SENATO DELLA REPUBBLICA
_______________________
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DA UN RAMO DEL PARLAMENTO
– DDL su “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente” (DDL 1345/S).
L’Aula ha licenziato, in seconda lettura, il provvedimento in oggetto con alcune modifiche al testo approvato dalle Commissioni riunite Giustizia e Territorio ed Ambiente.
Tra queste in particolare si segnalano le seguenti:
Art. 1
In relazione ai delitti colposi contro l’ambiente viene previsto che, se i fatti relativi ad inquinamento ambientale o disastro ambientale sono commessi per colpa, le pene previste nel testo sono diminuite da un terzo a due terzi. Inoltre, se dalla commissione dei reati medesimi deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.
Emendamento 1.703 (testo 3) del Governo
Vengono modificate le norme del testo sul traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, disponendo che le pene ivi previste (reclusione da 2 a 6 anni a multa da 10.000 a 50.000 euro) sono aumentate se dal reato deriva il pericolo di compromissione o deterioramento :
– delle acque o dell’aria o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo ;
– di un ecosistema , della biodiversità anche agraria, della flora o della fauna.
Emendamento 1.286 dei Relatori
Viene inserita una norma relativa all’aggravante ambientale con cui si dispone che quando un fatto già previsto come reato è commesso allo scopo di eseguire uno o più tra i delitti previsti dal presente titolo, dal D.Lgs 152/2006 o da altra legge posta a tutela dell’ambiente, ovvero se dalla commissione del fatto deriva la violazione di una o più norme D.lgs suddetto o da altra legge che tutela l’ambiente, la pena, nel primo caso è aumentata da un terzo alla metà, e nel secondo caso è aumentata di un terzo. In ogni caso il reato è procedibile d’ufficio
Emendamento 1.333 (testo 2), a firma di parlamentari
Viene ulteriormente riformulata la norma, già modificata in Commissione, sul ravvedimento operoso, disponendo, in particolare, che le pene previste per i delitti contro l’ambiente, per il delitto di associazione per delinquere o associazione di tipo mafioso diretta a commettere delitti contro l’ambiente ovvero all’acquisizione della gestione o del controllo di attività economiche, di concessioni, autorizzazioni, appalti, o servizi pubblici in materia ambientale (circostanze aggravanti), nonché per il delitto di traffico illecito di rifiuti all’art.260 del D.Lgs 152/2006, sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l’attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi, e diminuite di un terzo sino alta metà quando aiuta concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell’individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.
Viene previsto, altresì, che ove il giudice, su richiesta dell’imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado disponga la sospensione del procedimento per un tempo congruo, comunque non superiore a due anni e prorogabile per un periodo massimo di un ulteriore anno, al fine di consentire le attività di messa in sicurezza bonifica e ripristino dei luoghi, in corso di esecuzione, il corso della prescrizione è sospeso.
Emendamenti 1.310, a firma di parlamentari e 1.800 (testo 2) del Relatore
Viene previsto che l’istituto della confisca per i delitti contro l’ambiente non trova applicazione quando l’imputato abbia provveduto alla messa in sicurezza e, ove necessario, alle attività di bonifica e di ripristino dello stato dei luoghi.
1.194 (testo 2), a firma di parlamentari
In merito alla norma sul ripristino dello stato dei luoghi, viene precisato che al ripristino si applicano le norme di cui al titolo II della Parte sesta del D.Lgs 152/2006, relativo alla prevenzione e ripristino ambientale nell’ambito delle norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni all’ambiente.
Emendamento 1.338, dei Relatori
In materia di omessa bonifica, viene previsto che salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi è punito, con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 20.000 a 80.000.
Emendamento 1.336, a firma di parlamentari
Viene introdotta nel D.Lgs 152/2006, la parte sesta bis relativa alla disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale.
Emendamento 1.702, del Governo
Il testo prevede che si inserisca nel Codice penale un nuovo titolo dedicato ai delitti contro l’ambiente nel quale sono disciplinate, tra l’altro, le fattispecie criminose di inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico e abbandono di materiale di alta radioattività, impedimento al controllo e viene posto in capo al condannato l’obbligo al recupero e – ove possibile – al ripristino dello stato dei luoghi.
Viene, inoltre, integrata la disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche di cui al D.Lgs 231/2011 in caso di reati ambientali.
Il provvedimento torna ora alla lettura della Camera dei Deputati.
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO
– DDL su “Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca” (collegato alla manovra di finanza pubblica) (DDL 1328/S).
La Commissione Agricoltura del Senato ha approvato, in prima lettura, in sede referente, il provvedimento in oggetto con modifiche al testo del Governo.
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
Art. 3 (già art. 2)
Viene disposto che i proprietari di strade private debbano consentire il passaggio di tubazioni, oltre che per l’allacciamento di utenze alla rete del gas, anche per la trasmissione di energia geotermica.
Emendamento 2.3 a firma di parlamentari
Art. 8 (già art. 6)
Articolo aggiuntivo
Viene inserita un’apposita norma finalizzata ad includere nell’elenco delle categorie di forniture e servizi che, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto, ai sensi dell’art. 118, comma 12, del D.Lgs 163/2006, l’affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000 euro annui ad imprenditori agricoli nei comuni montani o svantaggiati.
Emendamento 6.0.22 a firma di parlamentari
Viene previsto – a decorrere dall’anno 2015 – l’inserimento, nell’ambito delle infrastrutture strategiche di cui all’art. 1, comma 1 della L 443/2001 degli interventi prioritari finalizzati alla modernizzazione delle infrastrutture logistiche del comparto agroalimentare di cui vengono indicate apposite finalità tra cui: sviluppo dei poli logistici rivolti al potenziamento dell’intermodalità, sostituzione del trasporto su gomma con il trasporto ferroviario e marittimo; sviluppo di piattaforme innovative per l’esportazione.
Emendamento 8.0.2. a firma di parlamentari
In corso di esame è stato, altresì, sostituito il titolo del disegno di legge con il seguente “Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell’acquacoltura”.
Il testo contiene disposizioni volte a dare maggiore impulso alla competitività del settore agricolo e dell’acquacoltura, nonché una delega al Governo, per il riordino e la semplificazione della normativa in materia.
Il provvedimento passa ora all’esame dell’Aula.