SENATO DELLA REPUBBLICA
_______________________
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DA UN RAMO DEL PARLAMENTO
– DDL su “Disposizioni in materia di corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio” (DDL 19/S).
L’Aula ha licenziato, in prima lettura, il provvedimento in oggetto, con modifiche al testo approvato dalla Commissione Giustizia.
Tra queste, in particolare, si segnala la seguente:
Art. 7
Viene modificato l’art.1, comma 32, della legge 190/2012 (disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione), prevedendo che nei procedimenti per la scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, le stazioni appaltanti, oltre a pubblicare nei propri siti web istituzionali le informazioni e concernenti la struttura proponente, l’oggetto del bando, l’elenco degli operatori invitati a presentare offerte, l’aggiudicatario, l’importo di aggiudicazione, i tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura e l’importo delle somme liquidate, sono tenute a trasmetterle semestralmente all’ANAC.
Emend. 7.301 (testo 2) a firma di parlamentari
Il provvedimento ha assunto il nuovo titolo: “Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio”.
Il disegno di legge prevede, in particolare, modifiche al Codice penale volte ad introdurre misure per inasprire le pene per taluni reati in materia di corruzione.
Il provvedimento passa ora alla lettura della Camera dei Deputati.
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO
– DDL su “Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche” (DDL 1577/S).
La Commissione Affari Costituzionali ha approvato, in prima lettura, in sede referente, il provvedimento in oggetto con numerose modifiche al testo iniziale del Governo.
Il provvedimento, come approvato, contiene numerose disposizione di delega al Governo, nonché norme di diretta attuazione attinenti la L. 241/1990 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
Art. 2 – Conferenza dei Servizi
Viene conferita delega al Governo, da esercitasi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, nel rispetto di alcuni principi e criteri direttivi, attinenti tra l’altro:
– ridefinizione e riduzione dei casi in cui la convocazione della conferenza di servizi è obbligatoria;
– ridefinizione dei tipi di conferenza, anche al fine di introdurre modelli di istruttoria pubblica per garantire la partecipazione degli interessati al procedimento, limitatamente alle ipotesi di adozione di provvedimenti di interesse generale;
– riduzione dei termini per la convocazione, l’acquisizione degli atti di assenso e l’adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento;
– disciplina della partecipazione alla conferenza dei servizi finalizzata a garantire forme di coordinamento e di rappresentanza unitaria delle amministrazioni interessate e a prevedere la partecipazione di un unico rappresentante delle amministrazioni statali designato, per gli uffici periferici, dal dirigente dell’Ufficio territoriale dello Stato;
– disciplina del calcolo delle presenze e delle maggioranze per rendere più celeri i lavori della conferenza;
– previsione che si consideri comunque acquisito l’assenso delle amministrazioni – ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e dell’ambiente – che non si siano espresse nelle forme di legge, entro il termine dei lavori della conferenza;
– semplificazione dei lavori della conferenza, anche prevedendone la convocazione e lo svolgimento con strumenti informatici e la possibilità di acquisire ed esaminare gli interessi coinvolti in modalità telematica asincrona;
– differenziazione delle modalità di svolgimento dei lavori della conferenza, secondo il principio di proporzionalità, prevedendo per i soli procedimenti complessi la convocazione di riunioni in presenza;
– revisione dei meccanismi decisionali con la previsione del principio della prevalenza delle posizioni espresse in sede di conferenza e precisazione dei poteri dell’amministrazione procedente, in particolare nei casi di mancata espressione degli atti di assenso o dissenso da parte delle amministrazioni competenti;
– previsione che le amministrazioni possano assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli artt. 21-quinquies e 21-novies della L 241/1990 – revoca del provvedimento o annullamento di ufficio – solo se abbiano partecipato alla conferenza di servizi ovvero si siano espresse nei termini;
– definizione, nel rispetto dei principi di ragionevolezza, economicità e leale collaborazione, di meccanismi e termini per la valutazione tecnica e per la necessaria composizione degli interessi pubblici – nei casi di partecipazione al procedimento delle amministrazioni preposte alla tutela dell’ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità – in modo da pervenire in ogni caso alla conclusione del procedimento entro i termini previsti;
– coordinamento delle disposizioni di carattere generale di cui agli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della L. 241/1990 con la normativa di settore sullo svolgimento della conferenza di servizi, nonché con le disposizioni in materia di silenzio assenso tra amministrazioni statali, di cui all’art. 17-bis di nuova introduzione;
– definizione di limiti e termini tassativi per le richieste di integrazioni documentali o chiarimenti, prevedendo inoltre che oltre il termine tali richieste non possano essere evase né in alcun modo essere prese in considerazione ai fini della definizione del provvedimento finale
Art. 4 – Segnalazione certificata di inizio attività
Viene conferite delega al Governo, da esercitasi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, per la precisa individuazione dei procedimenti oggetto di SCIA e di silenzio assenso, ai sensi rispettivamente degli artt. 19 e 20 della Legge 241/1990, nonché dei procedimenti per i quali sia necessaria l’autorizzazione espressa e di quelli per i quali, in base alla legislazione vigente, sia sufficiente una comunicazione preventiva, sulla base dei principi del diritto dell’Unione Europea.
La delega comprende, altresì, la disciplina generale delle attività non assoggettate ad autorizzazione preventiva espressa, compresa la definizione delle modalità di presentazione e dei contenuti standard degli atti degli interessati e di svolgimento della procedura, anche telematica, nonché la determinazione degli strumenti per documentare o attestare la produzione degli effetti prodotti dai predetti atti.
Art. 3 – Silenzio assenso
Viene novellata la L 241/90 introducendo, con l’art. 17-bis, il silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche. La disposizione ha ad oggetto l’acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni pubbliche, per l’adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di altre amministrazioni pubbliche. In caso di mancato accordo tra le amministrazioni coinvolte nei procedimenti, il Presidente del Consiglio dei ministri decide sulle modifiche da apportare (allo schema di provvedimento su cui è richiesto l’assenso, concerto o nulla osta), previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Apposita disciplina viene prevista per le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini.
Art. 5 – Autotutela amministrativa
Vengono novellati gli articoli 19, 21-quinquies e 21-nonies della L 241/1990, delimitando la possibilità per l’amministrazione competente di intervenire in via di autotutela. In particolare, viene previsto che l’amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e presupposti per l’esercizio dell’attività imprenditoriale, oggetto della segnalazione di cui all’art. 19, adotta – nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della stessa – provvedimenti motivati di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora, invece, sia possibile conformare l’attività intrapresa alla normativa vigente, l’amministrazione, con atto motivato, invita il privato a provvedere, disponendo la sospensione dell’attività intrapresa e prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l’adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure stesse, decorso il suddetto termine, l’attività si intende vietata. Viene, altresì, previsto che l’amministrazione, decorsi i termini, possa comunque adottare i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti in presenza delle condizioni di cui all’art. 21-nonies.
Con altra norma viene limitata la possibilità di revoca dei provvedimenti per mutamento della situazione di fatto (21-quinquies), ai soli casi di mutamento non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento o di nuova valutazione dell’interesse originario, con l’esclusione in tale caso dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici.
Con riferimento all’art. 21-nonies sull’annullamento d’ufficio del provvedimento amministrativo illegittimo, viene chiarito che lo stesso deve avvenire in un tempo non superiore a 18 mesi dal momento dell’adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici. Viene, infine, previsto che i provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall’amministrazione anche dopo la scadenza del termine di diciotto mesi, fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 445/2000.
Viene, infine, abrogato l’articolo 1, comma 136 della legge 311/2004, in base al quale può sempre essere disposto l’annullamento di ufficio di provvedimenti amministrativi illegittimi, anche se l’esecuzione degli stessi sia ancora in corso; in tali casi l’annullamento se incide su rapporti contrattuali o convenzionali con privati gli stessi devono essere tenere indenni dall’eventuale pregiudizio patrimoniale.
Altre disposizioni del provvedimento riguardano: delega al Governo per il riordino delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche e il riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di interesse economico generale; delega al Governo per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di Commercio; delega al Governo a modificare il Codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs 82/2005) per garantire l’accesso a tutti i dati, documenti e servizi della PA in modalità digitale; delega il Governo a riordinare e semplificare le disposizioni del D.Lgs 33/2013 e 39/2013 rispettivamente in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della PA ed in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso la P.a.; delega al Governo per la riorganizzazione della Presidenza del Consiglio, dei Ministeri, delle agenzie governative nazionali e degli enti pubblici non economici; delega al Governo per l’abrogazione di disposizioni di legge che prevedono l’adozione di provvedimenti attuativi.
Il provvedimento passa ora all’esame dell’Aula.
– DDL su “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea- legge di delegazione europea 2014” (DDL 1758/S).
La Commissione Politiche dell’Unione europea ha approvato, in sede referente, in prima lettura, il provvedimento in oggetto, con modifiche al testo del Governo.
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
Art.1, comma 1
Vengono inserite ulteriori direttive da recepire nell’ordinamento con decreti legislativi da sottoporre al preventivo parere del Parlamento (di cui all’allegato B del testo). Tra queste, in particolare:
– 2014/68/UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione) (termine di recepimento 28 febbraio 2015);
– 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell’Unione europea (termine di recepimento 27 dicembre 2016).
Emend. 1.12 della Relatrice
Art.5, comma 1
Viene modificato uno dei criteri direttivi previsti dal testo (lett. e), per il recepimento della Dir. 2014/49/UE, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi, prevedendo, in particolare:
– che i depositi su un conto di cui due o più persone siano titolari come membri di una società di persone o di altra associazione o gruppo di natura analoga senza personalità giuridica vengano cumulati e trattati come se fossero effettuati da un unico depositante ai fini del calcolo del limite previsto dei 100 mila euro;
– che le posizioni debitorie del depositante nei confronti dell’ente creditizio siano prese in considerazione nel calcolo dell’importo rimborsabile, se esigibili alla data in cui il deposito viene dichiarato “indisponibile”, nella misura in cui la compensazione è possibile a norma delle disposizioni di legge o contrattuali che disciplinano il contratto tra l’ente creditizio e il depositante;
– la limitazione del periodo entro il quale i depositanti, i cui depositi non sono stati rimborsati o riconosciuti dai Sistemi di Garanzia dei depositi, possono reclamare il rimborso dei loro depositi.
Emend. 5.5 della Relatrice
Art. 8, comma 1
Tra i criteri direttivi di recepimento della Dir. 2014/52/UE in materia di VIA su determinati progetti pubblici e privati, viene inserito quello relativo alla destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per finalità connesse al potenziamento delle attività di vigilanza, prevenzione e monitoraggio ambientale, verifica del rispetto delle condizioni previste nel procedimento di valutazione ambientale, nonché alla protezione sanitaria della popolazione in caso di calamità naturali o incidenti.
Emend. 8.9 a firma di parlamentari
Articolo aggiuntivo
Nell’esercizio della delega per l’attuazione della direttiva 2013/35/UE che stabilisce disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici), viene stabilito che il Governo è tenuto a seguire oltre a criteri direttivi generali indicati all’articolo 1, comma 1 del testo, il seguente criterio specifico: “introduzione, ove necessario e in linea con i presupposti della direttiva 2013/35/UE, di misure di protezione dei lavoratori per i livelli d’azione (LA) e per i valori limiti di esposizione (VLE) più rigorose rispetto alle norme minime previste dalla direttiva medesima”.
Emend. 9.0.1 della Relatrice
Il testo contiene, in particolare, disposizioni di delega al Governo per l’adozione, secondo le procedure, i principi e criteri direttivi di cui all’art. 31 e 32 della L.234/2012 (che ha riformato le norme sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea), di appositi decreti legislativi di attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B al provvedimento stesso. Nello specifico, gli schemi di D.lgs attuativi delle direttive di cui all’allegato B vengono sempre trasmessi preventivamente al parere del Parlamento, mentre quelli relativi alle direttive dell’allegato A sono inviati alle Camere solo in caso siano previste sanzioni penali.
Tra le direttive indicate nell’allegato B vengono previste, tra l’altro:
– 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (termine di recepimento 16 maggio 2017).
Per il recepimento di tale direttiva nel testo vengono previsti specifici criteri direttivi;
– 2014/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici (termine di recepimento 27 novembre 2018)
– 2013/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (ventesima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) e che abroga la direttiva 2004/40/CE (termine di recepimento 1º luglio 2016).
– 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (rifusione) (termine di recepimento 3 luglio 2015).
Per il recepimento di tale direttiva nel testo vengono previsti specifici criteri direttivi.
Il provvedimento passa ora all’esame dell’Aula.
PARERI RESI SU ATTI DEL GOVERNO
– Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2013/36/UE che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto concerne l’accesso all’attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento. Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Atto n. 147).
La Commissione Finanze ha espresso al Governo, sullo Schema in oggetto, un parere favorevole con condizioni e osservazioni.
Lo Schema di decreto è stato predisposto in attuazione della delega contenuta nell’articolo 3 della legge 154/2014 (Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre), volta a recepire la direttiva 2013/36/UE del parlamento europeo e del consiglio, del 26 giugno 2013 – che modifica la direttiva 2002/87/UE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE – relativamente all’accesso all’attività degli enti creditizi, nonché alla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento. Viene, in particolare, definita la ripartizione di competenze fra le Autorità di vigilanza interessate, Banca d’Italia e Consob, e il coordinamento con le norme di diritto societario vigenti. A tale ultimo fine vengono apportate modifiche al Testo unico bancario – TUB, di cui al Dlgs 385/1993 e al Testo unico finanziario – TUF, di cui al D.Lgs 58/1998.
Il provvedimento, dopo il parere della corrispondente Commissione della Camera dei Deputati, dovrà tornare in Consiglio dei Ministri per l’approvazione definitiva.