L’Inps, con l’allegata circolare n. 153/14, ha fornito le istruzioni operative che i datori di lavoro, destinatari dei provvedimenti ministeriali di ammissione, dovranno eseguire per la fruizione delle riduzioni contributive, riferite all’anno 2014, connesse ai contratti di solidarietà di cui all’articolo 1 della Legge n. 863/84.
Destinatarie di tale beneficio sono le imprese che, alla data del 21 marzo 2014, hanno stipulato o avevano già in corso contratti di solidarietà difensivi, ai sensi della L. n. 836/84, e che hanno individuato strumenti volti a realizzare un miglioramento della produttività, di entità analoga allo sgravio contributivo spettante sulla base dell’accordo, oppure un piano di investimenti finalizzato a superare le inefficienze gestionali o del processo produttivo.
Sono, invece, escluse dal beneficio le imprese che hanno fatto ricorso ai contratti di solidarietà di tipo b di cui all’art. 5, commi 5, 7, 8 del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito nella L. n. 236/93 a cui, come noto, possono accedere le aziende che non rientrano nel campo di applicazione della Cigs.
Per ciò che concerne la misura della riduzione contributiva, questa è stata uniformata al 35% sulla parte dei contributi a carico delle imprese per ogni lavoratore che, nel periodo massimo 21 marzo/31 dicembre 2014, abbia avuto un orario di lavoro ridotto in misura superiore al 20% rispetto a quello contrattuale.
Tale agevolazione, ricorda l’Istituto, è alternativa a qualsiasi forma di beneficio contributivo previsto, a qualunque altro titolo, dall’ordinamento ed è subordinata al rispetto delle condizioni in materia di regolarità contributiva e di rispetto della parte economica degli accordi e contratti collettivi.
Relativamente agli aspetti operativi, si rileva che, sulla base della documentazione prodotta dalle aziende ammesse al benefico (decreto direttoriale), la sede Territoriale Inps, verificati tutti i presupposti, attribuirà il codice di autorizzazione “1W”.
I datori di lavoro autorizzati dovranno esporre nel flusso UniEmens le quote di sgravio spettanti per il periodo “dicembre 2014”, valorizzando all’interno di “DenunciaIndividuale”, “DatiRetributivi”, “AltreACredito”, i seguenti elementi: “CausaleACredito”, codice causale “L929” avente il significato di “conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’articolo 1 del DL 30 ottobre 1984, n.726(L.863/1984)”; nell’elemento , dovrà essere indicato il relativo importo.
Ai fini del recupero del beneficio riferito alle mensilità da marzo, o successive, a novembre 2014, i datori di lavoro dovranno utilizzeranno il codice causale “L930”, avente il significato di “Arr. conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’articolo 1 del DL 30 ottobre 1984, n.726 (L.863/1984)” da valorizzare nell’elemento “DenunciaAziendale”,”AltrePartiteACredito”, “CausaleACredito”.
Le operazioni di conguaglio dei periodi pregressi dovranno essere effettuate entro il giorno 16 marzo 2015.
18608-Circolare Inps n 153 del 02-12-2014.pdfApri