In relazione all’esame, in seconda lettura, in sede referente, presso la Commissione Territorio ed Ambiente del Senato, del disegno di legge recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali” (DDL 1676/S), l’ANCE è tornata ad illustrare, così come alla Camera dei Deputati (vedi, al riguardo, la notizia di “Interventi” del 16 luglio 2014), le proprie proposte sul testo.
Acustica scuole
Con riferimento alla norma del testo, volta a prevedere che nelle gare d’appalto per l’incremento dell’efficienza energetica delle scuole e comunque per la loro ristrutturazione o costruzione, deve essere previsto l’impiego di materiali e soluzioni progettuali idonei al raggiungimento dei valori indicati per i descrittori acustici dalla norma UNI 11367:2010, è stata evidenziata la necessità di eliminare il riferimento ai “materiali”. Infatti, la generica indicazione di utilizzo di materiali con caratteristiche di isolamento acustico non garantisce, di per sé, il conseguimento dei requisiti acustici richiesti. Mentre, al contrario, solo la corretta individuazione di soluzioni progettuali renderà possibile il raggiungimento dei valori indicati nella norma UNI. Tali soluzioni comprenderanno le caratteristiche che i materiali devono avere per conseguire i livelli prestazionali richiesti sia a fini termici che acustici.
Costi del ciclo di vita dei prodotti
È stata evidenziata la necessità di differire, a partire dal 1 gennaio 2017, l’entrata in vigore della disposizione del testo che prevede, tra l’altro, l’inserimento, tra i criteri di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83 del D.Lgs 163/2006, dei costi legati ai consumi di energia e delle risorse naturali e alle emissioni inquinanti e dei costi complessivi, inclusi quelli esterni e di mitigazione degli impatti dei cambiamenti climatici, riferiti all’intero ciclo di vita dell’opera.
L’introduzione di tale tipologia di costi pur essendo condivisibile in linea di principio, presenta difficoltà di applicazione stante la mancanza di un quadro chiaro di norme che definiscano criteri e metodi della valutazione degli stessi. Ad oggi, infatti, l’ente europeo di normazione (CEN) deve ancora predisporre la normativa per la valutazione della sostenibilità delle costruzioni.
Inoltre, tali metodologie risultano introdotte nell’ambito delle nuove direttive comunitarie in materia di appalto (2014/24/UE e 2014/23/UE) da recepirsi entro aprile 2016.
Manutenzione infrastrutture viarie
Ha evidenziato l’opportunità di prevedere una norma volta a chiarire, in attuazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 4151/2013, che i materiali derivanti da manutenzione o demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso, riutilizzati all’interno del ciclo di produzione del conglomerato bituminoso, possano essere classificati come sottoprodotti ai sensi dell’art. 184 bis del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell’Ambiente), invece che come rifiuto speciale non pericoloso.
Messa in riserva rifiuti non pericolosi
Con altra proposta è stata rilevata la necessità di prorogare al 31 dicembre 2016, il termine per l’avvio delle operazione di recupero dei rifiuti non pericolosi sottoposti ad operazioni di messa in riserva in impianti autorizzati ai sensi degli articoli 214 e 216 del D.Lgs 152/2006, ammettendo, in particolare, la possibilità di riutilizzare i rifiuti non pericolosi entro due anni dalla data di ricezione presso gli impianti autorizzati alla loro messa in riserva.
La norma si rende necessaria in quanto la congiuntura negativa che negli ultimi anni ha colpito il settore dell’edilizia, ha avuto forti ripercussioni anche con riguardo alla richiesta di materiali recuperati, con la conseguenza che gran parte degli impianti autorizzati al trattamento si sono ritrovati ad avere in deposito ingenti quantitativi di materiali, i quali, in assenza della proroga, dovranno essere necessariamente conferiti in discarica.
La proposta va nel senso indicato dalla direttiva europea 2008/98/CE relativa ai rifiuti, che ha imposto agli Stati membri importanti obiettivi di recupero dei rifiuti, tra cui quello del 70% dei rifiuti dell’edilizia entro il 2020.
Classificazione dei rifiuti
Con riferimento alle disposizioni sulla classificazione dei rifiuti, introdotte dal decreto legge 91/2014, ha sostenuto l’opportunità di prorogare il termine di entrata in vigore delle norme, al fine di consentire il necessario coordinamento con la nuova normativa europea in materia – regolamento europeo 1272/2008 CLP – che entrerà in vigore il prossimo 1° giugno e che diverrà l’unico punto di riferimento per la “classificazione, etichettatura ed imballaggio per le sostanze e le miscele pericolose”. Questo come già evidenziato nel corso dell’iter di conversione del decreto legge 192/2014, c.d. “Milleproroghe”, all’esame della Camera dei Deputati.
Distribuzione energia elettrica da fonti rinnovabili negli edifici
È, altresì, intervenuta sull’obbligo di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nei nuovi edifici e nel caso di ristrutturazioni rilevanti, di cui al Dlgs n. 28/2011 che stabilisce, per gli impianti asserviti agli edifici, obblighi quantitativi di produzione crescenti nel tempo in valore assoluto (e non come percentuale dei consumi degli edifici stessi come avviene per l’energia termica).
Tale previsione di incremento, combinata con la prossima disciplina degli “edifici a energia quasi zero”, implica che in futuro gli edifici si configureranno sempre più come “centrali” di produzione in un contesto di generazione diffusa sul territorio. Per questo motivo, occorre favorire l’uso di tale energia elettrica all’interno dello stesso edificio da parte di utenti differenti rispetto al soggetto che la produce. E’ questo il caso dei condominii, in cui un impianto a fonti rinnovabili, invece di immettere in rete l’energia elettrica prodotta e non autoconsumata, potrebbe fornirla ai singoli condòmini in base alle loro esigenze del momento.
Le proposte ANCE hanno trovato condivisione e saranno oggetto di valutazione nel prosieguo dell’iter del provvedimento.