La Corte di Cassazione, Sez. II, n. 14220 del 23/6/2014, ribadendo peraltro un principio pacifico in giurisprudenza, ha affermato che l’appaltatore risponde dei difetti dell’opera quando accetti senza riserve i materiali fornitigli dal committente, sebbene questi presentino vizi o difformità riconoscibili da un tecnico dell’arte o non siano adatti all’opera da eseguire ed i difetti denunziati dal committente derivino da quei vizi o da quella inidoneità (Cass. nn. 470/10, 10580/94, 1569/87 e 1771/65). Egli, inoltre, è tenuto ad avvisare il committente che i materiali che questi gli abbia fornito, essendo di cattiva qualità o, comunque, inidonei rispetto all’opera commessagli, non siano tali da assicurare la buona riuscita di questa, con la conseguenza che, in difetto di tale avviso, non può eludere la responsabilità per i vizi dell’opera adducendo che i materiali erano difettosi.
Tali principi, discendono peraltro dall’applicazione di due norme del codice civile: l’art. 1655 (secondo cui l’appaltatore è tenuto a compiere l’opera con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio) e l’art. 1663 (in base al quale l’appaltatore è altresì tenuto a dare pronto avviso al committente dei difetti della materia che quest’ultimo gli abbia fornito, se si scoprono nel corso dell’opera e possono comprometterne la regolare esecuzione). Peraltro tali regole valgono anche nella diversa ipotesi in cui i materiali forniti dal committente, sebbene nè difettosi nè inadatti, richiedano per la loro corretta utilizzazione l’osservanza di una particolare procedura.
L’appaltatore, ha pertanto l’obbligo di valutare previamente il materiale consegnatogli e, ove non l’abbia mai impiegato prima, di informarsi sulle sue caratteristiche intrinseche e sulle tecniche di applicazione che esso richieda, tecniche il cui eventuale apprendimento è a carico dell’appaltatore stesso ed è esigibile al pari del possesso delle ordinarie nozioni dell’arte.
In Allegato: sentenza Corte di Cassazione n. 14220-2014