L’art. 26 del Decreto Legge 133/2014 cd. “sblocca cantieri” (convertito dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164) contiene disposizioni finalizzate a facilitare le procedure di valorizzazione degli immobili pubblici non utilizzati (anche del Ministero della Difesa) attraverso un meccanismo che vede coinvolti in prima linea i Comuni (cui compete l’iniziativa di presentare le proposte di recupero anche con cambio di destinazione d’uso per ciascun immobile individuato) accanto all’Agenzia del Demanio (che valuta le proposte dei Comuni oppure può formulare al Comune competente una proposta di recupero dell’immobile con diversa destinazione urbanistica, anche su iniziativa di soggetti privati sollecitati mediante pubblicazione di un apposto avviso).
L’art. 26 prevede che il Ministero dell’economia e l’Agenzia del Demanio effettuino la prima individuazione degli immobili oggetto di questa nuova procedura entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (12 novembre 2014) e quindi entro il 27 dicembre 2014.
Sulla Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio 2015, n. 4 è stato così pubblicato il Decreto 24 dicembre 2014 emanato del Ministro dell’economia, di concerto con il Ministro della Difesa, che contiene un primo elenco di immobili di proprietà dello Stato non utilizzati aventi caratteristiche idonee a soddisfare le finalità di valorizzazione previste dall’art. 26 (Allegato B) nonché un elenco di immobili in uso al Ministero della difesa ma non più utili per le sue finalità istituzionali (Allegato B).
Si ricorda che il comma 1-bis dell’art. 26, introdotto dal Parlamento durante la conversione in legge del decreto, attribuisce priorità di valutazione, riducendo le potenzialità innovative della procedura, ai:
· progetti di recupero di immobili a fini di edilizia residenziale pubblica (ERP), da destinare a nuclei familiari utilmente collocati nelle graduatorie comunali per l’accesso ad alloggi di edilizia economica e popolare e a nuclei sottoposti a provvedimenti di rilascio per morosità incolpevole;
· agli immobili da destinare ad autorecupero, affidati a cooperative composte esclusivamente da soggetti aventi i requisiti per l’accesso all’ERP.
I progetti aventi scopi differenti sono valutati, in sede di accordo di programma, in relazione:
· agli interventi di cui ai punti sopra elencati, finalizzati alla riduzione del disagio abitativo;
· alla dimostrazione che non sussistono le necessità o le condizioni per tali progetti.
In allegato l’articolo 26 del Decreto Legge 133/2014 e il DM 24 dicembre 2014