L’Aula della Camera dei Deputati ha licenziato, in seconda lettura, in prima deliberazione, il disegno di legge costituzionale recante “Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione “ (DDL 2613/C, Relatori l’On. Emanuele Fiano del Gruppo parlamentare PD e l’On. Francesco Paolo Sisto del Gruppo parlamentare FI-PdL), con modifiche al testo trasmesso dal Senato.
Tra queste si evidenziano, in particolare:
ESERCIZIO FUNZIONE LEGISLATIVA (Art. 70 e 72 Cost)
Vengono riformulate le norme relative all’esercizio della potestà legislativa, prevedendo, tra l’altro, che la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere, per le leggi specificatamente elencate, tra cui: le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali; le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche; i referendum popolari, le altre forme di consultazione di cui all’articolo 71 Cost.; le leggi che determinano l’ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni; la legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea; quella che determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l’ufficio di senatore; le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi alla appartenenza dell’Italia all’UE; l’ordinamento di Roma Capitale; le leggi di cui all’art.116, 2° comma Cost., che attribuiscono particolari forme di autonomia alle Regioni nelle materie relative, tra l’altro, a politiche attive del lavoro e istruzione e formazione professionale, tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, ambiente e ecosistema, ordinamento sportivo, disposizioni generali e comuni sulle attività culturali e sul turismoe governo del territorio; le leggi che stabiliscono norme di procedura per l’attuazione e l’esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione europea da parte delle regioni, nonché quelle che disciplinano forme e casi della conclusione di accordi tra regione e stati o intese con enti territoriali di altri stati in materie di competenza regionale; le leggi sul patrimonio proprio di Comuni, Città metropolitane e Regioni e sul potere sostitutivo dello Stato nei confronti di organi di tali enti.
Le stesse leggi possono essere abrogate, modificate o derogate solo in forma espressa e da leggi approvate con funzione legislativa esercitata collettivamente.
Restano confermate le previsioni secondo cui ogni disegno di legge approvato viene trasmesso al Senato che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei Deputati si pronuncia comunque in via definitiva. Qualora il Senato non disponga di procedere all’esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata.
L’esame del Senato per le leggi che danno attuazione all’articolo 117, quarto comma – ossia leggi con cui lo Stato interviene nelle materie non riservate alla sua legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell’interesse nazionale – è disposto nel termine di dieci giorni dalla data di trasmissione. Per i medesimi disegni di legge, la Camera può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei suoi componenti, solo pronunciandosi a sua volta, nella votazione finale, a maggioranza assoluta dei propri componenti.
I disegni di legge di bilancio, approvati dalla Camera dei deputati sono esaminati dal Senato che può deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione.
I Presidenti delle Camere decidono, d’intesa tra loro, le eventuali questioni di competenza, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti.
Esclusi i casi di potestà legislativa esercitata collettivamente (di cui sopra) e, in ogni caso, le leggi in materia elettorale, le leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali e le leggi di cui agli articoli 79 (amnistia e indulto) e 81, sesto comma (contenuto della legge di bilancio e norme fondamentali e criteri volti ad assicurare l’equilibrio tra entrate e spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni), il Governo può chiedere alla Camera dei deputati di deliberare, entro cinque giorni dalla richiesta, che un disegno di legge indicato come essenziale per l’attuazione del programma di governo sia iscritto con priorità all’ordine del giorno e sottoposto alla pronuncia in via definitiva della Camera dei deputati entro il termine di settanta giorni dalla deliberazione. In tali casi, i termini per l’espressione del parere da parte del Senato sono ridotti della metà. Il termine può essere differito, di non oltre quindici giorni, in relazione ai tempi di esame da parte della commissione nonché alla complessità del disegno di legge.
RIPARTIZIONE COMPETENZA LEGISLATIVA TRA STATO E REGIONI (Art. 117 Cost)
Resta confermata l’abrogazione della potestà legislativa concorrente Stato- Regioni e vengono ulteriormente ampliate le materie rientranti nella potestà legislativa esclusiva dello Stato, prevedendo, in particolare:
– tutela e promozione della concorrenza (Art.117, 2° comma, lett. e);
– disposizioni generali e comuni per le politiche sociali, oltre che per la tutela della salute e per la sicurezza alimentare (lett. m);
– tutela e sicurezza del lavoro, politiche attive del lavoro; disposizioni generali e comuni sull’istruzione e formazione professionale (lett. o);
– coordinamento statistico e informatico, oltre che dei dati, dei processi e delle relative infrastrutture e piattaforme informatiche dell’amministrazione statale, regionale e locale (lett. r).
Restano sostanzialmente confermate le materie affidate alla potestà legislativa delle Regioni (art. 117, 3° comma Cost.).
Confermata, altresì, la norma secondo cui, su proposta del Governo la legge dello Stato può intervenire in materia non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell’interesse nazionale (“clausola di supremazia”).
Nel testo restano invariate, inoltre, le norme sulla soppressione del CNEL e l’abolizione delle province.
Il disegno di legge costituzionale torna ora all’esame del Senato, in terza lettura, prima deliberazione, che si concluderà con l’approvazione di un identico testo da parte dei due rami del Parlamento. Successivamente si procederà ad una seconda deliberazione sullo stesso testo a norma dell’art. 138 Cost.