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Approvato dall’Aula il provvedimento che prevede: l’istituzione della Società per la ristrutturazione delle imprese; l’ampliamento della garanzia dello Stato per imprese in amministrazione straordinaria; modifiche al Fondo di Garanzia PMI e alla “nuova Sabatini”; la portabilità dei conti di pagamento.

Archivio, Governo e Parlamento

DL 3/2015 banche popolari ed investimenti: primo via libera dalla Camera dei Deputati

13 Marzo 2015
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L’Aula della Camera dei Deputati ha licenziato, in prima lettura il DL 3/2015 recante “Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti” (DDL 2844/C – Relatori On. Marco Causi e Luigi Taranto del Gruppo parlamentare PD) con alcune modifiche al testo approvato dalle Commissioni Finanze e Attività Produttive.
 
Il provvedimento, oltre ad operare un complessivo intervento di riforma delle banche popolari, che ne coinvolge la forma giuridica e la governance, prevede un insieme di disposizioni volte ad incentivare l’afflusso di investimenti, anche esteri, nel sistema imprenditoriale italiano. Si tratta, in particolare, selle seguenti misure:
 
-Portabilità dei conti di pagamento
Viene riscritto l’art. 2 del testo relativo al recepimento  della Direttiva n. 2014/92/UE. In particolare, le norme fissano un termine di 12 giorni lavorativi, dalla ricezione dell’autorizzazione del consumatore, entro il quale gli istituti bancari e i prestatori di servizi di pagamento devono perfezionare le procedure di trasferimento di un conto di pagamento che devono essere eseguite senza spese di portabilità a carico del cliente.
In caso di mancato rispetto delle modalità e dei termini per il trasferimento, il prestatore di servizi inadempiente è tenuto ad indennizzare il cliente in misura proporzionale al ritardo stesso e alla disponibilità esistente sul conto al momento della richiesta di trasferimento.
Si demanda a uno o più decreti del MEF, sentita la Banca d’Italia – da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto – la definizione dei criteri di quantificazione del predetto indennizzo nonché le modalità e i termini di adeguamento alle disposizioni in materia di trasparenza informativa alla clientela. Viene, altresì, disposto che i prestatori di servizi di pagamento si adeguano alle norme sulla portabilità entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.
Le disposizioni in materia di portabilità trovano applicazione anche al trasferimento, su richiesta del consumatore, di strumenti finanziari da un conto di deposito titoli ad un altro.
 
-Esercizio del credito a supporto delle esportazioni e dell’internazionalizzazione dell’economia da parte di Cassa Depositi e Prestiti
Viene riscritta la norma del testo che attribuisce a SACE spa, a supporto delle esportazioni e dell’internazionalizzazione dell’economia italiana, la competenza a svolgere attività creditizia, attribuendo tale funzione alla Cassa Depositi e Prestiti (CDP). Al riguardo, viene previsto che Cassa Depositi e Prestiti Spa svolge, direttamente o tramite la SACE, il proprio intervento anche attraverso l’esercizio del credito diretto. L’attività può essere esercitata anche tramite una diversa società controllata e, in quest’ultimo caso, previa autorizzazione della Banca d’Italia.
Viene conseguentemente modificata la disciplina della cd. export banca, contenuta nell’articolo 8 del D.L. 78/2009, consentendo l’utilizzo dei fondi provenienti dalla gestione separata di Cassa Depositi e Prestiti per tutte le operazioni volte a sostenere l’internazionalizzazione delle imprese, e non solo quelle – come precedentemente stabilito – assistite da garanzia o assicurazione della SACE spa o di altro istituto assicurativo le cui obbligazioni siano garantite da uno Stato.
 
-Società per azioni per la patrimonializzazione e la ristrutturazione delle imprese
Viene prevista l’istituzione di una Società per azioni per la patrimonializzazione e la ristrutturazione delle imprese con sede in Italia il cui capitale sarà sottoscritto da investitori istituzionali e professionali, ivi compresi gli enti previdenziali in quota minoritaria. La Società intraprende iniziative per il rilancio di imprese (e non “imprese industriali” come previsto nel testo iniziale del decreto legge)che, nonostante temporanei squilibri patrimoniali o finanziari, siano caratterizzate da adeguate prospettive industriali e di mercato, ma necessitano di ridefinizione della struttura finanziaria o di adeguata patrimonializzazione o comunque di interventi di ristrutturazione.
Viene, altresì, previsto che il Ministero dello sviluppo presenti annualmente alle Camera una relazione sull’attività della Società comprendente il monitoraggio delle iniziative in corso.
 
-Garanzia dello Stato per le imprese in amministrazione straordinaria
Viene modificato il comma 2, dell’art. 2-bis del DL 26/1979, convertito dalla L 95/1979, concernente la garanzia dello Stato per le imprese in amministrazione straordinaria. In particolare è aumentato da cinquecento a cinquecentocinquanta milioni di euro, il limite massimo delle garanzie che possono essere prestate dallo Stato per garantire in tutto o in parte i debiti che le società in amministrazione straordinaria contraggono con istituzioni creditizie per il finanziamento della gestione corrente e per la riattivazione ed il completamento di impianti, immobili ed attrezzature industriali. Inoltre è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2015 e 21 milioni di euro per l’anno 2016 al fine di integrare le risorse statali destinate alle suddette garanzie.
 
-Ricorso facoltativo alla provvista CDP per banche e intermediari finanziari che erogano finanziamenti alle PMI
Viene modificato il meccanismo dei finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese, per gli investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo (c.d. nuova Sabatini), di cui all’art. 2, comma 4, del Dl 69/2013, convertito dalla L 98/2013. Al riguardo, viene estesa la possibilità di usufruire dei contributi statali – che coprono parte degli interessi a carico delle imprese sui finanziamenti bancari, in relazione agli investimenti realizzati – anche alle piccole e medie imprese che abbiano ottenuto un finanziamento, compresa la locazione finanziaria, non necessariamente erogato a valere sul plafond di provvista costituito presso Cassa depositi e prestiti.
Al riguardo, viene specificato che i requisiti, le condizioni di accesso e le modalità di erogazione dei contributi che possono essere concessi con provvista diversa dal plafond CDP, nonché la misura massima dei contributi stessi, saranno individuati – entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto – tramite un’integrazione al DM 27 novembre 2013 del Ministero dello sviluppo economico, emanato in attuazione dell’articolo 2 del DL 69/2013.
 
-Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese
Viene modificata la disciplina del Fondo centrale di garanzia per le PMI, di cui all’art. 1, comma 1, lett. b, del Dl 69/2913, convertito dalle L 98/2913, sull’adozione di specifiche disposizioni volte a limitare il rilascio della garanzia del Fondo alle operazioni finanziarie di nuova concessione o erogazione, specificando che si tratta di garanzia diretta.
Con altra norma viene soppressa la disposizione (art.1, comma 53, quarto periodo della Legge 147/2013) secondo la quale con delibera CIPE sono emanate specifiche direttive per assicurare il più ampio accesso delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno agli interventi del Fondo di garanzia anche tramite l’individuazione di eventuali priorità di accesso alla garanzia tenuto conto dei soggetti beneficiari e delle operazioni finanziarie ammissibili.
Viene, inoltre, previsto che il diritto alla restituzione nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione da qualsiasi causa derivante fatte salve specifiche eccezioni.
A modifica dell’art. 2-bis del DL 1/2015, convertito dalla L 20/2015 (c.d. “DL Ilva spa”), viene riconosciuta priorità di istruttoria e delibera alle richieste di accesso al Fondo centrale di garanzia per le PMI, effettuate dalle imprese fornitrici (di beni o servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell’attività) di società che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale soggette ad amministrazione straordinaria.
 
Viene, infine, introdotta e disciplinata la categoria delle piccole e medie imprese innovative, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE, che possono accedere ad alcune semplificazioni, agevolazioni ed incentivi previsti per le startup innovative dalla legislazione vigente. Nel corso dell’esame parlamentare sono state apportate numerose modifiche concernenti, tra l’altro, l’ambito di applicazione, i requisiti e le agevolazioni alle PMI innovative.
 
Il decreto legge che scade il 25 marzo 2015 passa ora all’esame del Senato.
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