Tra le principali modifiche:
L’Aula ha licenziato, in prima lettura, il disegno di legge recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)” (DDL 2679-bis/C – Relatore l’On. Mauro Guerra del Gruppo PD), con la votazione di fiducia sui tre articoli di cui si compone il testo approvato, con numerose modifiche, dalla Commissione Bilancio.
Nel corso dell’esame, come previsto nella Relazione di variazione alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2014, sono state apportate – in risposta alle osservazioni formulate dalla Commissione europea il 22 ottobre u.s. – una serie di correzioni ad alcune norme del testo, al fine di conseguire un miglioramento degli obiettivi programmatici di bilancio, complessivamente, pari a 4,5 miliardi. In particolare, vengono soppresse le disposizioni che prevedevano un incremento di 3,3 miliardi nel 2015 del Fondo per la riduzione della pressione fiscale (art. 17 co. 19), nonché l’esclusione dai saldi rilevanti per il pareggio di bilancio delle regioni delle spese sostenute a valere sulle risorse del cofinanziamento nazionale dei fondi strutturali, nel limite di 500 milioni di euro (art. 36 co. 6, punto 4)), e viene altresì esteso il meccanismo di inversione contabile (c.d. reverse charge) a fini Iva agli acquisti effettuati dalla grande distribuzione (art. 44 co. 7, lettera a) n. 3).
Tra le principali novità introdotte:
in materia fiscale
-Viene prevista anche per l’anno 2015 la compensazione delle cartelle esattoriali a favore delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti della PA e certificati, per somministrazione, appalti, forniture e servizi, qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato. Viene disposto che, con decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, siano stabilite, in particolare, le modalità per la compensazione e individuati gli aventi diritto e le modalità di trasmissione dei relativi elenchi all’agente della riscossione.
-Viene previsto che il meccanismo dello “split payment” a fini IVA, previsto nel testo, non si applica ai compensi resi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito e che saranno individuati con apposito decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze (ai sensi dei comma 9 dell’art. 38-bis del DPR n. 633/1972), i soggetti a favore dei quali i rimborsi IVA saranno eseguiti in via prioritaria, limitatamente al credito rimborsabile relativo alle operazioni cui si applica tale meccanismo.
-Viene prevista la riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) di 12 milioni per il 2015, 31,6 milioni per il 2016, 46,6 milioni per il 2017 e per il 2018, 39,1 milioni per il 2019, 31,3 milioni per 2020 e 9,9 per il 2021, al fine di rifinanziare gli investimenti di cui all’art.2, comma 8, del DL 69/2013, convertito dalla L. 98/2013 (“nuova legge Sabatini”), che prevede finanziamenti agevolati per gli investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo.
-Viene modificata la L 296/2006 (legge finanziaria 2007), disponendo che il credito d’imposta per l’acquisizione di beni strumentali nuovi, di cui ai commi 271-279 della stessa L 296/2006, sia previsto per gli investimenti che abbiano ricevuto il nulla osta dell’Agenzia delle entrate, effettuati a partire dal 1° gennaio 2007 ed ultimati entro il 31 dicembre 2013, anche qualora le opere si riferiscano a progetti di investimento iniziati precedentemente.
-Con riferimento alla norma del testo volta ad estendere le detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica, viene elevata al 65% la detrazione IRPEF/IRES per gli interventi, effettuati nell’anno 2015, relativi all’adozione di misure antisismiche su edifici ricadenti in zone sismiche ad alta pericolosità di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003. Viene, inoltre, disposta l’applicazione della detrazione IRPEF/IRES, nella misura del 65%, e fino ad un valore massimo di 60 mila euro, anche per le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di schermature solari esterne (di cui all’allegato M del D.Lgs 311/2006) effettuate entro il 31 dicembre 2015. Viene, altresì, disposta l’applicazione della detrazione IRPEF/IRES, nella misura del 65% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2015, fino ad un valore massimo di 30 mila euro, per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore a biomasse combustibili.
-Modificando il comma 4 dell’art. 11 del DL 201/2011, convertito dalla L 214/2011, tra le finalità per le quali le informazioni oggetto di comunicazione da parte degli operatori finanziari all’Anagrafe tributaria, possono essere utilizzate dall’Agenzia delle entrate, vengono incluse le analisi del rischio di evasione nonché la semplificazione degli adempimenti relativi alla Dichiarazione sostitutiva unica ai fini del calcolo dell’ISEE.
-Viene novellato il Dlgs 112/1999 recante il “riordino del servizio nazionale della riscossione”, modificando, in particolare, le norme riguardanti il rimborso all’agente della riscossione degli oneri connessi allo svolgimento delle procedure esecutive. Viene, inoltre, posticipata al 1° gennaio 2015 l’operatività del Comitato di indirizzo e verifica dell’attività di riscossione mediante ruolo, istituito dalla legge di stabilità 2013 (legge 228/2012), con il compito di elaborare criteri per l’individuazione di categorie di crediti oggetto di recupero coattivo e linee guida generali per lo svolgimento mirato e selettivo dell’azione di riscossione, nonché criteri per consentire il controllo dell’attività svolta sulla base delle indicazioni impartite.
in materia finanziaria
-Viene disposto che, entro 90 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento, il Ministero dell’Economia e delle finanze e il Ministero dello Sviluppo economico, previo accordo con l’ABI e con le associazioni dei rappresentanti delle imprese e dei lavoratori, provvedano a sospendere per il periodo 2015-2017 il pagamento della quota capitale delle rate dei mutui e dei finanziamenti per le famiglie e le micro, piccole e medie imprese, come individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003.
-Viene soppressa la disposizione del testo secondo la quale il concorso alla finanza pubblica, richiesto ai Comuni a decorrere dall’anno 2015 nell’ordine di 1.200 milioni di euro annui, debba essere realizzato esclusivamente attraverso una riduzione delle spese correnti.
-Viene stabilito che la riduzione del Fondo di solidarietà comunale, e quindi la misura del concorso dei comuni al contenimento della spesa pubblica, prevista nella misura di 1.200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015, sia diminuita del 50% per i comuni colpiti dagli eventi sismici degli ultimi anni, fermo restando l’obiettivo complessivo di spesa.
-Viene prorogata al 2015 la disposizione, di cui all’articolo 2, comma 8, della legge 244/2007 (legge finanziaria 2008), che consente l’utilizzo dei proventi dei permessi di costruire e delle sanzioni previste dal T.U. in materia edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), per una quota non superiore al 50% per il finanziamento di spese correnti, e per una quota non superiore ad un ulteriore 25% esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale.
-Vienemodificata la disposizione del testo, sulle modalità di calcolo dei saldi obiettivo del patto di stabilità interno per gli enti locali per gli anni 2015-2017, disponendo che i saldi obiettivo di ciascun ente possono essere ridefiniti – fermo restando l’obiettivo complessivo del comparto – entro la data del 31 gennaio 2015, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza Stato-città, al fine di tener conto tra l’altro delle maggiori funzioni assegnate alle città metropolitane, dei maggiori oneri connessi agli eventi calamitosi e degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici e del territorio.
-Viene modificata la disciplina sulla copertura dell’eventuale disavanzo di amministrazione accertato al 1° gennaio 2015 in conseguenza del riaccertamento straordinario dei residui, di cui all’art. 3 del Dlgs 118/2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali). In particolare, viene esteso a 30 esercizi finanziari, rispetto agli attuali 10 esercizi, il periodo temporale per ripianare l’eventuale disavanzo di amministrazione determinato dal riaccertamento straordinario dei residui e dal primo accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità.
-Viene modificato il Dlgs 118/2011 introducendo una maggiore gradualità per gli enti locali nell’applicazione delle disposizioni riguardanti l’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità che deve essere iscritto nel bilancio di previsione a partire dal 2015.
– Viene modificato l’art. 204, comma 1, del Dlgs 267/2000 per aumentare i limiti massimi di indebitamento degli enti locali. In particolare, viene incrementato, a decorrere dal 2015, dall’8 al 10 per cento la percentuale massima degli interessi passivi rapportata alle entrate correnti che tali enti devono rispettare in caso di assunzione di nuovi mutui o di accesso ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato.
-Viene istituito nello stato di previsione del Ministero dell’Interno un fondo, con una dotazione di 125 milioni di euro per l’anno 2016 e 100 milioni per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020, finalizzato alla concessione di un contributo in conto interessi agli enti locali su operazioni di indebitamento attivate nel 2015, il cui ammortamento decorrerà dal 2016, secondo modalità da stabilirsi con decreto interministeriale da adottarsi entro il 28 febbraio 2015.
-Viene prorogato, dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015, l’innalzamento da tre a cinque dodicesimi del limite massimo di ricorso degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria disposto dall’articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 4/2014, convertito dalla L 50/2014, al fine di agevolare il rispetto da parte degli enti medesimi dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali, di cui al decreto legislativo n. 192 del 2012.
-Viene attribuito ai soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 – province di Catania, Ragusa e Siracusa – che abbiano versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al dovuto, il diritto al rimborso di quanto indebitamente versato, purché abbiano presentato apposita istanza ai sensi dell’art. 21, comma2, del Dlgs 546/1992. A tal fine, si chiarisce che il termine di due anni per la presentazione dell’istanza decorre dall’entrata in vigore della legge 31/2008, di conversione del decreto legge 248/2007. Viene, altresì, chiarito che per gli esercenti attività d’impresa il beneficio è sospeso fino a verifica della compatibilità comunitaria.
in materia di infrastrutture ed ambiente
-Viene modificato l’articolo 23-ter, comma 2, del DL 90/2014, convertito dalla L 114/2014, per escludere dalla centralizzazione delle procedure di acquisizione di lavori, beni e servizi, tutti gli enti pubblici impegnati nella ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 e del 2012.
La disposizione introdotta è identica all’art. 3 del D.L. n. 165/2014, in corso di conversione (A.C. 2715).
-Viene eliminata la disposizione di cui al comma 7, dell’art. 34 del D.L. 133/2014, convertito dalla L 164/2014, volta a prevedere l’esclusione dal patto di stabilità interno per le spese connesse alla realizzazione interventi di vario genere (interventi/opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro; manutenzioni di impianti e infrastrutture, compresi adeguamenti alle prescrizioni autorizzative; opere lineari necessarie per l’esercizio di impianti e forniture di servizi e, più in generale, altre opere lineari di pubblico interesse) nei siti inquinati in cui sono in corso o non sono ancora state avviate attività di messa in sicurezza e bonifica.
La disposizione introdotta è identica all’art. 1 del D.L. n. 165/2014, in corso di conversione (A.C. 2715).
-Viene modificato l’art. 3, comma 6 del DL 133/2014, al fine di includere le reti di metropolitane di aree metropolitane nell’elenco delle opere a cui attribuire prioritariamente le risorse che vengono fatte confluire nel “Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico”(art. 32, comma 1, DL 98/2011), per effetto della revoca dei finanziamenti del Fondo di cui all’art. 18, comma 1, DL 69/2013, disposta ai sensi del comma 5 del suddetto art. 3.
-Viene previsto che la relazione di Rete Ferroviaria Italiana (RFI Spa), sullo stato di avanzamento lavori dei programmi di investimento della strategia di sviluppo della rete ferroviaria, previsti dal contratto di programma – parte investimenti tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e RFI – sia trasmessa anche alle competenti commissioni parlamentari, oltre che al CIPE come già previsto.
in materia di lavoro e previdenza
–Vengono concessi, a favore dei datori di lavoro che abbiano assunto, fino al 31 dicembre 2012, lavoratori in mobilità licenziati da imprese con meno di 15 dipendenti, gli sgravi contributivi di cui agli artt. 8, comma 2, e 25, comma 9, della L 223/1991, nel limite massimo di 35,55 milioni di euro.
–Viene modificato l’art. 51, comma 2 del DPR 917/86 (TUIR) elevando, a decorrere dal 1° luglio 2015, la quota non sottoposta a tassazione dei buoni pasto da 5,29 euro a 7 euro, nel solo caso in cui siano in formato elettronico.
-Viene modificata la norma del testo sugli istituti di patronato, riducendo a 75 milioni di euro (dai 150 milioni previsti dal disegno di legge) il taglio delle risorse destinate per il 2015 al finanziamento di tali istituti. A tal fine, si introducono una serie di modifiche alla legge 152/2001, che ne disciplina i criteri di costituzione e l’ambito di attività, prevedendo, in particolare: nuovi criteri di rappresentatività territoriale minimi ai fini della costituzione; la rimodulazione, a seguito dell’entrata in vigore della riforma complessiva, delle modalità di sostegno finanziario anche al fine di definire aliquote contributive e meccanismi di anticipazione a valere sui contributi incassati dagli enti previdenziali; un ampliamento dell’ambito delle attività esercitabili, con la possibilità, tra l’altro, di svolgere attività di informazione, consulenza e assistenza in materia di salute e sicurezza sul lavoro gratuitamente nei confronti dei lavoratori e, sulla base di apposite tariffe nei confronti di pubbliche amministrazioni e datori di lavoro privati; l’obbligo di adottare uno schema di bilancio analitico di competenza definito dal Ministero del lavoro. Viene, altresì, prorogato al 30 giugno 2015 il termine entro il quale gli istituti devono adeguare la propria struttura organizzativa alla riforma operata con l’articolo 1, commi 9-15, della legge 228/2012.
-Viene riformulato l’art. 5, comma 9, del DL 269/2003, convertito dalla L 326/2003, estendendo le funzioni della Commissione parlamentare di controllo sull’attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, alla vigilanza sulle operazioni di finanziamento e sostegno pubblico, nell’ambito della gestione separata della Cassa depositi e prestiti, relativamente all’intero settore previdenziale ed assistenziale.
-Viene previsto che con DPCM, da adottare entro il 31 marzo 2015, vengano individuate le iniziative di elevata utilità sociale valutabili nell’ambito dei piani triennali di investimento dell’INAIL, da finanziare con l’impiego di quota parte delle somme detenute dall’istituto presso la tesoreria centrale dello Stato.
in materia di spending review
-Viene affidato all’Agenzia del demanio un ruolo di indirizzo e di impulso dell’attività di razionalizzazione delle amministrazioni dello Stato, anche mediante la diretta elaborazione di piani di razionalizzazione degli spazi negli immobili pubblici.
-Apportando alcune modifiche all’art. 12 del DL 98/2001, convertito dalla L 111/2011, viene attribuita al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti la competenza sulle decisioni di spesa relative agli interventi di manutenzione da effettuare, a cura dello stesso, sugli immobili statali e demaniali, aventi il carattere di somma urgenza. Viene, altresì, inserita tra le finalità del piano triennale generale degli interventi manutentivi posti in essere dall’Agenzia del demanio, oltre al recupero degli spazi interni degli immobili dello Stato al fine di ridurre le locazioni passive, la riqualificazione energetica degli stessi edifici.
-Viene disposto l’avvio di un processo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, direttamente o indirettamente possedute, da parte di regioni, province autonome, enti locali, camere di commercio, università, istituti di istruzione universitaria e autorità portuali, da effettuarsi tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2015, ai fini del contenimento della spesa pubblica.
in materia di Fondi nazionali e programmazione UE
-Viene previsto che rimane acquisita al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri nell’anno 2015 e destinata alle finalità del Fondo emergenze nazionali – di cui all’art. 5, comma 5-quinquies, della legge n. 225/1992 – una quota pari a 60 milioni di euro delle risorse disponibili destinate – ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.P.C.M. 28 ottobre 2014 – al pagamento, da parte del Ministero dell’economia e delle finanze, di mutui e prestiti obbligazionari attivati sulla base di specifiche disposizioni normative a seguito di calamità naturali.
-Viene riservata una quota pari a 100 milioni di euro a valere sul Fondo per la famiglia, anziché sul Fondo per le politiche sociali, per il rilancio del piano di sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, ovvero asili nido, servizi integrativi e servizi innovativi nei luoghi di lavoro (di cui all’art. 1, comma 1259, della legge finanziaria 2007).
-Viene prevista l’istituzione nello stato di previsione del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del turismo del Fondo per la tutela del patrimonio culturale, con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020.Le risorse sono utilizzate nell’ambito di un programma triennale di interventi che il Ministro trasmette al CIPE per presa d’atto entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità. Entro il 31 gennaio di ogni anno viene trasmesso al CIPE il programma aggiornato, con lo stato di attuazione degli interventi.
-Viene disposto che le risorse derivanti dalla riduzione della quota di cofinanziamento nazionale, relativa a piani e programmi degli interventi cofinanziati dall’UE del periodo di programmazione 2014-2020 nelle Regioni meno sviluppate – “precedentemente destinate ad interventi previsti in programmi paralleli” – siano destinate ad interventi previsti nell’ambito dei programmi di azione e coesione, i cui contenuti sono definiti in partenariato tra le Amministrazioni nazionali aventi responsabilità di coordinamento dei Fondi SIE e le singole Amministrazioni centrali e regionali interessate, in coerenza con la destinazione territoriale, sotto il coordinamento dell’Autorità politica delegata per le politiche di coesione territoriale.
-Vengono dettate specifiche modalità di funzionamento del Fondo di sviluppo e coesione (FSC) relativamente alle risorse allo stesso assegnate per il ciclo di programmazione 2014-2020. In particolare, viene previsto che la dotazione finanziaria del FSC è impiegata per obiettivi strategici relativi ad aree tematiche nazionali e dovrà coordinarsi con l’adozione della futura Strategia nazionale di specializzazione intelligente, come definita dalla Commissione europea nell’ambito delle attività di programmazione dei Fondi strutturali e di investimento europei.
Le aree tematiche nazionali e gli obiettivi strategici per ciascuna area dovranno essere individuati entro il 31 marzo 2015 dall’Autorità politica delegata alla coesione territoriale, in collaborazione con le Amministrazioni interessate e sentita la Conferenza Stato-Regioni. L’Autorità provvederà anche a comunicarle alle Commissioni parlamentari competenti.
Entro il 30 aprile 2015 con delibera CIPE sarà ripartita la dotazione finanziaria del FSC tra le diverse aree tematiche nazionali. Alla medesima data, con DPCM sarà istituita una Cabina di regia, composta da rappresentanti delle amministrazioni interessate e Regioni, che dovrà definire specifici piani operativi per ciascuna area tematica nazionale, con l’indicazione di risultati attesi e azioni e singoli interventi, con relativa stima finanziaria, nonché dei soggetti attuatori a livello nazionale e regionale, dei tempi di attuazione e delle modalità di monitoraggio, nonché dell’articolazione annuale dei fabbisogni finanziari fino al 2023.
I piani operativi sono redatti tenendo conto che la dotazione complessiva deve essere impiegata per un importo non inferiore all’80% per interventi da realizzare nei territori delle Regioni del Sud. I piani operativi, predisposti dalla Cabina di regia saranno sottoposti dall’Autorità di Governo al CIPE per la relativa approvazione.
Nelle more dell’individuazione delle aree tematiche e dell’adozione dei piani operativi l’Autorità politica per la coesione può sottoporre all’approvazione del CIPE un piano stralcio per la realizzazione di interventi di immediato avvio dei lavori. Il CIPE dispone entro il 2 marzo 2015 (60 giorni dall’entrata in vigore della legge di stabilità), l’assegnazione definitiva dei fondi destinati a interventi già approvati dal CIPE stesso in via programmatica che siano a carico delle risorse FSC 2014-2020.
I piani operativi con i relativi fabbisogni finanziari, costituiscono la base per la predisposizione del Documento di Economia e Finanza (DEF) e della relativa nota di aggiornamento, nonché per la definizione della manovra di finanza pubblica e della legge di bilancio.
Vengono, inoltre, previste norme sul ricorso allo strumento del contratto istituzionale di sviluppo, sulla riprogrammazione e rimodulazione delle risorse.
Viene disposto che gli schemi dei piani operativi e del piano stralcio siano trasmessi alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari e che decorsi inutilmente 20 giorni per l’espressione del parere, possano essere adottati in via definitiva.
In materia di autotrasporto
Viene modificato il Dlgs 286/2005 (“Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell’esercizio dell’attività di autotrasportatore”), novellando le definizioni di vettore e di committente nel settore dell’autotrasporto. Viene, altresì, introdotta la figura del sub-vettore, circoscritta la pratica della sub-vezione e ridefinite le caratteristiche generali e le condizioni del contratto di trasporto merci.
Nel corso dell’esame in Aula sono stati accolti numerosi ordini del giorno tra cui:
-9/2679-bis-A/143 (primo firmatario On. Massimo Felice De Rosa del Gruppo M5S) e 9/2679-bis-A/265 (primo firmatario On. Chiara Braga del Gruppo PD) che con riferimento alla norma, introdotta nel corso dell’esame, sull’utilizzo anche per il 2015 del 50% degli oneri di urbanizzazione per la spesa corrente, hanno impegnato il Governo a “prevedere l’effettiva destinazione dei proventi dei permessi di costruire e delle sanzioni previste dal testo unico in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria; nonché ad introdurre misure premiali per quei comuni che adottano una tassazione locale orientata alla riduzione del consumo di suolo e al recupero del patrimonio edilizio esistente”;
– -9/2679-bis-A/264 (primo firmatario On. Raffaella Mariani del Gruppo PD) che impegna il Governo ad istituire il Fondo per la mitigazione del rischio idrogeologico cui le Regioni possono ricorrere per il finanziamento degli interventi.
Il provvedimento passa ora alla seconda lettura del Senato, dove la “sessione di bilancio” inizierà a partire dal prossimo 5 dicembre.
Si allegano gli ordini del giorno accolti
18511-OdG accolto (n.265).pdfApri
18511-OdG accolto (n.264).pdfApri
18511-OdG accolto (n.143).pdfApri