A seguito della pubblicazione del decreto interministeriale del 28 ottobre 2014, l’Inps ha fornito, con la circolare n. 169/2014, le istruzioni per la fruizione del contributo riconosciuto alle lavoratrici, in alternativa al congedo parentale.
Si fa seguito alla comunicazione Ance del 17 dicembre scorso sulla materia per diramare le istruzioni Inps fornite con l’allegata circolare n. 169/2014.
Ad integrazione di quanto già esposto a seguito della pubblicazione del decreto interministeriale del 28 ottobre 2014, si evidenzia, in particolare, quanto segue.
Contributo per l’acquisto di servizio di baby sitting
I voucher (o buoni lavoro) consegnati alle lavoratrici richiedenti sono unicamente cartacei e potranno essere ritirati in un’unica soluzione oppure in maniera frazionata, in ogni caso entro e non oltre 120 giorni dalla ricevuta comunicazione di accoglimento della domanda per via telematica.
Il mancato ritiro o il ritiro parziale comporterà l’automatica rinuncia al beneficio o alla parte di voucher non ritirata nel termine, con il conseguente ripristino della possibilità di utilizzo del periodo di congedo parentale a cui la lavoratrice aveva rinunciato.
Prima dell’inizio del servizio di baby sitting la lavoratrice è tenuta ad effettuare la comunicazione preventiva di inizio prestazione, attraverso i seguenti canali, da utilizzare anche in caso di eventuale annullamento o modifiche:
• il contact center Inps/Inail 803.164 oppure 06.164.164;
• il fax Inail 800.657.657;
• il sito www.inail.it /Sezione “Punto cliente”;
• la sede Inps.
In caso di furto o smarrimento i voucher possono essere oggetto di riemissione, presentando la denuncia effettuata alle Autorità competenti, ma non possono essere oggetto di rimborso in caso di mancato utilizzo.
Contributo per la fruizione dei servizi della rete pubblica e privata accreditata
Tale contributo potrà essere erogato esclusivamente se il servizio viene svolto da una struttura scelta dalla lavoratrice tra quelle presenti nell’apposito elenco gestito dall’Istituto, pubblicato sul sito web istituzionale www.inps.it, aggiornato in tempo reale per consentirne la consultazione prima dell’iscrizione del figlio alla struttura prescelta e della presentazione della relativa domanda.
Il pagamento sarà corrisposto direttamente dall’Inps alla struttura prescelta, sulla base delle mensilità concesse alla beneficiaria, a seguito della richiesta di pagamento alla sede provinciale Inps competente.
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Si rammenta che la domanda di accesso al beneficio deve essere presentata all’Inps entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni di sperimentazione (2014-2015), esclusivamente attraverso il sito web istituzionale, accedendo direttamente tramite PIN dispositivo oppure tramite patronato.
Il contributo, pari ad un importo massimo di 600 euro mensili – riproporzionato per le lavoratrici part-time secondo la tabella allegata alla circolare – è erogato per un periodo massimo di sei mesi e solo per frazioni mensili intere, in alternativa alla fruizione di altrettanti mesi di congedo parentale, che viene conseguentemente ridotto.
Per frazione mensile deve intendersi un mese continuativo di congedo e, pertanto, a titolo esemplificativo, se la lavoratrice ha usufruito di quattro mesi e un giorno di congedo parentale, potrà accedere al beneficio per un solo mese, residuandole 29 giorni da utilizzare solo come congedo parentale. Parimenti, il beneficio, una volta richiesto, potrà essere interrotto solo al compimento di una frazione mensile così come sopra definita.
L’Inps provvederà ad avvisare il datore di lavoro interessato in ordine sia alla proporzionale riduzione del periodo di congedo parentale conseguente alla concessione del beneficio, sia all’avvenuta rinuncia al beneficio stesso – da effettuarsi sempre in via telematica – ai fini del reintegro del periodo di congedo parentale.
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