CAMERA DEI DEPUTATI
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PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DA UN RAMO DEL PARLAMENTO
– Decreto legge n.3 del 24 gennaio 2015 recante “Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti” (DDL 2844/C).
L’Aula ha licenziato, in prima lettura, il decreto legge in oggetto con modifiche al testo approvato dalle Commissioni riunite Finanze e Attività Produttive.
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
Art. 2
Viene riscritto l’art. 2 del testo relativo al recepimento della Direttiva n. 2014/92/UE. In particolare, le norme fissano un termine di 12 giorni lavorativi, dalla ricezione dell’autorizzazione del consumatore, entro il quale gli istituti bancari e i prestatori di servizi di pagamento devono perfezionare le procedure di trasferimento di un conto di pagamento che devono essere eseguite senza spese di portabilità a carico del cliente.
In caso di mancato rispetto delle modalità e dei termini per il trasferimento, il prestatore di servizi inadempiente è tenuto ad indennizzare il cliente in misura proporzionale al ritardo stesso e alla disponibilità esistente sul conto al momento della richiesta di trasferimento.
Si demanda a uno o più decreti del MEF, sentita la Banca d’Italia – da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto – la definizione dei criteri di quantificazione del predetto indennizzo nonché le modalità e i termini di adeguamento alle disposizioni in materia di trasparenza informativa alla clientela. Viene, altresì, disposto che i prestatori di servizi di pagamento si adeguano alle norme sulla portabilità entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.
Le disposizioni in materia di portabilità trovano applicazione anche al trasferimento, su richiesta del consumatore, di strumenti finanziari da un conto di deposito titoli ad un altro.
Emendamento 2.1000 delle Commissioni e relativi subemendamenti 0.2.1000.6 e 0.2.1000.7 a firma di Parlamentari
Articolo aggiuntivo
Viene modificato il comma 2, dell’art. 2-bis del DL 26/1979, convertito dalla L 95/1979 concernente la garanzia dello Stato per le imprese in amministrazione straordinaria. In particolare è aumentato da cinquecento a cinquecentocinquanta milioni di euro, il limite massimo delle garanzie che possono essere prestate dallo Stato per garantire in tutto o in parte i debiti che le società in amministrazione straordinaria contraggono con istituzioni creditizie per il finanziamento della gestione corrente e per la riattivazione ed il completamento di impianti, immobili ed attrezzature industriali. Inoltre è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2015 e 21 milioni di euro per l’anno 2016 al fine di integrare le risorse statali destinate alle suddette garanzie.
Emendamento 7.0502 a firma di Parlamentari
Il provvedimento prevede misure per il sistema bancario e gli investimenti, tra cui: la portabilità dei conti correnti; la costituzione di una Società di servizio per la patrimonializzazione e la ristrutturazione delle imprese; l’esercizio del credito a supporto dell’export e dell’internazionalizzazione dell’economia italiana; il ricorso facoltativo alla provvista CDP per banche e intermediari finanziati che erogano finanziamenti alle PMI, nonché la costituzione di PMI innovative.
Il decreto legge, che scade il 25 marzo 2015, passa ora alla seconda lettura del Senato.
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO
– Decreto legge n. 4 del 24 gennaio 2015 recante “Misure urgenti in materia di esenzione IMU. Proroga di termini concernenti l’esercizio della delega in materia di revisione del sistema fiscale (DDL 2915/C).
La Commissione Finanze ha approvato, in seconda lettura, in sede referente, il decreto legge in oggetto nel testo licenziato dal Senato.
Il provvedimento stabilisce, a decorrere dall’anno 2015, i nuovi criteri di esenzione per l’imposta municipale propria (IMU) sui terreni agricoli e proroga di tre mesi, e quindi fino al 27 giugno p.v., il termine per l’adozione del decreti legislativi recanti la revisione del sistema fiscale, di cui all’art. 1, comma 1, Legge 23/2014 (“Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita”).
Il decreto legge, che scade il 25 marzo 2015, passa ora all’esame dell’Aula.
– DDL su “Modifiche al codice penale, in materia di prescrizione del reato, e delega al Governo per la revisione della disciplina dell’equa riparazione dovuta in caso di violazione del termine ragionevole del processo” (DDL 2150/C e abb).
La Commissione Giustizia ha approvato, in prima lettura, in sede referente, il provvedimento in oggetto con modifiche al testo iniziale.
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
Art. 1
Viene previsto che i termini per la prescrizione del reato stabiliti all’articolo 157 del Codice penale, sono aumentati della metà per i reati contro la Pubblica amministrazione di cui agli art.318 (Corruzione per un atto d’ufficio), 319 (Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio) e 319-ter (Corruzione in atti giudiziari) del Codice penale.
Identici emendamenti 1.50 (nuova formulazione) del Governo e 1.2 (nuova formulazione), 1.1 (nuova formulazione), 1.9 (nuova formulazione), a firma di parlamentari
Art.3
Vengono previste modifiche alla disciplina della sospensione della prescrizione di cui all’art.159 del Codice penale.
Emendamenti 3.50 e 3.51 (nuova formulazione) del Governo e 3.8 (nuova formulazione) a firma di parlamentari
Articolo aggiuntivo
Viene stabilito che le disposizioni del testo si applicano ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore del provvedimento.
Identici emendamenti 3.7 (nuova formulazione), 4.1 (nuova formulazione), 4.02 (nuova formulazione), a firma di parlamentari e 4.05 (nuova formulazione) del Governo
Il testo contiene norme di modifica del Codice penale volte ad aumentare i termini della prescrizione (art.157 C.p.), prevedendo, in particolare, che la prescrizione estingue il reato in un termine corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge aumentato di un quarto. I termini della prescrizione non possono essere comunque inferiori a 7 anni in caso di delitto e a 4 anni in caso di contravvenzione, ancorchè puniti con la sola pena pecuniaria.
Il provvedimento passa ora all’esame dell’Aula.