Con l’allegata nota n. 1550/15, l’Inail, previo parere favorevole dell’Avvocatura Generale dell’Istituto, ha confermato che, analogamente a quanto previsto in ambito processuale, sia civile che amministrativo, gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 12 del D.P.R. n. 1124/65, che scadono nella giornata di sabato, possono essere considerati tempestivi se eseguiti il primo giorno lavorativo successivo.
Si tratta, in particolare, degli adempimenti per la denuncia delle modificazioni di estensione e di natura del rischio assicurato, della cessazione della lavorazione e delle variazioni anagrafiche, per i quali il suddetto art. 12, così come modificato dal decreto ministeriale del 19 settembre 2003, ha fissato il termine di trenta giorni.
La nota in oggetto conclude con l’avviso rivolto alla proprie Sedi territoriali di prestare attenzione alla date di presentazione delle istanze di variazione o modificazione e, nel caso in cui queste fossero state eseguite il primo giorno lavorativo successivo al termine che cade di sabato o in giorno festivo, a provvedere all’annullamento della sanzione elaborata automaticamente dalla procedura GRAWeb.
Per completezza, si ricorda che la sanzione amministrativa per il ritardato adempimento degli obblighi in oggetto varia da un minimo di 125,00 euro ad un massimo di 770,00 euro, così come stabilito dall’art. 195 del D.P.R. n. 1124/65 e modificato dall’art. 1, comma 1177, della L. n. 296/06.
19661-Nota Inail n. 1550-2015.pdfApri