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Il DDL per l’adeguamento dell’ordinamento interno a quello europeo contiene norme di diretta attuazione in materia, tra l’altro, di: protezione civile; servizi pubblici locali; salute e sicurezza sul lavoro nell’ambito dei lavori edili o di ingegneria civile all’interno di cantieri temporanei o mobili; registro degli aiuti di stato.

Archivio, Governo e Parlamento

Legge europea 2014: esame alla Camera dei Deputati

15 Aprile 2015
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E’ all’attenzione della Commissione Politiche dell’Unione europea il disegno di legge su “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza all’Italia – Legge europea 2014” (DDL 2977/C, Presidente Relatore On. Michele Bordo del Gruppo parlamentare PD).
Il provvedimento, insieme alla legge di delegazione europea (DDL 1578/S all’esame del Senato), rappresenta il nuovo strumento di adeguamento all’ordinamento dell’Unione europea introdotto dalla L.234/2012, che ha riformato organicamente le norme che regolano la partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea.
Il disegno di legge contiene norme di diretta attuazione per garantire l’adeguamento dell’ordinamento nazionale all’ordinamento europeo.
Tra le norme del testo si segnalano, in particolare:
 
salute e sicurezza sul lavoro nei cantieri temporanei o mobili (art. 14)
Con una modifica dell’articolo 88, comma 2, lettera g-bis), del D.Lgs 81/2008 si prevede che quanto disposto dal Titolo IV, Capo I, in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili, si applichi anche ai cantieri temporanei o mobili in cui si svolgono lavori edili o di ingegneria civile di durata presunta inferiore ai 10 uomini-giorno, ad esclusione dei lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile elencati nell’allegato X del D.Lgs 81 (caso Eu-pilot 6155/14/EMPL).
 
aiuti di stato (art.12)
Viene modificato l’articolo 52 (trasmissione delle informazioni relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese) della L.234/2012 (che regola la partecipazione dell’Italia all’UE) al fine di istituire, presso il ministero per lo Sviluppo economico, un registro nazionale degli aiuti di stato al fine di raccogliere le informazioni e consentire i controlli sugli aiuti di Stato e sugli aiuti «de minimis» concessi alle imprese a valere su risorse pubbliche, inclusi quelli concessi a titolo di compensazione per i servizi di interesse economico generale (SIEG). La norma è volta a dare piena esecuzione alle disposizioni europee e nazionali in materia di monitoraggio, pubblicità e trasparenza degli aiuti di Stato, in modo da garantire l’effettività del controllo pubblico sul rispetto del divieto di cumulo delle agevolazioni.
Con regolamento del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell’Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Unificata, da adottarsi entro quattro mesi dall’entrata in vigore della legge, saranno stabilite le modalità operative per il funzionamento del registro, compresi i criteri per l’interoperabilità con le banche dati esistenti in materia di agevolazioni alle imprese. Decorsi sessanta giorni dall’entrata in vigore del regolamento suddetto la trasmissione delle informazioni al Registro costituirà condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni ed erogazioni degli aiuti di stato, così come, dal 1° gennaio 2017, l’adempimento degli obblighi di interrogazione del Registro medesimo.
 
monitoraggio servizi di interesse economico generale (art.13)
Viene introdotto l’articolo 45 –bis nella L.234/2012 con cui si prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri assicura l’adempimento degli obblighi di monitoraggio e informazione alla Commissione europea derivanti da disposizioni dell’Unione europea in materia di servizi di interesse economico generale, ivi compresa la predisposizione di relazioni periodiche riguardanti gli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico.
Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i comuni sono tenuti a fornire i dati relativi alle compensazioni concesse alle imprese incaricate della gestione dei servizi di interesse economico generale alle amministrazioni centrali di settore, che redigono le relazioni di rispettiva competenza sulla base dei predetti dati. Le relazioni sono trasmesse al Dipartimento delle politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri entro i termini fissati da un apposito DPCM, ai fini della predisposizione della relazione
da presentare alla Commissione europea.
Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono stabilite le modalità per l’attuazione delle norme.
 
servizi pubblici locali (art.7)
Viene modificato l’art.34, comma 22 del DL.179/2012, convertito dalla L.221/2012, riguardante gli affidamenti diretti di appalti di servizi pubblici locali prevedendo che gli affidamenti in essere alla data del 1° ottobre 2003 cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell’ente affidante, alla loro naturale scadenza o, in mancanza di scadenza prevista dal contratto, il 31 dicembre 2020, purché la società affidataria del servizio sia una società a partecipazione pubblica già quotata in borsa alla data del 1° ottobre 2003, ovvero una società posta sotto controllo della società quotata alla medesima data. Mentre gli affidamenti che riguardano società poste sotto il controllo di una società quotata a partecipazione pubblica dopo la data del 1° ottobre 2003 cessano improrogabilmente il 31 dicembre 2018 o alla scadenza prevista nel contratto se anteriore (procedure di infrazione 2012/2050 e 2011/4003).
 
protezione civile (art. 20)
In attuazione della decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile,  denominato Capacità europea di risposta emergenziale (EERC), viene autorizzato l’impiego di moduli, di mezzi, di attrezzature e di esperti qualificati.
In particolare, a seguito di richiesta di assistenza inoltrata tramite il Centro di coordinamento europeo della risposta alle emergenze (ERCC), il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, valutata l’assenza di elementi ostativi e ferma restando la possibilità di ritirare i mezzi nel caso in cui ricorrano gravi motivi specificatamente previsti, è autorizzato ad attivare e coordinare le risorse suddette previa informativa al Presidente del Consiglio dei ministri.
A tal fine, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato a intraprendere ogni iniziativa finalizzata ad attivare le misure rientranti nell’EERC anche stipulando appositi accordi e convenzioni con amministrazioni e organizzazioni, avvalendosi anche delle risorse finanziarie previste dalla decisione europea sopracitata.
 
Ulteriori norme del testo attengono, tra l’altro, all’accesso alle infrastrutture ferroviarie   (procedura d’infrazione 2008/2097); alla disciplina in materia di immigrazione e rimpatri (procedura di infrazione 2014/2235); alla patente di guida (procedura di infrazione 2014/2116); agli imballaggi e rifiuti da imballaggio (procedura d’infrazione 2014/2123).
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