Il 10 marzo scorso la Camera dei Deputati ha approvato in seconda lettura il disegno di legge (Atto C/2613 – S/1429) di riforma della Costituzione, che ora passa al Senato.
L’art. 31 del ddl, che sostituisce interamente l’articolo 117 della Costituzione, attribuisce allo Stato la legislazione esclusiva in una serie di materie, tra le quali figurano, per quanto di interesse del settore:
– tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici;
– ambiente ed ecosistema;
– disposizioni generali e comuni sul governo del territorio.
Attualmente la Costituzione parla di “tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali”, mentre, per quanto riguarda il governo del territorio, esso viene elencato fra le materie di legislazione concorrente fra Stato e Regioni, dove allo Stato spetta la determinazione dei principi fondamentali.
Il ddl attribuisce alle Regioni la potestà legislativa esclusiva in materia di “pianificazione del territorio regionale e mobilità al suo interno, dotazione infrastrutturale” nonché “disciplina, per quanto di interesse regionale, delle attività culturali, della promozione dei beni ambientali, culturali e paesaggistici”.
Si evidenzia inoltre che l’art.30 del ddl, che modifica l’articolo 116 della Costituzione, attribuisce ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, nelle materie sopra elencate, anche alle Regioni di Statuto Ordinario, con legge dello Stato, a condizione che la Regione sia in condizioni di equilibrio del bilancio.
È opportuno ricordare che le leggi di riforma della Costituzione devono essere approvate, nel medesimo testo, dal Parlamento, due volte, con un intervallo temporale tra le votazioni di almeno tre mesi. Poiché la Camera ha apportato una serie di modifiche al testo del Senato, il ddl dovrà essere riesaminato dal Senato e poi, con un intervallo di tre mesi, sottoposto di nuovo alle Camere.