Al fine di semplificare alle imprese la lettura del Paragrafo 8 Step 2 del documento ITACA “VERIFICA DI CONGRUITÀ DEGLI ONERI AZIENDALI DELLA SICUREZZA NEI CONTRATTI DI LAVORI PUBBLICI: PRIME INDICAZIONI OPERATIVE”, recentemente approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome (vedi allegato), si fornisce una sintesi della procedura di valutazione ed indicazione degli oneri aziendali.
Il paragrafo riporta la formula che consente la determinazione del parametro “Oneri aziendali presunti” da assumere a riferimento per la verifica di congruità degli oneri indicati in offerta.
Per comodità di lettura si riporta di seguito una legenda:
OAP: Oneri Aziendali Presunti
OTSA: Incidenza Oneri totali della sicurezza aziendale storici presunti
IOSA: Importo Offerto Specifico Appalto
ISO: Importo Sicurezza Offerto
L’impresa deve indicare in offerta l’importo indicato con l’acronimo ISO (importo sicurezza offerto). Tale importo deve essere superiore o al limite coincidere con l’importo che la stazione appaltante si aspetta convenzionalmente dall’impresa (detto OAP, oneri aziendali presunti).
La stazione appaltante presuppone una stima convenzionale degli OTSA (incidenza degli oneri totali della sicurezza aziendale storici presunti) variabile tra il 3% ed il 5% delle spese generali sostenute dall’impresa, queste ultime valutate pari ad una percentuale variabile tra il 13% e il 17% dell’appalto, ai sensi dell’articolo 32 comma 2 del D.P.R. 207/2010.
Il documento fornisce per comodità la matrice delle possibili combinazioni delle percentuali indicate (Tabella 1).
Tabella 1: coefficienti OTSA potenziali
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13%
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15%
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17%
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3%
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0.0039
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0.0045
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0.0051
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4%
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0.0052
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0.0060
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0.0068
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5%
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0.0065
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0.0075
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0.0085
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Pertanto ciascuna stazione appaltante utilizzerà uno dei coefficienti indicati in Tabella 1 per ricavare il valore degli Oneri aziendali presunti (OAP).
Si ricorda che la stazione appaltante calcolerà gli Oneri aziendali presunti (OAP) moltiplicando l’Incidenza Oneri totali della sicurezza aziendale storici presunti (OTSA) per l’importo offerto per lo specifico appalto (IOSA).
Pertanto, ad avviso di ITACA, è ragionevole ritenere che, laddove l’importo della sicurezza offerto (ISO) dall’impresa sia superiore/coincidente al valore derivante dall’applicazione di uno dei coefficienti della tabella 1, lo stesso importo possa considerarsi congruo con conseguente conclusione positiva della procedura di verifica.
Qualora l’importo della sicurezza offerto (ISO) si discosti in diminuzione (>2%) rispetto ad OAP la stazione appaltante richiederà per iscritto la compilazione della tabella di cui all’allegato 1.
In ogni caso si sottolinea che l’impresa deve essere pronta a sostenere con adeguati giustificativi il valore di ISO indicato in quanto non è possibile escludere in via assoluta che la stazione appaltante ritenga di richiedere comunque i giustificativi relativi agli oneri della sicurezza anche in presenza di un valore che secondo ITACA è considerato congruo.
19960-Oneri aziendali sicurezza – Rev. sett. 2015.pdfApri