L’Aula del Senato ha licenziato definitivamente, in seconda lettura, il disegno di legge recante “Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all’estero nonché per il potenziamento della lotta all’evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio” (DDL 1642/S – Relatori Sen. Nico D’Ascola del Gruppo NCD e Sen. Claudio Moscardelli del Gruppo PD), nel testo approvato dalle Commissioni riunite Giustizia e Finanze identico a quello trasmesso dalla Camera dei Deputati.
Il provvedimento, in particolare, prevede, la possibilità di avvalersi di una procedura di collaborazione volontaria (c.d. “voluntary disclosure”) per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute all’estero, al fine di sanare le violazioni degli obblighi dichiarativi stabiliti dalla disciplina sul monitoraggio fiscale, di cui al DL 167/1990, convertito dalla L. 227/1990. Tale procedura non può essere utilizzata se la richiesta di accesso è presentata dopo che l’autore ha avuto conoscenza dell’inizio di attività di accertamento fiscale o di procedimenti penali per violazioni tributarie e, in ogni caso, può essere attivata fino al 30 settembre 2015.
Per effetto della collaborazione volontaria è, inoltre, garantita la non punibilità per alcuni reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi (espressamente indicati nel testo).
Si propone inoltre l’introduzione di un nuovo reato fiscale, che punisce coloro i quali, nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria, esibiscano o trasmettano documentazione e dati non rispondenti al vero, prevedendo al riguardo la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.
Viene, altresì, disposto che le entrate derivanti dall’attuazione della predetta procedura siano assegnate ad apposito capitolo del bilancio dello Stato per essere destinate, anche mediante riassegnazione, a quattro finalità:
–pagamento dei debiti commerciali scaduti in conto capitale, anche prevedendo l’esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno;
–esclusione dai medesimi vincoli del patto di stabilità interno delle risorse assegnate a titolo di cofinanziamento nazionale dei programmi dell’Unione europea e di quelle derivanti dal riparto del Fondo per lo sviluppo e la coesione;
–investimenti pubblici;
–Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all’articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
Viene affidato ad appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione dei criteri e delle modalità per la ripartizione delle entrate alle predette finalità, nonché per l’attribuzione delle somme affluite all’entrata del bilancio dello Stato per ciascuna finalizzazione.
Altre disposizioni riguardano:
-l’innalzamento del limite al di sotto del quale non vi è l’obbligo di indicazione nella dichiarazione dei redditi dei depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero, portandolo a 15.000 euro a fronte degli attuali 10.000;
-la definizione della fattispecie di autoriciclaggio, il cui destinatario è chi, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione del delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa.