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Tra gli ambiti di intervento sono previsti, in particolare, la revisione della disciplina del Codice civile in tema di associazioni e fondazioni private senza scopo di lucro; nonché la revisione della disciplina sull’impresa sociale. Esclusi dalla riforma, tra gli altri, i sindacati e le associazioni di rappresentanza di categorie economiche.

Archivio, Governo e Parlamento

DDl di Delega per la riforma del Terzo settore: primo via libera dalla Camera dei Deputati

10 Aprile 2015
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L’Aula ha approvato, in prima lettura, il disegno di legge recante” Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale” (DDL 2617/C – Relatore On. Donata Lenzi del Gruppo PD), con modifiche al testo iniziale presentato dal Governo.
 
Il provvedimento, come approvato, conferisce una delega al Governo – da esercitarsi entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge – per la disciplina del Terzo settore, di cui viene data apposita definizione, dalla quale sono esclusi le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati e le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche.
Tra gli ambiti di intervento della delega vengono indicati, in particolare:
-il riordino e la revisione organica della disciplina speciale, e delle altre disposizioni vigenti, relative agli enti del Terzo settore;
-la revisione della disciplina contenuta nel codice civile in tema di associazioni e fondazioni private senza scopo di lucro;
– la revisione della disciplina in materia di impresa sociale;
– la revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale.
Viene disciplinata la procedura di emanazione dei decreti legislativi che include anche l’espressione del parere da parte delle Commissioni Parlamentari competenti. Viene, altresì, previsto che il Governo potrà adottare, entro dodici mesi dall’entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.
 
Revisione della disciplina vigente degli enti del Terzo settore
Viene prevista la redazione di un apposito Codice che provvederà alla raccolta ed al coordinamento delle relative disposizioni ed alla indicazione espressa delle norme abrogate, nel rispetto, tra gli altri, dei seguenti principi e criteri di delega:
-stabilire le disposizioni generali e comuni applicabili, nel rispetto del principio di specialità, agli enti del terzo settore;
–individuazione delle attività solidaristiche e di interesse generale che caratterizzano gli enti del terzo
settore, il cui svolgimento costituisce requisito per l’accesso alle agevolazioni previste;
-previsione del divieto di distribuzione, anche in forma indiretta, degli utili o degli avanzi di gestione e del patrimonio dell’ente, salva specifica previsione in tema di impresa sociale;
-disciplina degli obblighi di controllo interno, rendicontazione, trasparenza – tenendo conto di quanto previsto dal Dlgs 231/2001 – e delle modalità di verifica periodica dell’attività svolta;
-riorganizzazione del sistema di registrazione degli enti attraverso la previsione di un registro unico del Terzo settore, da istituirsi presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con la previsione dell’obbligatorietà dell’iscrizione ad esso per tutti gli enti che si avvalgono di fondi pubblici o privati raccolti attraverso pubbliche sottoscrizioni, nonché di fondi europei;
-previsione dei casi in cui l’Amministrazione, all’atto della registrazione degli enti al registro unico acquisisce l’informazione antimafia;
-attribuzione alla Presidenza del Consiglio, in raccordo con i Ministeri competenti, del coordinamento delle politiche di governo e delle azioni di promozione e di indirizzo delle attività degli enti del terzo settore, finalizzato a garantire l’osservanza della disciplina legislativa, statutaria e regolamentare.
 
Revisione della disciplina contenuta nel codice civile in materia di associazioni e fondazioni
Vengono indicati, tra gli altri, i seguenti principi e criteri di delega:
-semplificazione e revisione del procedimento per il riconoscimento della personalità giuridica;
-previsione di obblighi di trasparenza e informazione anche verso i terzi attraverso forme di pubblicità dei bilanci;
-disciplina del regime di responsabilità limitata delle persone giuridiche;
-garanzia del rispetto dei diritti degli associati, con particolare riferimento ai diritti di informazione, partecipazione e impugnazione degli atti deliberativi;
– previsione dell’applicazione alle associazioni e fondazioni che esercitano stabilmente attività di impresa,
delle norme di cui ai titoli V e VI del codice civile in quanto compatibili.
 
Impresa sociale
Vengono indicati, tra gli altri, i seguenti principi e criteri di delega:
-qualificazione dell’impresa sociale quale “impresa privata con finalità di interesse generale, avente come obiettivo primario la realizzazione di impatti sociali positivi conseguiti mediante la produzione o lo scambio di beni o servizi di utilità sociale, che destina i propri utili prevalentemente al raggiungimento di obiettivi sociali, e che adotta modalità di gestione responsabili, trasparenti e che favoriscono il più ampio coinvolgimento dei dipendenti, degli utenti e di tutti i soggetti interessati alle sue attività”;
–l’ampliamento dei settori di attività di utilità sociale, aggiungendo ai settori previsti dal Dlgs 155/2006, tra gli altri, anche quelli dell’alloggio sociale e dell’erogazione del microcredito da parte di soggetti abilitati;
-la previsione di forme di remunerazione del capitale sociale e di ripartizione di utili da assoggettare a
condizioni e limiti massimi, differenziabili anche in base alla forma giuridica dell’impresa, salva la prevalente
destinazione degli utili agli obbiettivi sociali;
–acquisizione di diritto della qualifica di impresa sociale da parte delle cooperative sociali ed i loro consorzi.
 
Misure agevolative e di sostegno economico
Viene disposto di procedere al riordino e all’armonizzazione della disciplina tributaria concernente gli enti del Terzo settore e delle diverse forme di fiscalità di vantaggio, nel rispetto tra gli altri dei seguenti principi e criteri di delega:
-la definizione di ente non commerciale a fini fiscali anche connessa alle finalità di interesse generale perseguite dall’ente;
– la razionalizzazione dei regimi fiscali semplificati relativi al terzo settore;
-l’assegnazione di immobili pubblici inutilizzati, nonché dei beni immobili e mobili confiscati alla criminalità organizzata;
-l’istituzione di un fondo rotativo destinato a finanziare a condizioni agevolate gli investimenti degli enti del Terzo settore e delle imprese sociali in beni strumentali materiali e immateriali.
Con specifico riferimento alle misure fiscali per le imprese sociali vengono indicati i seguenti principi: possibilità di accedere a forme di raccolta di capitali di rischio tramite portali telematici; nonché la previsione di misure agevolative volte a favorire gli investimenti di capitale.
 
Relazione alle Camere
Viene, infine, previsto che entro il 30 giugno di ogni anno il Ministero del lavoro e delle politiche sociali trasmetta alle Camere una relazione sull’attività di vigilanza, monitoraggio e controllo sugli enti del terzo settore.
 
Il provvedimento passa ora alla seconda lettura del Senato.
 
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