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DDL sulla revisione della Parte II della Costituzione (DDL 2613/C) - DL 3/2015 su misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti (DDL 2844/C).

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Sintesi parlamentare n. 10/C della settimana dal 2 marzo al 10 marzo 2015

10 Marzo 2015
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CAMERA DEI DEPUTATI
_______________________
 
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DA UN RAMO DEL PARLAMENTO
 
– DDL su “Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte seconda della Costituzione” (DDL 2613/C).
 
L’Aula ha licenziato, in seconda lettura, in prima deliberazione, il provvedimento in oggetto con alcune modifiche al testo approvato dalla Commissione Affari costituzionali.
 
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
 
Art. 10
Ad integrazione dell’art. 70 Cost., viene disposto che la funzione legislativa sia esercitata collettivamente dalle due Camere, oltre che nei casi già previsti dalla norma del testo, come modificato dalla Commissione referente, anche che per le forme di consultazione popolare di cui all’art. 71, per la legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell’Italia alla formazione ed attuazione della normativa e delle politiche dell’UE, per quella che determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l’ufficio di senatore di cui all’art. 65, primo comma, nonché per le leggi di cui agli articoli 114, terzo comma (sull’ordinamento di Roma Capitale), 117, quinto e nono comma (rispettivamente, sulla partecipazione delle Regioni e Province autonome alla formazione, attuazione ed esecuzione degli atti normativi dell’UE, e sulla conclusione di accordi internazionali ed intese da parte delle Regioni), 119, sesto comma (sui principi generali per l’attribuzione del patrimonio degli Enti pubblici territoriali), 120, secondo comma (sull’esercizio dei poteri sostitutivi del Governo nei confronti degli Enti territoriali), 122, primo comma (sui principi fondamentali dei sistemi di elezione degli organi delle Regioni e dei relativi casi di ineleggibilità e incompatibilità), e 132, secondo comma (sul distacco di Comuni dalla Regione dei appartenenza).
Emendamento 10.22 e subemendamento 0.10.22.2 a firma di parlamentari
 
Art. 30
Intervenendo sul dettato di cui all’art. 116 Cost., come già modificato dalla Commissione referente, tra le materie nelle quali è ammessa la possibilità di attribuire ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni, vengono ricomprese le politiche attive del lavoro e l’istruzione e formazione professionale.
Emendamento 30.900 della Commissione
 
Art. 31
All’art. 117 Cost., come modificato dalla Commissione referente, vengono inserite, tra le materie di legislazione esclusiva dello Stato, disposizioni generali e comuni sull’istruzione e formazione professionale, e tra le materie rientranti nella potestà legislativa delle Regioni, in sostituzione dell’istruzione e formazione professionale, l’organizzazione in ambito regionale della formazione professionale.
Emendamento 30.900 della Commissione
 
Vengono, altresì, incluse nell’elenco delle materie di legislazione esclusiva statale, il coordinamento informativo statistico e informatico, oltre che dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale, anche dei processi e delle relative infrastrutture e piattaforme informatiche.
Emendamento 31.26 a firma di parlamentari
 
Per l’iter parlamentare precedente si vedano le Sintesi nn. 27/2014, 31/2014 e 48/2014.
 
Scheda emendamenti in Aula
 
Il testo di riforma costituzionale prevede, in particolare: superamento del bicameralismo perfetto; nuova composizione, elettività e funzioni del Senato della Repubblica; funzione legislativa affidata principalmente alla Camera dei Deputati, salvo i casi dell’esercizio collettivo della stessa affidato alle due Camere; soppressione della competenza concorrente Stato-Regioni con il ritorno alla competenza esclusiva dello Stato della quasi totalità delle materie.
 
Il provvedimento torna ora alla lettura del Senato.
 
 
 
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO
 
– Decreto legge n.3  del 24 gennaio 2015 recante “Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti” (DDL 2844/C).
 
Le Commissioni riunite Finanze e Attività Produttive hanno approvato, in prima lettura, in sede referente, il decreto legge in oggetto con modifiche al testo del Governo.
 
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
 
Art. 2
Con riferimento alla norma del testo che prevede, in attuazione della direttiva 2014/92/CE, la libera portabilità dei conti correnti senza oneri e spese a carico del cliente, viene precisato che la procedura di trasferimento avviene su richiesta del cliente.
Emendamento 2.24 a firma di Parlamentari
 
Viene, altresì, disposto l’obbligo di un indennizzo al cliente – in luogo del risarcimento come previsto originariamente dal testo – in caso di mancato rispetto delle modalità e dei termini per il trasferimento dei conti di pagamento sanciti dalla disciplina europea.
Viene demandato a un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentita la Banca d’Italia, la definizione dei criteri di quantificazione del predetto indennizzo nonché le modalità e i termini di adeguamento alle disposizioni in materia di trasparenza informativa alla clientela. Inoltre, viene previsto che i prestatori di servizi di pagamento siano obbligati ad adeguarsi alla normativa introdotta entro il termine di due mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto.
Emendamento 2.53 dei Relatori
 
Articolo aggiuntivo
Vengono dettate apposite disposizioni volte ad agevolare l’apertura di un conto di pagamento o di un conto corrente transfrontaliero da parte dei consumatori.
Emendamento 2.03 a firma di Parlamentari
 
Art. 3
Viene riscritta la norma del testo che attribuisce a SACE, a supporto delle esportazioni e dell’internazionalizzazione dell’economia italiana, la competenza a svolgere attività creditizia, attribuendo tale funzione a Cassa Depositi e Prestiti (CDP). Al riguardo, viene previsto che Cassa Depositi e Prestiti Spa svolge, direttamente o tramite la SACE, il proprio intervento anche attraverso l’esercizio del credito diretto. L’attività può essere esercitata anche tramite una diversa società controllata, in quest’ultimo caso previa autorizzazione della Banca d’Italia.
Viene conseguentemente modificata la disciplina della cd. export banca, contenuta nell’articolo 8 del D.L. 78/2009, consentendo l’utilizzo dei fondi provenienti dalla gestione separata di Cassa Depositi e Prestiti per tutte le operazioni volte a sostenere l’internazionalizzazione delle imprese, e non solo quelle – come precedentemente stabilito – assistite da garanzia o assicurazione della SACE o di altro istituto assicurativo le cui obbligazioni siano garantite da uno Stato.
Emendamenti 3.6 identico a 3.7, 3.9, 3.8 a firma di Parlamentari
 
Art. 4
Vengono modificate le disposizioni del testo concernenti la definizione di PMI innovative, con particolare riferimento, tra l’altro: all’indicazione dei relativi requisiti, all’elenco delle informazioni da inserire ai fini dell’iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese, nonché alle connesse agevolazioni fiscali.
Emendamenti 4.126 e 4.127 dei Relatori, 4.4, 4.29 e 4.72 a firma di Parlamentari
 
Art. 7
Con riferimento alla norma del testo sull’istituzione di una Società di servizio per la patrimonializzazione e la ristrutturazione delle imprese, viene eliminato il riferimento esclusivo alle “imprese industriali”, tra quelle per il rilancio delle quali la Società deve intraprendere iniziative.
Con riferimento agli scopi della Società viene specificato che la stessa deve favorire, processi di consolidamento non solo industriale, ma anche occupazionale e viene, altresì, previsto che le operazioni promosse dalla Società avvengano anche attraverso la predisposizione di piani di sviluppo e di investimento che consentano il raggiungimento delle prospettive industriali e di mercato.
Con riferimento ai possibili sottoscrittori del capitale della Società viene specificato che tra gli investitori istituzionali e professionali sono compresi gli enti previdenziali in quota minoritaria.
Emendamento 7.27 e 7.25 a firma di Parlamentari
 
Viene previsto che il Ministero dello sviluppo presenti annualmente alle Camera una relazione sull’attività della Società comprendente il monitoraggio delle iniziative in corso.
Emendamento 7.17 a firma di Parlamentari
 
Art. 8
Viene modificata la norma del testo in materia di finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese, per gli investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo ( c.d. “nuova legge Sabatini”), specificando che i requisiti, le condizioni di accesso e le modalità di erogazione dei contributi che possono essere concessi con provvista diversa dal plafond CDP nonché la misura massima dei contributi stessi, siano individuati tramite un’integrazione al DM 27 novembre 2013 del Ministero dello sviluppo economico, emanato in attuazione dell’articolo 2 del DL 69/2013.
Emendamento 8.5 a firma di Parlamentari
 
Al fine di favorire l’accesso al credito non bancario da parte delle PMI, viene disposto che la garanzia del Fondo per le PMI, di cui all’art. 3 comma 100 lett. a della L 662/1996, possa essere concessa anche alle imprese di assicurazione per le attività previste dall’articolo 114, comma 2-bis, del TUB, nonché agli organismi di investimento collettivo, a fronte di operazioni finanziarie rientranti tra quelle ammissibili alla garanzia del medesimo Fondo sulla base della vigente normativa nazionale e dell’Unione Europea.
Emendamento 8.6 a firma di Parlamentari
 
Aggiuntivi
Viene modificata la disciplina del Fondo centrale di garanzia per le PMI, di cui all’art. 1, comma 1, lett. b, del Dl 69/2913, convertito dalle L 98/2913, sull’adozione di specifiche disposizioni volte a limitare il rilascio della garanzia del Fondo alle operazioni finanziarie di nuova concessione o erogazione, specificando che si tratta di garanzia diretta.
Viene soppressa la disposizione (art.1, comma 53, terzo periodo della Legge 147/2013) secondo la quale con delibera CIPE sono emanate specifiche direttive per assicurare il più ampio accesso delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno agli interventi del Fondo di garanzia, anche tramite l’individuazione di eventuali priorità di accesso alla garanzia tenuto conto dei soggetti beneficiari e delle operazioni finanziarie ammissibili.
Viene previsto che il diritto alla restituzione nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e per i crediti riguardanti le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d’opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni di prestazione (previsti dall’articolo 2751-bis del codice civile), fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi.
E’ specificato che la costituzione e l’efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti.
Emendamento 8.0.42 dei Relatori
 
A modifica dell’art. 2-bis del DL 1/2915, convertito dalla L 20/2015, viene riconosciuta priorità di istruttoria e delibera alle richieste di accesso al Fondo centrale di garanzia per le PMI effettuate da quelle imprese che siano fornitrici di beni o servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell’attività di società che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale soggette ad amministrazione straordinaria (ILVA s.p.a). Per semplificare ulteriormente l’accesso al Fondo per le predette imprese, si specifica che il Consiglio di gestione del Fondo deve pronunciarsi entro 30 giorni dalle richiesta e che decorso tale termine la richiesta si intende accolta.
Emendamento 8.0.43 dei Relatori
 
Scheda emendamenti in Commissione
 
Il provvedimento prevede misure per il sistema bancario e gli investimenti, tra cui: la portabilità conti correnti; la costituzione di una Società di servizio per la patrimonializzazione e la ristrutturazione delle imprese; l’esercizio del credito a supporto dell’export e dell’internazionalizzazione dell’economia italiana; il ricorso facoltativo alla provvista CDP per banche e intermediari finanziati che erogano finanziamenti alle PMI, nonché la costituzione di PMI innovative.
 
Il decreto legge, che scade il 25 marzo 2015, passa ora all’esame dell’Aula.
 
 

 

 

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