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L’Autorità interviene con parere sulla possibilità di contestare in gara l’attestazione SOA, chiarendo che non incombe alla stazione appaltante alcun approfondimento istruttorio al fine di indagare la legittimità delle attestazioni rilasciate in favore delle imprese concorrenti

Archivio, Opere pubbliche

Appalti pubblici: nessuna possibilità di contestare in gara l’attestazione SOA

3 Dicembre 2014
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E’ legittimo il provvedimento di aggiudicazione provvisoria adottato dalla stazione appaltante nei confronti di una ditta in possesso, alla data dell’aggiudicazione, di un attestato SOA non idoneo per importi all’esecuzione dei lavori oggetto di appalto, qualora questo sia stato rilasciato a causa di un errore in esso contenuto (ammesso dalla stessa SOA che lo aveva rilasciato d’ufficio) in una classifica inferiore a quella posseduta dal concorrente.

 

Lo afferma l’ANAC nel parere di Precontenzioso n. 27 del 5/08/2014, con cui ha deciso sulla legittimità di procedura di aggiudicazione di un appalto in cui l’aggiudicataria aveva subito, per “errore” di valutazione della SOA, un temporaneo declassamento della classifica di qualificazione nel corso della gara, che rendeva il concorrente non qualificato per l’esecuzione dell’appalto.

 

Infatti, secondo la stessa Autorità e la giurisprudenza, un’eventuale contestazione dell’attestato SOA in gara deve tenere conto della valenza costitutiva della certificazione rilasciata da una SOA, poiché questa va correlata con lo scopo che la funzione di certificazione persegue, ossia l’attestazione, valevole erga omnes, che l’impresa possiede determinati requisiti soggettivi per eseguire opere pubbliche di un certo importo, e che li mantiene nel corso di validità del periodo di vigenza della relativa certificazione (così il T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 04 marzo 2013, n. 704).

 

Ciò trova conferma anche con quanto affermato dalla soppressa A.V.C.P., che aveva a suo tempo sottolineato la funzione certificatoria di natura pubblicistica delle SOA, “finalizzata al rilascio di una attestazione, con valore di atto pubblico, destinata ad avere una particolare efficacia probatoria” (cfr. determinazione n. 4 del 23/04/2014).

 

Da quanto sopra consegue che non incombe alla stazione appaltante alcun approfondimento istruttorio al fine di indagare la legittimità delle attestazioni rilasciate in favore delle imprese concorrenti, dovendo limitarsi alla disamina di quanto certificato in ordine ai requisiti di qualificazione richiesti, di guisa che le critiche dell’istante non possono avere alcuna ricaduta sulla legittimità della partecipazione dell’impresa alla procedura.
 

Tale affermazione è tanto più risolutiva se si considera che, nel caso specifico, la stessa Autorità solleva dubbi sulla validità dell’ultima attestazione rilasciata dalla SOA nella categoria OG11, poiché tale attestazione sembrerebbe essere stata rilasciata in violazione del Comunicato alle SOA con il quale si afferma che “non risulta consentito, per il conseguimento della qualificazione nella categoria OG11, alcun utilizzo dei CEL rilasciati esclusivamente nelle singole specialistiche OS3, OS28 e OS30” (cfr. Com. del Presidente dell’A.V.C.P n. 80 del 27 marzo 2013).

 

A ciò non potendosi opporre, secondo l’Autorità, la sopraggiunta dichiarazione con cui la stazione appaltante, sottoscrittrice del certificato di esecuzione dei lavori, ha ex post specificato che: “le categorie specialistiche OS3, OS28 e OS30 hanno costituito un insieme di lavorazioni e realizzazioni di impianti tecnologici, tra loro coordinati e interconnessi funzionalmente, non eseguibili separatamente e che sono quindi, secondo la normativa vigente, riconducibili alla categoria specialistica OG11”.

 

Il sopraggiungere di tale dichiarazione era stato, infatti, posto dalla SOA a giustificazione della sostituzione dell’attestato inizialmente rilasciato, con uno d’importo superiore. Infatti, proprio la valutazione del predetto certificato, in sede di rinnovo, era risultata determinate ai fini del mantenimento della classifica idonea alla partecipazione della gara.

 

Tutto quanto sopra considerato, l’Autorità ribadisce altresì il principio dell’assorbenza per la categoria OG11, chiarendo altresì che, indipendentemente da un esplicito richiamo nel bando, a fini della qualificazione dell’impresa, tale categoria può essere utilizzata per la partecipazione a gare in cui siano previste lavorazioni rientranti nelle categorie OS28 e OS30.

 

Non è, infatti, applicabile nel caso in cui l’impresa sia qualificata nella categoria OG11, e siano richieste le categorie OS28 e OS30, la disposizione di cui all’art. 92 comma 7, del “Regolamento”, in cui è previsto che tali lavorazioni non possono essere realizzate direttamente da soggetti non qualificati nella rispettiva categoria, i quali sono tenuti a costituire ai sensi del citato articolo, associazioni temporanee di tipo verticale.
 

18536-Parere precontenzioso 27_2014.pdfApri
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