro 6 mesi dalla data dell’Accordo, le Linee guida dovranno essere recepite da Regioni e Province autonome che provvederanno ad applicarle nell’ambito delle competenze ad esse spettanti, ferma restando la competenza statale sulle procedure di ingresso e soggiorno nel territorio nazionale.

 

Si tratta di tirocini formativi e di orientamento:

  •  a favore di persone straniere – inclusi i disoccupati e gli inoccupati – residenti all’estero, autorizzate a soggiornare in Italia per motivi di formazione professionale (art. 27, d.lgs. n. 286/1998);
  •  funzionali al completamento di un percorso di formazione professionale cominciato nel paese di origine (art. 40, DPR n. 394/1999);
  •  attivabili entro 15 giorni dalla richiesta di permesso di soggiorno, per una durata minima di almeno 3 mesi (salvo i casi che giustifichino una durata inferiore) e non superiore a 12 mesi (comprese eventuali proroghe);
  •  svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i soggetti ospitanti pubblici e privati (identificati nelle Linee Guida del 2013).

Sono quindi esclusi, dall’ambito di applicazione delle Linee Guida, i tirocini da attivare a favore di cittadini comunitari e di stranieri non appartenenti alla Unione Europea già regolarmente soggiornanti in Italia, a cui si applicano integralmente le normative regionali vigenti in materia.

 

Il progetto formativo è sottoposto dal soggetto promotore al visto del competente ufficio regionale o provinciali (con validità di sei mesi), per poi essere presentato alla rappresentanza diplomatica o consolare competente ai fini del rilascio – nei limiti del contingente triennale stabilito con un decreto interministeriale – del visto di ingresso allo straniero, che dovrà quindi richiedere alla Questura, entro 8 giorni dall’ingresso in Italia, il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di tirocinio.

La documentazione necessaria deve essere redatta sulla base della modulistica predisposta da Regioni e Province autonome o, in difetto, di quella allegata alle Linee Guida.

Il tirocinio in Italia non potrà essere utilizzato per attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo, né per professionalità elementari connotate da compiti generici e ripetitivi, ovvero per attività riconducibili alla sfera privata.

I moduli formativi obbligatori che compongono il progetto formativo devono essere almeno finalizzati:

  • alla conoscenza della lingua italiana a livello A1, qualora non già posseduta;
  • all’acquisizione di competenze relative alla organizzazione e sicurezza del lavoro, ai diritti e ai doveri dei lavoratori e delle imprese.

 

Il soggetto ospitante, che è tenuto a fornire idoneo alloggio e vitto al tirocinante, nonché a pagare le spese di viaggio per il suo rientro coattivo nel Paese di provenienza (salvo diverso accordo con il soggetto promotore), è soggetto alla comunicazione obbligatoria per via telematica circa l’attivazione del tirocinio, così come la cessazione, la proroga e l’eventuale trasformazione del rapporto.

 

Sarà corrispondentemente modificato il modello Unilav relativamente al quadro sui tirocini.

 

Per tutto quanto non previsto espressamente nelle Linee guida in esame, si rinvia alle disposizioni contenute nelle Linee guida in materia di tirocini approvate in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni il 24 gennaio 2013 (che non riguardava i tirocini con soggetti extracomunitari promossi all’interno delle quote di ingresso) ed alle corrispondenti normative regionali di attuazione.
 

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