L’Aula del Senato ha licenziato definitivamente, in terza lettura, il disegno di legge recante “Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro” (DDL 1428-B/S, Presidente Relatore il Sen. Maurizio Sacconi del Gruppo NCD), con la votazione di fiducia sul testo trasmesso dalla Camera dei Deputati.
Tra le norme del provvedimento:
Delega in materia di ammortizzatori sociali
– revisione dell’ambito di applicazione e delle regole di funzionamento dei contratti di solidarietà, con particolare riferimento all’art.2 del DL 726/84 convertito dalla L. 863/84, nonché alla messa a regime dei contratti di solidarietà di cui all’art.5, del DL 148/93, convertito dalla L.236/93;
– revisione dei limiti di durata da rapportare al numero massimo di ore ordinarie lavorabili nel periodo di intervento della CIGO e della CIGS e individuazione dei meccanismi di incentivazione della rotazione;
– revisione dell’ambito di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e dei fondi di solidarietà di cui alla L.92/2012 anche attraverso l’introduzione di meccanismi standardizzati di concessione.
Delega in materia di servizi per il lavoro e politiche attive
– razionalizzazione e revisione delle procedure e degli adempimenti in materia di inserimento mirato delle persone con disabilità di cui alla L.68/99 e degli altri soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio, al fine di favorirne l’inserimento e l’integrazione nel mercato del lavoro;
– previsione di principi di politica attiva del lavoro che prevedano la promozione di un collegamento tra misure di sostegno al reddito della persona inoccupata o disoccupata e misure volte al suo inserimento nel tessuto produttivo, anche attraverso la conclusione di accordi per la ricollocazione che vedano come parte le agenzie per il lavoro o altri operatori accreditati, con obbligo di presa in carico, e la previsione di adeguati strumenti e forme di remunerazione, proporzionate alla difficoltà di collocamento, a fronte dell’effettivo inserimento almeno per un congruo periodo, a carico di fondi regionali a ciò destinati, senza nuovi oneri;
– semplificazione amministrativa in materia di lavoro e politica attiva, con l’impiego delle tecnologie informatiche, secondo le regole tecniche in materia di interoperabilità e scambio dei dati definite dal D.Lgs 82/200 (Codice amministrazione digitale);
– integrazione del sistema informativo per la gestione del mercato del lavoro con la raccolta sistematica dei dati disponibili nel collocamento mirato nonché di dati relativi alle buone pratiche di inclusione lavorativa delle persone con disabilità e agli ausili ed adattamenti utilizzati sui luoghi di lavoro. Con riguardo alla valorizzazione del sistema informativo suddetto, viene, altresì, prevista l’introduzione del fascicolo elettronico unico contenente le informazioni relative ai percorsi educativi e formativi, ai periodi lavorativi, alla fruizione di provvidenze pubbliche e ai versamenti contributivi;
– valorizzazione della bilateralità attraverso il riordino della disciplina vigente in materia nel rispetto dei principi di sussidiarietà, flessibilità e prossimità anche al fine di definire un sistema di monitoraggio e controllo sui risultati dei servizi di welfare erogati;
– meccanismi di raccordo e coordinamento delle funzioni tra l’Agenzia e l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), al fine di tendere ad una maggiore integrazione delle politiche attive e delle politiche di sostegno al reddito.
Delega in materia di semplificazione delle procedure e degli adempimenti
– divieto per le pubbliche amministrazioni di richiedere dati dei quali sono in possesso;
– modalità semplificate per garantire data certa nonché l’autenticità della manifestazione di volontà della lavoratrice o del lavoratore in relazione alle dimissioni o alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, anche tenuto conto della necessità di assicurare la certezza della cessazione del rapporto nel caso di comportamento concludente in tal senso della lavoratrice o del lavoratore;
– promozione del principio di legalità e priorità delle politiche volte a prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso in tutte le sue forme ai sensi delle Risoluzioni del Parlamento europeo del 9 ottobre 2008 sul rafforzamento della lotta al lavoro sommerso (2008/2035(INI)) e del 14 gennaio 2014 sulle ispezioni sul lavoro efficaci come strategia per migliorare le condizioni di lavoro in Europa (2013/2112(INI).
Delega in materia di riordino delle forme contrattuali
– promozione, in coerenza con le indicazioni europee, del contratto a tempo indeterminato quale forma comune di contratto di lavoro rendendolo più conveniente rispetto agli altri tipi di contratto in termini di oneri diretti e indiretti;
– previsione, per le nuove assunzioni, del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all’anzianità di servizio, con l’esclusione per i licenziamenti economici la possibilità della reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, prevedendo un indennizzo economico certo e crescente con l’anzianità di servizio e limitando il diritto alla reintegrazione ai licenziamenti nulli e discriminatori e a specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato, nonché prevedendo termini certi per l’impugnazione del licenziamento;
– rafforzamento degli strumenti per favorire l’alternanza scuola e lavoro.
– revisione della disciplina delle mansioni, contemperando l’interesse dell’impresa all’utile impiego del personale in caso di processi di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale con l’interesse del lavoratore alla tutela del posto di lavoro, della professionalità e delle condizioni di vita, prevedendo limiti alla modifica dell’inquadramento. Previsione che la contrattazione collettiva, anche aziendale ovvero di secondo livello, stipulata con le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a livello interconfederale o di categoria possa individuare ulteriori ipotesi rispetto a quelle disposte ai sensi del testo;
– revisione della disciplina dei controlli a distanza sugli impianti e sugli strumenti di lavoro, tenendo conto dell’evoluzione tecnologica e contemperando le esigenze produttive ed organizzative dell’impresa con la tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore;
– introduzione, anche in via sperimentale, del compenso orario minimo, applicabile ai rapporti aventi ad oggetto una prestazione di lavoro subordinato, nonché, fino al loro superamento, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, nei settori non regolati da contratti collettivi, previa consultazione delle parti sociali;
– razionalizzazione e semplificazione dell’attività ispettiva, attraverso misure di coordinamento ovvero attraverso l’istituzione, di una Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, tramite l’integrazione in un’unica struttura dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell’INPS e dell’INAIL, prevedendo strumenti e forme di coordinamento con i servizi ispettivi delle ASL e delle ARPA;
Delega in materia di maternità e conciliazione dei tempi di vita e di lavoro
– introduzione dell’eventuale riconoscimento, compatibilmente con il diritto ai riposi settimanali ed alle ferie annuali retribuite, della possibilità di cessione fra lavoratori dipendenti dello stesso datore di lavoro di tutti o parte dei giorni di riposo aggiuntivi spettanti in base al contratto collettivo nazionale in favore del lavoratore genitore di figlio minore che necessita di presenza fisica e cure costanti per le particolari condizioni di salute;
– ricognizione delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, ai fini di poterne valutare la revisione per garantire una maggiore flessibilità dei relativi congedi obbligatori e parentali, favorendo le opportunità di concilia-zione dei tempi di vita e di lavoro, anche tenuto conto della funzionalità organizzativa all’interno delle imprese;
– integrazione dell’offerta di servizi per le cure parentali forniti dalle aziende e dai fondi o enti bilaterali nel sistema pubblico- privato dei servizi alla persona in coordinamento con gli enti locali titolari delle funzioni amministrative, anche mediante la promozione dell’utilizzo ottimale di tali servizi da parte dei lavoratori e dei cittadini residenti nel territorio in cui sono attivi;
Norme finali
Gli Schemi dei decreti legislativi di attuazione delle deleghe dovranno essere emananti entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge. Gli stessi, dopo l’esame preliminare del Consiglio dei Ministri, verranno inviati alle Camere per l’espressione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari, da rendersi entro trenta giorni dalla trasmissione, decorsi i quali saranno comunque emanati.
Entro dodici mesi dall’entrata in vigore dei decreti legislativi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi dettati dal testo, il Governo potrà adottare disposizioni integrative e correttive degli stessi.
Viene previsto, altresì, il monitoraggio permanente degli effetti degli interventi di attuazione della legge, assicurato dal Sistema permanente di monitoraggio e valutazione istituito dall’art.1, comma 2 della L.92/2012 (riforma del mercato del lavoro).
La legge e i decreti legislativi di attuazione entreranno in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Si vedano precedenti del 16 aprile, del 9 ottobre e del 26 novembre 2014.