In relazione all’esame, in prima lettura, in sede referente, presso le Commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio della Camera dei Deputati, del decreto legge 192/2014 recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative” (DDL 2803/C), l’ANCE ha illustrato le proprie proposte sul testo.
Split payment
È stato sollecitato un completo ripensamento del meccanismo dello “split payment”, di cui all’art. 1 comma 629, lett.b, della Legge 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), diretto ad evitarne gli effetti gravissimi sulle imprese che operano nei settori dei lavori pubblici e, più in generale, a subordinarne l’efficacia all’adozione di strumenti che garantiscano un recupero immediato del credito IVA, anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia di rimborso e compensazione dei crediti.
L’applicazione del nuovo strumento – che pone a carico della PA il versamento dell’IVA relativa alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle stesse – si traduce, infatti, per le imprese in un incremento del credito IVA, a fronte del quale non appare sufficientemente risolutiva la precisazione normativa secondo cui, nel Decreto attuativo, dovranno essere specificati i soggetti per i quali i rimborsi IVA verranno eseguiti in via prioritaria.
La norma, quindi, incidendo sulla liquidità, già fortemente pregiudicata dal fenomeno dei ritardati pagamenti della Pubblica Amministrazione, mette a rischio la sopravvivenza delle imprese che operano nel settore.
Proroga del termine relativo al Patto di stabilità interno verticale incentivato
È stata evidenziata la necessità di modificare l’art. 1, comma 484, della L 190/2014 (legge di stabilità 2015) differendo, dal 30 giugno 2014 al 31 dicembre 2014, il termine in base al quale i debiti commerciali degli enti locali possono beneficiare delle misure di allentamento del Patto di stabilità interno attuate dalle Regioni attraverso il Patto di stabilità verticale incentivato. Al riguardo, è stato, altresì, auspicato l’inserimento, in analogia con quanto fatto nel biennio 2013-2014, di un riferimento alle “obbligazioni di parte capitale assunte” dagli enti locali in modo da favorire non solo il pagamento dei debiti pregressi ma anche maggiori investimenti da parte degli enti locali nel 2015.
Contributo di licenziamento
Nell’ambito dei lavori edili fortemente caratterizzati dalla mobilità dei lavoratori e dalla temporaneità delle lavorazioni stesse, è stata rilevata l’importanza, soprattutto alla luce del protrarsi del grave momento di crisi che attraversa il settore, di confermare per un ulteriore anno l’esenzione dal pagamento del contributo di licenziamento di cui all’art. 2, comma 31, della Legge 92/2012, per le interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato per completamento delle attività e chiusura del cantiere.
Il finanziamento dell’indennità di Aspi risulta, peraltro, già ampiamente coperta da altre aliquote ordinarie e addizionali a carico delle imprese edili che, come noto, registrano un costo del lavoro superiore, per oneri sociali, di oltre 11 punti percentuali rispetto al resto dell’industria. La predetta modifica, inoltre, consente di equiparare il comparto edile agli altri settori industriali, per i quali, nei casi in cui sia dovuto il contributo di ingresso, i termini di esenzione sono validi fino al 31 dicembre 2016.
Termine classificazione rifiuti
È stata rilevata l’opportunità di prorogare al 30 giugno 2015 il termine di entrata in vigore delle disposizioni, introdotte dal decreto legge 91/2014 e relative alla classificazione dei rifiuti, al fine di consentire il necessario coordinamento con la nuova normativa europea in materia – regolamento europeo 1272/2008 CLP – che entrerà in vigore il prossimo 1 giugno e che diverrà l’unico punto di riferimento per la “classificazione, etichettatura ed imballaggio per le sostanze e le miscele pericolose”. In tal modo viene scongiurata l’entrata in vigore a distanza di pochi mesi di due diverse discipline normative, con i relativi differenti adempimenti e procedure, che rischierebbero di creare nuove ed inutili incertezze in una materia così complessa quale è quella ambientale.
Messa in riserva rifiuti non pericolosi
Con altra proposta è stata rilevata la necessità di prorogare al 31 dicembre 2016, il termine per l’avvio delle operazione di recupero dei rifiuti non pericolosi sottoposti ad operazioni di messa in riserva in impianti autorizzati ai sensi degli articoli 214 e 216 del D.Lgs 152/2006, ammettendo, in particolare, la possibilità di riutilizzare i rifiuti non pericolosi entro due anni dalla data di ricezione presso gli impianti autorizzati alla loro messa in riserva.
La norma si rende necessaria in quanto la congiuntura negativa che negli ultimi anni ha colpito il settore dell’edilizia, ha avuto forti ripercussioni anche con riguardo alla richiesta di materiali recuperati, con la conseguenza che gran parte degli impianti autorizzati al trattamento si sono ritrovati ad avere in deposito ingenti quantitativi di materiali, i quali, in assenza della proroga, dovranno essere necessariamente conferiti in discarica.
La proposta va nel senso indicato dalla direttiva europea 2008/98/CE relativa ai rifiuti, che ha imposto agli Stati membri importanti obiettivi di recupero dei rifiuti, tra cui quello del 70% dei rifiuti dell’edilizia entro il 2020.
Le proposte ANCE hanno trovato condivisione e saranno oggetto di valutazione nel prosieguo dell’iter del provvedimento.