Indicazioni operative sul contributo "contrattuale" al Fondo Prevedi
Con la news Ance del 10 luglio 2014 è stato illustrato l’allegato 6 al ccnl “industria/cooperative” 1° luglio 2014 che ha previsto un contributo a carico del datore di lavoro al Fondo Prevedi, pari a 8 euro mensili da riparametrare sui vari livelli secondo la scala 100/200 prevista dal ccnl, a decorrere dal 1° gennaio 2015.
Si forniscono di seguito alcune indicazioni operative concordate con apposito accordo sindacale nazionale.
Il contributo “contrattuale” al Fondo Prevedi si calcola per gli operai dividendo il contributo medesimo per 173 e maggiorando l’importo del 18,5%.
L’ammontare così ottenuto verrà moltiplicato per le sole ore di lavoro ordinarie effettivamente prestate.
Il contributo “contrattuale” non avrà incidenza sugli istituti retributivi previsti dai vigenti contratti collettivi, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
Per gli impiegati, il contributo contrattuale è versato per quattordici mensilità. Per tali lavoratori le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni devono essere computate come mese intero.
Si rimarca che sul contributo in esame è dovuta esclusivamente la contribuzione Inps di solidarietà del 10%, stabilita per le somme a carico del datore di lavoro destinate a realizzare le finalità di previdenza complementare.
Il contributo “contrattuale” è deducibile dal reddito complessivo del lavoratore, per un importo non superiore ad euro 5.164,57.
Si riporta in allegato una tabella riassuntiva in cui, per ciascun livello retributivo, vengono esposti i valori mensili e orari del contributo “contrattuale”.
Si sottolinea infine che l’eventuale slittamento da parte delle imprese del pagamento afferente il mese di gennaio a causa di problematiche tecniche correlate all’adeguamento dei programmi paga, non costituisce mancato adempimento contrattuale ai fini della regolarità contributiva.
Si fa riserva di fornire indicazioni relativamente ai lavoratori apprendisti.
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