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Le apparecchiature elettriche ed elettroniche, compresi i pannelli fotovoltaici, devono recare un marchio del produttore e il simbolo che indica la loro raccolta separata al momento dello smaltimento a fine vita

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Obbligo di marcatura degli apparecchi elettrici ed elettronici

10 Novembre 2014
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Dal 9 ottobre 2014 le Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE), compresi i pannelli fotovoltaici, devono recare un marchio che ne individui in maniera inequivocabile il produttore e attesti che le stesse AEE sono state immesse sul mercato successivamente al 13 agosto 2005.
 
A fissare tale obbligo è l’articolo 28 del decreto legislativo n. 49/2014 “Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2014.
 
Il marchio, conformemente a quanto stabilito nella norma tecnica CEI EN 50419:2006-05, deve contenere almeno una delle seguenti tre indicazioni: nome del produttore, logo del produttore (se registrato), numero di registrazione al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE.
 
Il marchio deve essere visibile, leggibile e indelebile.
 
In aggiunta al marchio, per assicurare che i RAEE non vengano smaltiti come rifiuti urbani misti e facilitarne la raccolta differenziata, deve essere apposto sulle apparecchiature il simbolo riportato nell’Allegato IX al decreto.
 
Il marchio ed il simbolo sono apposti sulla superficie dell’AEE, o su una superficie visibile dopo la rimozione (effettuabile senza utensili) di un coperchio o di una componente dell’apparecchiatura stessa. Qualora, a causa delle dimensioni o della funzione del prodotto, non sia stato possibile apporre il marchio e il simbolo sull’apparecchiatura elettrica/elettronica, gli stessi sono apposti sull’imballaggio e sulle istruzioni per l’uso dell’apparecchiatura elettrica/elettronica.
 
L’elenco indicativo delle AEE, suddivise in categorie, soggette agli obblighi del decreto, è riportato nell’Allegato II. Dal 15 agosto 2018 gli obblighi del decreto si applicano alle AEE riportate nell’Allegato IV.
 
Tra le AEE riportate nell’Allegato II sono compresi i pannelli fotovoltaici, i grandi elettrodomestici per il condizionamento (apparecchi di riscaldamento, radiatori, ventilatori elettrici, nonché altre apparecchiature per la ventilazione, l’estrazione d’aria e il condizionamento), le apparecchiature di illuminazione, gli strumenti di lavoro elettrici ed elettronici (trapani, seghe, saldatrici, ecc.), gli strumenti di monitoraggio e controllo (rivelatori di fumo, regolatori di calore, termostati), ecc..
 
Si ricorda che il produttore di AEE è tenuto a fornire all’utilizzatore, all’interno delle istruzioni per l’uso delle stesse, adeguate informazioni concernenti:
 
  • l’obbligo di non smaltire i RAEE come rifiuti urbani misti e di effettuare, per detti rifiuti, la raccolta differenziata;
  • i sistemi di ritiro o di raccolta dei RAEE;
  • la possibilità e le modalità di consegna al distributore del RAEE equivalente, all’atto dell’acquisto di una nuova AEE, o di conferimento gratuito senza alcun obbligo di acquisto per i RAEE di piccolissime dimensioni;
  • gli effetti potenziali sull’ambiente e sulla salute umana dovuti alla eventuale presenza di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche e ad una scorretta gestione delle stesse;
  • il ruolo degli acquirenti nel contribuire al riutilizzo, al riciclaggio e ad altre forme di recupero dei RAEE;
  • il significato del simbolo riportato all’Allegato IX al decreto.
 
In allegato il testo del decreto e degli allegati.

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