Designazione, in ciascuna delle sezioni delle Commissioni censuarie locali, di componenti con professionalità coerenti con i compiti rispettivamente assegnati a ciascuna di esse (catasto urbano e dei terreni).
Questo il principio espresso dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 18 febbraio 2015, n.3/E, che fornisce i primi chiarimenti in ordine alle modalità di costituzione e funzionamento delle future Commissioni censuarie, disciplinate dal D.Lgs. 198/2014, in attuazione della legge delega fiscale (art.2 legge 23/2014 – riforma del catasto)[1].
In merito, nel corso di un incontro fra l’ANCE e l’Agenzia delle Entrate, tenutosi lo scorso 19 febbraio, è stata ribadita la garanzia della presenza obbligatoria delle associazioni di categoria del settore immobiliare nelle diverse articolazioni delle Commissioni censuarie (centrale e locali, in conformità con quanto previsto dall’art.2, co.3, lett.a, della legge 23/2014).
E’ stata confermata, altresì, la possibilità, per le organizzazioni maggiormente rappresentative operanti nel settore immobiliare (da individuare mediante apposito Decreto del Ministero dell’economia e finanze), di ricorrere presso la Commissione censuaria centrale contro le decisioni delle Commissioni censuarie locali con riferimento alle «metodologie di elaborazione dei prospetti delle categorie e classi delle unità immobiliari urbane e dei relativi prospetti delle tariffe d’estimo di singoli comuni» (art.15, co.1, lett.a, e co.2).
Si ricorda che le nuove Commissioni censuarie si insedieranno entro un anno dall’entrata in vigore del D.Lgs. 198/2014 (ossia entro il 28 gennaio 2016), mediante Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, che stabilirà un’unica data di insediamento a livello nazionale (art.21). Fino ad allora, continueranno ad operare le attuali Commissioni censuarie, disciplinate dal D.P.R. 650/1972.
Alla luce dei chiarimenti della C.M. 3/E/2015 e delle risposte forniteci in via breve nel corso dell’incontro con l’Agenzia delle Entrate, l’ANCE ha provveduto ad aggiornare il proprio Dossier riepilogativo sulle nuove Commissioni censuarie.
Per completezza, si evidenzia che il Consiglio dei Ministri ha, per ora, rimandato l’esame preliminare dello Schema di D.Lgs. che definirà, tra l’altro, i criteri relativi alla determinazione delle funzioni statistiche, su cui si baseranno i nuovi valori immobiliari (valore patrimoniale e rendita media ordinaria) per la riforma del catasto.
In ogni caso, si segnala che, nel corso dell’esame parlamentare del DdL di conversione del D.L. 4/2015 cd. “IMU terreni agricoli” (atto n.1749/S), è stato approvato un emendamento che proroga di tre mesi (ossia al 27 giugno 2015) il termine per l’esercizio della delega fiscale (fissato, dall’art.1 della legge 23/2014, a dodici mesi dall’entrata in vigore del medesimo Provvedimento e, ad oggi, in scadenza il 27 marzo 2015).
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