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In vigore dal 2 marzo alcune modifiche al regolamento UE sui tempi di guida e riposo e utilizzo del tachigrafo che ampliano i casi di esenzione: una circolare ministeriale chiarisce però quando e come si applicano

Archivio, Edilizia e territorio

Tachigrafo e nuove regole UE: una circolare ministeriale ne circoscrive l’operatività

11 Marzo 2015
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Pubblicato lo scorso anno (sulla G.U.U.E. n. L 60 del 28/2/2014) è entrato parzialmente in vigore il 2 marzo 2015  il Regolamento europeo 4 febbraio 2014, n. 165/2014 che modifica la normativa sui tempi di guida e riposo e utilizzo del cronotachigrafo nel settore dei trasporti su strada. Viene, infatti abrogato il Regolamento (CE) n. 3821/1985 e in parte modificato e integrato il Regolamento (CE) n. 561/2006.
Come previsto anche dall’articolo 288 del Trattato dell’Unione Europea, il nuovo Regolamento è ( e sarà, per le disposizioni che entreranno in vigore il prossimo anno) obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile (“self-executing”) a ciascuno degli Stati membri senza necessità di apposito recepimento. Tuttavia, per alcune disposizioni è stata espressamente prevista la possibilità di intervenire con provvedimenti integrativi o d’esecuzione del Regolamento stesso. Tra l’altro l’articolo 46  (norma transitoria)  stabilisce che finché non siano adottati gli eventuali atti di esecuzione continueranno ad applicarsi in via transitoria le disposizioni dell’abrogato Regolamento n. 3821/1985.
In premessa si ricorda che, nell’ambito dei veicoli destinati al trasporto di merce su strada, quelli obbligati all’installazione del cronotachigrafo e del rispetto dei tempi di guida e riposo sono quelli aventi massa massima autorizzata, compresi eventuali rimorchi o semirimorchi, superiore a 3,5 tonnellate.
Box di sintesi delle norme modificate o di nuova introduzione (a decorrere dal 2 marzo 2015 per effetto di quanto stabilito dall’articolo 48 del Regolamento)
Norma di modifica
 
contenuto
articolo 24 Reg. 165/2014
 
autorizzazione di installatori, officine e costruttori del veicolo
 
 
La norma non interessa direttamente gli autotrasportatori perché riguarda le autorizzazioni rilasciate dagli Stati membri a installatori, officine e costruttori, per operare sul cronotachigrafo.
articolo 34 Reg. 165/2014
 
utilizzo delle carte del conducente e dei fogli di registrazione
 
 
La norma riproduce quasi integralmente il contenuto dell’articolo 15 del Regolamento n. 3821/85 (che verrà abrogato).
Particolare rilievo assume però il periodo contenuto sotto il comma 3 in quanto stabilisce (in maniera piuttosto sibillina) che gli Stati membri non devono imporre ai conducenti l’obbligo di compilare appositi moduli al fine di attestare la loro attività  quando si allontanano dal veicolo.
articolo 45 Reg. 165/2014
 
modifica del regolamento n. 561/2006
La norma modifica sia l’articolo 3 che l’articolo 13 del Reg. 561/2006 (sui tempi di guida e riposo) introducendo ulteriori casi di esonero dagli obblighi in esso previsti.
In particolare, ai sensi del nuovo articolo 3 come integrato dall’articolo 45 sono esonerati dal rispetto degli obblighi del Reg. 561 anche i:
ü “veicoli o combinazioni di veicoli di massa massima autorizzata non superiore a 7,5 tonnellate, impiegati per il trasporto di materiali, attrezzature o macchinari necessari al conducente per l’esercizio della sua professione e che sono utilizzati solamente entro un raggio di 100 km dal luogo in cui si trova l’impresa e a condizione che la guida del veicolo non costituisca l’attività principale del conducente”.
L’articolo 13 (casi e limiti in cui ogni Stato membro può concedere deroghe ai tempi di guida e riposo, esenzioni o prevedere particolari condizioni di applicazione) del Reg. 561 risulta, invece, modificato nella parte in cui:
ü viene elevato da 50 km a 100 km il raggio di operatività delle deroghe previste dalle lett. d) f) p)
 
 
In vista dell’entrata in vigore di alcune delle nuove disposizioni i ministeri competenti (Interno e Infrastrutture e Trasporti) hanno già divulgato una Circolare congiunta nella quale circoscrivono l’ambito di operatività delle modifiche apportate dall’articolo 45 del Regolamento UE.
Infatti, dalla lettura della Circolare si evince che dal 2 marzo sono esentati dall’obbligo di utilizzare il tachigrafo i trasporti che soddisfano tutte le seguenti condizioni:
– sono effettuati con  veicoli o combinazioni di veicoli di massa complessiva compresa tra le 3,5 tonnellate e le 7,5 tonnellate;
– sono effettuati da conducenti che non svolgono funzioni di autista come attività principale;
– sono impiegati per portare materiali (anche da costruzione), attrezzature o macchinari comunque necessari per l’esecuzione dei lavori che rientrano nell’attività principale del conducente; il materiale trasportato deve cioè servire all’utilizzo diretto da parte del conducente per le mansioni che, di norma, svolge nell’ambito dell’attività lavorativa;
– il tragitto deve svolgersi esclusivamente nel raggio di 100  km dal luogo in cui si trova l’impresa.
Nel settore delle costruzioni, con riferimento alle singole condizioni sopra riportate si evidenzia che:
– posto il limite massimo delle 7,5 tonnellate di massa massima,  risultano esonerati, di fatto,  solo alcuni veicoli normalmente usati in ambito edile;
– ai fini dei controlli su strada occorrerà che il conducente sia in grado di dimostrare la propria qualifica, prestando attenzione a come sia stato inquadrato secondo il proprio ccnl di riferimento; si ritiene che l’attività svolta dovrà comunque essere calcolata nel computo generale dell’orario di lavoro;
– la circolare sembra fornire una interpretazione piuttosto restrittiva di “attività principale” del conducente quasi a voler intendere che egli debba trasportare solo materiali e attrezzature che servano per eseguire la sua attività lavorativa;
– poiché l’esonero vale solo nel raggio di 100 km è evidente che in ogni caso l’apparecchio di controllo dovrà restare montato (nei veicoli già in circolazione) o dovrà essere predisposto (per quelli nuovi) in quanto di norma l’attività edile è “itinerante”. Peraltro la circolare non chiarisce cosa debba intendersi per “luogo in cui si trova l’impresa” cioè se come tale possa intendersi anche la sede del cantiere o comunque il luogo dove si sta svolgendo l’attività di riferimento.
Al fine di fornire un quadro più completo della disciplina di seguito si riporta l’elenco degli ulteriori casi di trasporto già esonerati dal rispetto dei tempi di guida, interruzione, riposo, imposti dalla normativa comunitaria e, di conseguenza, dall’utilizzo del cronotachigrafo già previsti dall’articolo 3 del Reg. 561.
Si tratta dei trasporti effettuati con:
a) veicoli adibiti al trasporto di passeggeri in servizio regolare di linea, il cui percorso non supera i 50 chilometri;
b) veicoli la cui velocità massima autorizzata non supera i 40 chilometri orari;
c) veicoli di proprietà delle forze armate, della protezione civile, dei vigili del fuoco (…);
d) veicoli, compresi quelli usati per operazioni di trasporto non commerciale di aiuto umanitario, utilizzati in situazioni di emergenza o in operazioni di salvataggio;
e) veicoli speciali adibiti ad usi medici;
f) carri attrezzi specializzati che operano entro un raggio di 100 km dalla propria base operativa;
g) veicoli sottoposti a prove su strada a fini di miglioramento tecnico, riparazione o manutenzione, e veicoli nuovi o trasformati non ancora messi in circolazione;
h) veicoli o combinazioni di veicoli, di massa massima ammissibile non superiore a 7,5 tonnellate, adibiti al trasporto non commerciale di merci; (rientrano in genere in questa categoria solo quei trasporti effettuati per soddisfare esigenze personali del conducente o del proprietario del veicolo)
i) veicoli commerciali che rientrano nella categoria dei veicoli storici (…).
 
Passando invece alla seconda norma che viene modificata ossia l’articolo 13 del Reg. 561 la Circolare chiarisce che, per quanto riguarda l’Italia, continua ad applicarsi il DM 20 giugno 2007 aggiornato ed integrato con i nuovi limiti (da 50 a 100 km) ma solo per le ipotesi in esso contemplate.
L’art. 13 del Regolamento 561/2006 attribuisce infatti agli Stati membri la facoltà di prevedere deroghe sia all’obbligo dell’installazione del tachigrafo sia al rispetto dei tempi di guida e di riposo valide solo sul proprio territorio, o, con l’accordo degli Stati interessati, valide sul territorio di altri Stati membri, ma solo ed esclusivamente con riferimento alle tipologie di veicoli elencati nello stesso articolo, al quale si rimanda tenuto conto del numero piuttosto elevato di casi contemplati.
L’Italia, con DM 20 giugno 2007 si è avvalsa di questa facoltà esonerando dall’obbligo di dotazione e dall’uso del tachigrafo solo alcune categorie di veicoli tra quelle elencate all’articolo 13.
Passando, invece, alla disposizione del nuovo regolamento che sembrerebbe attribuire agli Stati membri la possibilità di limitare o comunque semplificare l’attività di guida dal rispetto dell’obbligo di compilazione del modulo assenze dei conducenti la stessa non è stata oggetto di commento da parte dei ministeri. In ogni caso, pur essendo tale disposizione immediatamente esecutiva è evidente che essa necessiterà (per potersi applicare) di un chiarimento che porti ad individuare quali siano esattamente le attività diverse dalla guida che non devono essere più “giustificate”.
Pertanto, salvo diverse e successive previsioni, al momento l’obbligo di compilare il modulo assenze conducenti deve ritenersi valido a tutti gli effetti.
Si segnala che in questi giorni si sono diffuse sulla stampa notizie piuttosto imprecise rispetto alle quali si richiama la massima “prudenza” nel ritenerle come conformi alla normativa. Peraltro, in questa prima fase di entrata in vigore delle nuove disposizioni, anche al fine di evitare contestazioni su strada da parte delle forze dell’ordine, si raccomanda di voler aderire ad una interpretazione più restrittiva ma sicuramente più cautelativa. 
L’Ance intende chiedere un incontro formale con gli uffici ministeriali competenti al fine di chiarire i diversi aspetti incerti legati all’entrata in vigore delle nuove norme.
 
In Allegato:
Regolamento (CE) n. 165/2014
Regolamento (CE) n. 561/2006
DM 20/6/2007
Circolare congiunta Prot.300/A/1436/15/111/20/3 del 27/2/2015

19667-Circolare congiunta 27-02-2015.pdfApri

19667-DM 20-06-2007.pdfApri

19667-Regolamento CE 561-2006.pdfApri

19667-Regolamento CE 165-2014.pdfApri
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